Massima

In materia di contenzioso tributario relativo all’accertamento e alla rettifica dei redditi delle società di persone (quale la società in nome collettivo), la presunzione legale iuris et de iure di automatica imputazione del reddito sociale ai soci determina la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario tra la società stessa e tutti i suoi soci.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

(omissis) presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Terni avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio II.DD di Orvieto con cui era stato elevato il reddito dichiarato per l’anno 1992. L’avviso si fondava sul rilievo del maggior reddito della società Effetti snc, società di ristorazione, di cui parte ricorrente era socia al 50%. Il contribuente contestava il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio,. La commissione adita accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva il gravame. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

La prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992art. 36) nonchè sotto il profilo dell’omessa motivazione, si fonda sulla considerazione che la CTR, avendo motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio poichè nella stessa seduta aveva già respinto l’appello nella causa riguardante la società, ha operato un mero rinvio ad altra decisione resa tra altre parti, onde l’ilegittimità della decisione stessa.

La seconda doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d, art. 2697 c.c.) nonchè sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si fonda essenzialmente sull’irrilevanza della regolare tenuta delle scritture contabili, essendo emersi elementi idonei a dimostrare l’irregolarità sostanziale delle scritture contabili. La CTR avrebbe quindi sbagliato nel ritenere l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per procedere all’accertamento induttivo.

Preliminare all’esame delle due doglianze appare il rilievo che nel caso di specie la società Effetti di (omissis) è una società di persone, esattamente una società in nome collettivo.

La premessa torna utile poichè sul piano sostanziale l’accertamento del reddito sociale di una società di persone e l’accertamento del reddito dei singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione ed infatti, il D.P.R. n. 917 del 1986art. 5, comma 1 (TUIR), (sostanzialmente simile al D.P.R. n. 597 del 1973art. 5), dispone che “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e hi accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Come hanno già sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte in una recentissima sentenza si è pertanto in presenza di un’imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure) per cui la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacità contributiva (artt. 24 e 53 Cost.). Da ciò la configurabilità di una specifica ipotesi di un litisconsorzio necessario tra società e soci.

Sulla base di tale premessa le Sezioni Unite hanno quindi statuito il principio di diritto, secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.(Sez. Un. 14815/08). Ne consegue che in applicazione del principio di diritto superiormente riportato, posto che nella specie l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992art. 14, devono essere cassate sia la sentenza impugnata che quella di primo grado. A norma dell’art. 383 c.p.c., u.c., la causa va quindi rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Terni per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria di primo grado di Terni ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009

Allegati

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