RILEVATO CHE
La Provincia Autonoma di Bolzano ed Alto Adige Riscossioni s.p.a. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’originario ricorso del contribuente, ritenendo dovuta in misura agevolata la tassa automobilistica provinciale per il veicolo targato (omissis), immatricolato da oltre vent’anni, ai sensi dell’art. 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano osservava che <<l’autovettura di proprietà dell’appellante>>, costruita nel 1989, rientra tra i veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione che la Provincia Autonoma di Bolzano aveva illegittimamente negato sulla scorta della registrazione del mezzo al (PRA con la dicitura “trasporto promiscuo“, non potendosi escludere, in difetto di prova da parte del contribuente, che il mezzo fosse adibito anche ad uso professionale per l’autorizzazione al trasporto di cose, atteso che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo unico sulle tasse automobilistiche) i dati fiscalmente rilevanti devono essere contenuti nella carta di circolazione.
Osservava il giudice di appello che dall’originaria immatricolazione con la dicitura “uso promiscuo di persone/cose” non poteva ricavarsi <<la presunzione di un uso potenzialmente professionale del veicolo mentre il beneficio spetta solamente ai veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone>> e che, di contro, essendo stata soppressa la dicitura in questione <<a seguito del recepimento della direttiva 98/14/CE con DM 04.08.1998>>, ben poteva ritenersi che <<il veicolo rientra tra quelli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone)>> dovendo semmai l’ente impositore <<fornire la prova
di un uso professionale del veicolo>>.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo d’impugnazione si deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8-bis della legge provinciale n. 9 del 1998, in quanto non tutti i veicoli a suo tempo immatricolati come “ad uso promiscuo” possono essere qualificati in ragione di una ipotetica presunzione, come destinati esclusivamente al trasporto di persone e, quindi, fruire dell’agevolazione fiscale prevista dalla richiamata disposizione.
Si deduce, altresì, che l’esclusione dell’uso professionale per godere del regime fiscale agevolato non può ricavarsi, per colmare una pretesa lacuna legislativa, dalla sopravvenuta soppressione della categoria degli autoveicoli ad uso privato per trasporto promiscuo di persone e cose (art. 57 del d.P.R. n. 393 del 1959, cd. Codice della circolazione stradale), poi autoveicoli per trasporto promiscuo destinati al trasporto di persone e cose (art. 53 del d.lgs. n. 285 del 1992, cd. Nuovo codice della strada), alla quale appartiene il veicolo oggetto di causa, essendo stato immatricolato nel 1989, atteso che l’ente impositore è obbligato ad attenersi alla certificazione già esistente, contenuta nella carta di circolazione, spettando al contribuente <<di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo alla sua effettiva destinazione per depennare l’obsoleta dicitura di mezzo destinato al trasporto promiscuo>>, ciò in considerazione del fatto che l’indicazione ad uso promiscuo è compatibile anche con un uso professionale del veicolo, quale appunto il trasporto di cose che (…) non sarebbe affatto consentito nel caso in cui il mezzo fosse immatricolato per il mero trasporto di persone>>.
Con il secondo motivo d’impugnazione si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, ultimo comma, d.P.R. n. 39 del 1953, in quanto la CTR ha trascurato di considerare che i dati fiscalmente rilevanti, compresa la destinazione del veicolo, per la determinazione della tassa automobilistica, sono quelli che risultano dalla carta di circolazione ed il veicolo targato (omissis) viene indicato come destinato al “trasporto promiscuo di persone/cose” secondo una categoria prevista sino al 31 ottobre 1999, dopo tale data, per effetto del recepimento della direttiva 98/14/CE, essendo l’immatricolazione dei veicoli possibile solo per trasporto di cose oppure di persone.
Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.
Si legge nella sentenza di appello che <<costituisce un dato di fatto che l’autovettura di proprietà dell’appellante sia stata costruita nell’anno 1989>> e da questo dato temporale la CTR ha fatto discendere che essa <<rientra tra quelle che possono beneficiare della agevolazione ai sensi della L.P. 11 agosto 1998 n. 9 , art. 8 bis>>, non essendo il riconoscimento dell’agevolazione di per sé precluso dalla circostanza che <<l’autovettura è stata originariamente immatricolata con la dicitura “uso promiscuo di persone/cose”, trattandosi di un sistema di classificazione dei veicoli a motore non più vigente, per effetto del recepimento della direttiva 98/14/CE con decreto 4 agosto 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Giova ricordare, con riferimento alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), che la classificazione recata dall’art. 54, in particolare per quanto riguarda la categoria di autoveicoli individuata alla lettera c), gli “autoveicoli per trasporto promiscuo”, risulta superata a seguito del recepimento della direttiva n. 98/14/CE (relativa all’omologazione comunitaria dei veicoli a motore), avendo previsto il suddetto Ministero, a partire dal 1° ottobre 1998, nuovi criteri di omologazione comunitaria dei veicoli a motore che ne contemplano, per quanto d’interesse, la classificazione in due sole categorie di veicoli, quelli individuati dalla lettera “M”, cioè i veicoli destinati al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto di merci, individuati invece con la lettera “N”.
Per quanto riguarda la tipologia dei veicoli adibiti al trasporto di persone e merci, a seguito della novellata disciplina, nella classe autovetture “M1” possono essere immatricolati solo i veicoli adibiti al trasporto delle persone mentre quelli adibiti al trasporto di persone e merci devono esse ricompresi nella classe di omologazione “N1”.
Nella carta di circolazione è indicata la categoria, la classe di omologazione ed anche la tipologia di carrozzeria e le tasse automobilistiche vanno commisurate alle caratteristiche del veicolo ed alla sua destinazione così come risultanti dal documento di circolazione, come recita l’art. 2 del d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
L’art. 8-bis, comma 1, della l. prov. n. 9 del 1998, nel testo ratione temporis applicabile, recitava: <<gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’art. 8, nella misura ridotta del 50 per cento>>.
Le ricorrenti non contestano che l’uso promiscuo per il trasporto di cose e persone, invero, indica soltanto che <<l’autoveicolo può essere utilizzato anche ma non solo per il trasporto di cose>>, mentre <<”uso professionale” implica un utilizzo effettivo nell’ambito di un’attività di rilevanza economica professionalmente organizzata>> e che «la precedente categoria degli autoveicoli per uso promiscuo è stata considerata assorbita nella categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone)>> (così nel ricorso), ma sostengono che la precedente dizione (uso promiscuo per il trasporto di persone e cose), non aggiornata con l’indicazione della categoria M, lasci, tuttavia, impregiudicata la compatibilità dell’uso del veicolo anche per un’attività professionale, circostanza che varrebbe ad escludere il beneficio.
Appare evidente che l’agevolazione disposta dal legislatore provinciale, rispetto ad una tassa di sua competenza, è collegata alla ricorrenza dei requisiti all’uopo previsti e, dunque, al compimento del ventesimo anno dalla costruzione, normalmente coincide con l’anno di prima immatricolazione del veicolo, ed al possesso di determine caratteristiche costruttive e di destinazione del mezzo, dovendo trattarsi di autovetture e di motocicli per il trasporto di persone ad uso privato, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, destinazione quest’ultima che, nel caso di specie, non è affatto desumibile dalla carta di circolazione e neppure da altri fonti di prova, per cui il fatto che esclude il beneficio fiscale è soltanto ipotizzato e non provato dall’ente impositore.
Né, tantomeno, il rilievo che la classificazione recata dall’art. 54 d.lgs. citato, per quanto riguarda la categoria di autoveicoli di cui alla lettera c), ovvero gli “autoveicoli per trasporto promiscuo”, sia stata soppressa a seguito del recepimento della richiamata direttiva comunitaria, può fondare, di per sé, alcuna presunzione negativa di conformità del veicolo tg (omissis) alla tipologia di mezzi destinataria del regime tariffario agevolato previsto dall’art. 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998, che dipende dall’appartenenza a categorie complessive di veicoli, nella specie, quelli immatricolati da oltre vent’anni e con determinate caratteristiche che il legislatore provinciale ha reputato opportuno beneficiare fiscalmente.
Ne discende che può essere, senz’altro, affermato che la precedente classificazione non è sufficiente ad accreditare l’ipotesi di un utilizzo professionale degli stessi veicoli, stante la diversa caratterizzazione di tale uso, che dipendente non dalle caratteristiche intrinseche del veicolo, ma piuttosto dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato con valutazione da compiersi non in astratto ma in concreto.
4.1 Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.,
Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 19 aprile 2023.
