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Cassazione civile sez. VI, 09/10/2015, n. 20373

Massima

Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (“invito domino”), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà (“prohibente domino”), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate, deve ritenersi operativo anche nella vigenza dell’art. 122, comma 3, del d. lgs. n. 209 del 2005, e ciò alla stregua di un’interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica di detta norma. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta “invito domino”, con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del F.G.V.S.).

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L’art. 2054 c.c. regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie e la responsabilità del conducente, il quale, versa in regime di responsabilità oggettiva, prescindendosi così dalla sua eventuale colpa o dolo, ed obbligandolo a risarcire il danno se egli non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La prova liberatoria è la prova diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo ed il danno. Se il conducente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile, e che per tanto egli non lo ha cagionato, però la semplice prova critica dell’assenza del rapporto di causalità non è sufficiente, mentre è necessaria la prova storica dell’evento interruttivo del rapporto causale, cioè la prova del: fatto del danneggiato o la prova del caso fortuito.

Anche il terzo trasportato, a qualunque titolo potrà invocare l’art. 2054 nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quest’ultimo obbligato in solido con il conducente al fine di garantire il risarcimento al danneggiato.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. (omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Voghera, la società Assicurazioni (omissis), in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale avvenuto il ((omissis) 2006), riconducibile ad esclusiva responsabilità di un veicolo risultato rubato, in relazione al quale il proprietario (omissis)aveva denunciato il furto in data ((omissis) 2006 ndr: il giorno precedente il sinistro). Si costituì in giudizio la s.p.a. Assicurazioni (omissis), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice di pace rigettò la domanda, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, e compensò le spese di giudizio.

2. Proposto appello principale dal (omissis) ed appello incidentale dalla società di assicurazione, il Tribunale di Pavia, con sentenza del 19 settembre 2013, ha respinto entrambe le impugnazioni, confermando la pronuncia di primo grado e compensando anche le spese del giudizio di secondo grado.

Ha ritenuto il Tribunale che, poiché il proprietario della vettura aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi sul cruscotto, permanesse la sua responsabilità e la conseguente operatività del contratto di assicurazione; donde il rigetto della domanda proposta nei confronti del Fondo di garanzia.

3. Contro la sentenza del Tribunale ricorre (omissis) con atto affidato a tre motivi.

La società di assicurazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 122 e 283 e dell’art. 2054 cod. civ.; il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata applicazione degli artt. 122 e 283 citati; il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), cit., omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio in relazione alla valutazione della prova della responsabilità del proprietario del veicolo.

In tali motivi, in parte ripetitivi, il ricorrente lamenta che il Giudice di merito abbia posto alla base della propria decisione l’art. 2054 cod. civ. e la sua costante interpretazione giurisprudenziale, omettendo di tenere in considerazione il D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 122 e 283. Osserva che il Tribunale di Pavia, e così precedentemente il Giudice di pace, avrebbero confuso la questione della legittimazione passiva con quella della responsabilità del sinistro. In realtà, l’interpretazione della locuzione contro la volontà contenuta nell’art. 2054, comma 3, cit. sarebbe riferibile anche all’espressione utilizzata nel citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 3 e art. 283, comma 1, lett. d).

6. Tali motivi appaiono privi di fondamento.

La sentenza in esame si è attenuta al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione dell’art. 2054 c.c., comma 3, in base al quale il proprietario è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà – va intesa nel senso che per il superamento di tale responsabilità il proprietario è tenuto a dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà e non, semplicemente, senza il suo consenso. Tale volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (sentenze 7 luglio 2006, n. 15521, e 14 luglio 2011, n. 15478, sulla scia di una risalente giurisprudenza, v. sentenza 17 maggio 1982, n. 3038).

Si tratta di stabilire se tale orientamento – pacifico nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1 – sia da confermare anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il cui art. 122, comma 3, dispone che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario (…) a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In altri termini, occorre stabilire se la tradizionale distinzione tra circolazione invito domino e circolazione prohibente domino permanga anche nella vigenza della più recente normativa.

6.1. Si ritiene che la giurisprudenza tradizionale, consolidata da una lunghissima applicazione, sia da confermare per le seguenti ragioni. Innanzitutto, perché l’art. 122, comma 3, riprende la formula dell’art. 2054 c.c., comma 3 a conferma del fatto che non c’è alcuna volontà innovativa sul punto. Ma, in aggiunta, va posto in luce che la permanente vigenza del contratto di assicurazione giova sia alla parte danneggiata – la quale non è costretta a rivalersi sul Fondo di garanzia per le vittime della strada, con tutti i limiti risarcitori che ne conseguono – sia allo stesso proprietario che, in caso contrario, correrebbe il rischio, almeno in linea teorica, di vedersi esposto all’azione di rivalsa del Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 nei confronti dei responsabili del sinistro.

Numerose ragioni di ordine sistematico e di tutela del contraente debole – che è, in questo caso, il soggetto assicurato al quale la vettura è stata rubata per un’evidente leggerezza, così come accertato dal giudice di merito con decisione non sindacabile in questa sede – impongono di continuare a ritenere operativa l’assicurazione in caso di circolazione avvenuta invito domino. Né è utilmente invocabile la sentenza 23 ottobre 2012, n. 18159, avente ad oggetto un caso palesemente diverso.

6.2. Il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, che censura violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), al di fuori dei limiti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 7 aprile 2014, n. 8053 (si tratta di sentenza alla quale si applica il nuovo testo della citata norma del codice di rito).

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria alla precedente relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente, infatti, non modificano in alcun modo i termini della questione e non scalfiscono la validità della trascritta relazione. In particolare, non giova all’accoglimento del ricorso il richiamo alla sentenza 13 gennaio 2015, n. 274, di questa Corte, nella quale si è affrontato il diverso problema relativo alla possibilità o meno di identificare il responsabile di un sinistro stradale che si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ovvero quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima; il che non consente di ritenere estensibili le argomentazioni di quella pronuncia al problema, del tutto diverso, oggi in discussione.

Quanto, poi, alle modalità con le quali sarebbe emerso nel giudizio di merito la circostanza per cui il soggetto assicurato aveva lasciato le chiavi sul cruscotto della vettura, si tratta evidentemente di un profilo non più esaminabile nella presente sede di legittimità.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società di assicurazione intimata. Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2015

Allegati

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