Massima

Il principio di perpetuatio iurisdictionis radica la competenza del Tribunale per i minorenni sui procedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale iniziati antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 219 del 2012, anche se un giudizio di separazione o divorzio viene successivamente instaurato davanti al giudice ordinario. Tale interpretazione preserva il percorso processuale già avviato e tutela l’interesse superiore del minore, impedendo un uso strumentale del processo per alterare la competenza.

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Campobasso ha ritenuto la propria competenza a giudicare sul procedimento per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di (omissis) e (omissis), sui figli minori (omissis) e (omissis), introdotto con ricorso del 16 febbraio 2011 e quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 219 del 2012art. 3 e prima della proposizione, con ricorso del 26 luglio 2013, del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra (omissis) e (omissis).

2. Propone regolamento di competenza (omissis) ritenendo che il Tribunale per i minorenni perde la sua competenza sui procedimenti de potestate se è pendente davanti al Tribunale ordinario giudizio di separazione o divorzio ovvero giudizio ex art. 316 c.c., relativo al dissidio tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale in quanto in tali casi prevale la vis attrattiva del giudizio ordinario. Ad avviso della ricorrente vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 219 del 2012 (art. 3) in quanto deve ritenersi che la vis attrattiva del giudizio ordinario operi anche quando il giudizio de potestate sia stato proposto anteriormente davanti al Tribunale per i minorenni.

3. Si difende con memoria il P. (omissis) e contesta la tesi avversaria ritenendo che, anche in ossequio al principio di perpetuatio iurisdictionis, la competenza del giudice minorile resta radicata se il giudizio è stato iniziato prima dell’entrata in vigore della L. n. 219 del 2012, anche quando, successivamente all’entrata in vigore della predetta legge, sia stato instaurato davanti al tribunale ordinario un procedimento idoneo a esercitare la vis attrattiva.

4. Con requisitoria del 3 maggio 2014 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto respingersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso.

Motivi della decisione

che:

5. La riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c., da parte del legislatore del 2012 (L. 10 dicembre 2012, n. 219art. 3), ha lasciato aperta la questione interpretativa relativa alla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere sulla domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale proposta al Tribunalè per i minorenni prima della instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio.

6. A fronte di una redazione del testo legislativo che la dottrina ha ritenuto oscura sotto vari profili e specificamente per l’utilizzazione dell’espressione giudizi “in corso” (nel comma 1 del nuovo art. 38 disp. att. c.c.) in luogo di un inequivoco richiamo al principio della prevenzione non possono trascurarsi, per altro verso, le ragioni ostative a una lettura estensiva dell’art. 38, che sono state efficacemente messe in rilievo nella requisitoria del P.G.(omissis).

7. In primo luogo va valutata l’operatività del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., che il legislatore del 2012 (L. n. 219 del 2012art. 4) ha tenuto almeno in parte in considerazione affermando che le disposizioni di cui alla L. n. 219, citato art. 3, si applicano soltanto nei giudizi iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Nella specie l’entrata in vigore della L. n. 219 del 2012 è successiva alla proposizione delle domande al Tribunale per i minorenni.

8. In secondo luogo va rilevato che il testo legislativo non è univoco nel limitare la applicazione della citata disposizione di cui all’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, alla sola ipotesi del procedimento di cui all’art. 333 c.c., dato che, nella disposizione in esame, lo stesso legislatore richiama i provvedimenti contemplati negli artt. 8490330332334335 e 371 c.c., affermando che “in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.

9. Risponde a una interpretazione logica, oltre che diretta a salvaguardare la coerenza testuale della norma, ritenere, come ha fatto il P.G. nella requisitoria, che l’effetto attrattivo previsto dall’art. 38, si riferisce alla ipotesi della proposizione di un ricorso ex art. 333 c.c. e ai casi in cui l’esame di tale ricorso renda necessaria la pronuncia dei citati provvedimenti e specificamente della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

10. In terzo luogo va tenuto in conto il requisito della identità delle parti, richiesto dalla L. n. 219 del 2012art. 3, come presupposto per l’attrazione della competenza da parte del giudice ordinario, requisito che non ricorre nella specie in relazione alla proposizione da parte del P.M. di ricorso autonomo nei confronti di (omissis).

11. Infine ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore che trovano riscontro nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sopranazionali (art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unionè Europea) impediscono una interpretazione della disposizione dell’art. 38, che vanifichi il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda ex art. 333 c.c., davanti al Tribunale per i minorenni anteriormente alla proposizione del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori. Così come si dimostrano inconciliabili con una interpretazione della citata norma che renda possibile l’uso strumentale del processo al fine di spostare la competenza.

12. La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del procedimento in relazione all’assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Campobasso. Compensa le spese del presente giudizio. Da atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014

Allegati

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