Massima

Nell’intricato bilanciamento delle competenze sui minori, il Tribunale ordinario attrae la disciplina dell’affido se il giudizio è già pendente; tuttavia, la definitiva pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale rimane al Tribunale per i Minorenni che per primo l’ha incardinata e ha già adottato misure cautelari, in virtù dei principi di perpetuatio jurisdictionis e di economia processuale, consolidando così una competenza residua.

Supporto alla lettura

Responsabilità genitori

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(omissis) proponeva nel marzo 2013 ricorso ex art. 330 c.c. per la decadenza dalla responsabilità genitoriale di (omissis), madre delle minori (omissis) ed (omissis), sostenendo l’abbandono delle figlie da parte della madre.

(omissis) proponeva davanti al Tribunale ordinario di Nola ricorso ex art. 337 ter c.c. per l’affido delle predette figlie minori; (omissis), costituitosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, stante la pendenza del procedimento ex art. 330 c.c. tra le stesse parti davanti al Tribunale per i Minorenni.

Tale organo giudiziario con decreto 13/2/2014 sospendeva (omissis) dalla responsabilità genitoriale sulle figlie; con ordinanza del 12/2/2015 dichiarava la propria incompetenza a provvedere, essendo competente il Tribunale di Nola.

Solleva regolamento di competenza d’ufficio il Tribunale di Nola, ritenendo competente anche ex art. 337 ter c.c. il giudice minorile.

Deposita note difensive (omissis).

Ai sensi dell’art. 38 c.p.c. i procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all’art. 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione e divorzio (e più in generale giudizio ai sensi dell’art. 337 ter c.c.); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall’art. 330 c.c., la competenza spetta al Tribunale ordinario.

E’ evidente dunque che se vi è una attrazione di competenza dal Tribunale Minorile a quello Ordinario, (sul cui contenuto e limiti vi è notevole incertezza in giurisprudenza come in dottrina), non è assolutamente prevista un’opposta attrazione dal Tribunale Ordinario a quello minorile.

Dunque è sicuramente infondata la dichiarazione di incompetenza relativamente al procedimento ex art. 337 ter c.p.c. del Tribunale ordinario, che potrà quindi provvedere sul regime di affidamenti delle minori.

Resta il problema della competenza residua del Tribunale per i Minorenni in ordine alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (esso, come si è detto, ha pronunciato sulla sospensione della responsabilità, ma non ha emesso pronuncia definitiva). Va precisato che questa Corte ha avuto talora modo di affermare (tra le altre, Cass. n. 15971 del 2015) che l’attrazione dal Tribunale minorile a quello ordinario, dei procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., opera se è già pendente davanti al Tribunale ordinario procedimento ex art. 337 ter c.c..

Nella specie, al contrario, era già pendente il procedimento ex art. 330 c.c..

Va per di più precisato che nell’ambito di tale procedimento, il giudice aveva già sospeso la responsabilità genitoriale, e dunque, anche per tale ragione, in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis e di evidenti ragioni di economia processuale, si ritiene di confermare la competenza residua del Tribunale minorile in ordine al procedimento ex art. 330 c.c., limitatamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Di ciò terrà necessariamente conto il Tribunale ordinario nel regolare il regime di affidamento dei figli delle parti.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento, nei termini di cui in motivazione; dichiara competente il Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 337 ter c.c.; dichiara la competenza residua del Tribunale per i minorenni in ordine al procedimento ex art. 330 c.c., limitatamente alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Allegati

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