Massima

Il diritto ai benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” si estende legittimamente anche ai contribuenti che acquistano più unità immobiliari finitime con l’intento di unirle per realizzare un’unica abitazione, purché tale alloggio non sia classificabile come di lusso.

Supporto alla lettura

AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’IVA, se si acquista da un’impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:

 il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali;

 il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;

 l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa).

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse. Questo può accadere se:

 le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;

 l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi ragionevoli a propria abitazione principale.

Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa”per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se non è ancora trascorso tale termine per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazione dell’imposta. Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, non ritenendo dall’Ufficio che gli immobili per cui è causa non rivestissero più le caratteristiche non di lusso, accoglieva il ricorso presentato da (omissis) contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – ai fini dell’annullamento di avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, anno 2007, a seguito revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa previste dall’art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, per mancata riunificazione catastale degli immobili.

2. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso originario del contribuente, affermando che, come rilevato nella sentenza n. 11322/2020 della S.C., i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un’unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’Amministrazione finanziaria per l’esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, per motivazione meramente apparente, inadeguata, contradittoria e perplessa, con riguardo agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con atto del Notaio B.B., in data 15.06.2007, egli aveva acquistato un immobile per civile abitazione sito in C, alla Via (Omissis), costituito da due piani sovrastanti inerenti ad uno stesso edificio, fisicamente uniti da una scala interna allo scopo di realizzare l’unica abitazione del contribuente, e che all’atto di acquisto aveva usufruito delle agevolazioni per la prima abitazione, posto che l’immobile costituiva cosa unica, nonostante fosse catastalmente frazionato in due particelle.

1.1. Il motivo è fondato.

Per come già rilevato da questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato” (cfr. Cass., 23 marzo 2011, n. 6613Cass., 25 febbraio 2008, n. 4739Cass., 3 giugno 1998, n. 5433Cass., 22 gennaio 1998, n. 563); e si è al riguardo rilevato, altresì, che l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato “effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali” (Cass., 6 aprile 2017, n. 9030).

Considera, poi, la Corte che, sulla tematica in trattazione, è emerso un conforme orientamento interpretativo della prassi amministrativa che, per di più, ha espressamente esteso il sopra ricordato principio giurisprudenziale, – avuto riguardo alla sua intrinseca vis espansiva, ed al principio paritario che vi è necessariamente sotteso, – agli atti di acquisto successivi se, giustappunto, connotati dall’accorpamento di unità immobiliari finitime (v. le istruzioni e gli orientamenti operativi dell’Agenzia delle Entrate di cui alla circolare n. 25/E, del 25 febbraio 2005, punto 3.4, ed alle Risoluzioni n. 142/E, del 4 giugno 2009, e n. 154, del 19 dicembre 2017).

Orbene, il dato relativo alla variazione catastale (per fusione di unità immobiliari già separatamente censite) se può costituire (in chiave probatoria) adempimento rilevante – ai fini del riscontro dell’evento (accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l’agevolazione deve ritenersi correlata, – ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con l’effettività dell’unificazione delle unità immobiliari qual finalizzata a realizzare l’unica abitazione del contribuente; evento, questo, che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente (nella fattispecie in esame, il collegio regionale ha affermato un principio giuridico astratto, senza vagliare la realizzazione, in concreto e nel termine, della unificazione strutturale e funzionale delle unità).

Rileva, del resto, la Corte che attribuire un rilievo esclusivo, ai fini in discorso, all’adempimento catastale (correlato, dunque, ad una dichiarazione di variazione per cd. fusione catastale), significherebbe introdurre un dato di regolazione eccentrico rispetto alla disciplina agevolativa da applicare (finalizzata, come si è detto, alla realizzazione di un’unica unità abitativa) e, in quanto tale, nemmeno in sintonia con la ratio legis dell’agevolazione (ove lo scopo dichiarato nell’atto, e in quanto tale agevolato, deve essere effettivamente conseguito); dato, quello, oltretutto potenzialmente idoneo ad ingenerare elementi di equivoca regolazione della stessa fattispecie agevolativa, avuto riguardo alla procedura di variazione catastale, – incentrata su di una proposta del dichiarante e sui conseguenti poteri di controllo dell’amministrazione (dm n. 701 del 1994art. 1, commi 2 e 3), – ed ai suoi riflessi in ordine al rispetto del (sopra ricordato) termine di decadenza.

Nel caso che ne occupa, – una volta ricondotta al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima causa di abitazione la fattispecie dell’accorpamento di unità immobiliari finitime, – alla effettiva realizzazione dell’intento cui detta agevolazione si correla (realizzazione di un’unica unità abitativa quale alloggio non di lusso) finirebbe per (inammissibilmente) aggiungersi, – seguendo la tesi dell’Agenzia, fatta propria dalla CTR, – l’ulteriore condizione costituita dall’accatastamento (nel termine triennale di decadenza) dell’unica unità immobiliare risultante dal ridetto accorpamento.

In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un’unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’Amministrazione finanziaria per l’esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11322 del 12/06/2020).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025.

Allegati

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