Massima

In materia di accertamento delle imposte sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte dirette, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso nel domicilio privato, prescritta per conciliare l’inviolabilità del domicilio tutelata dall’Art. 14 Cost. con l’esigenza di acquisire elementi di riscontro della supposta evasione fiscale, deve necessariamente trovare causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale.

Supporto alla lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L’accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l’attuazione delle norme impositive.

L’attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l’autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l’istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse.

A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

  • analitico: attraverso l’analisi della documentazione contabile e fiscale;
  • analitico-induttivo: cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
  • induttivo: attraverso l’utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
  • sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

A seguito di accertamenti compiuti a carico della s.n.c. (omissis), relativi all’Ilor 1993 e 1994 ed all’IVA 1994, l’Agenzia delle Entrate di Aversa contestava ai soci (omissis) e (omissis) maggiori redditi, per quota, ai fini Irpef, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986art. 5.

(omissis), in proprio e quale amministratore unico del (omissis) di (omissis) e C s.n.c., e (omissis), in proprio, nella qualità di socio, presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale accoglieva parzialmente i ricorsi.

Proponevano appello i contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame compensando le spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza i contribuenti, proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ed i contribuenti depositavano memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. La Corte di Cassazione con ordinanza del 4.6.2008 rinviava la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo della illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972art. 52), si fonda sulla premessa che durante la verifica fiscale al Caseificio era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di (omissis), socio non amministratore, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell’indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l’autorizzazione, e senza che tali indizi risultassero nella relativa richiesta di autorizzazione all’A.G.. Ciò posto, così continuano i ricorrenti, ne sarebbe derivata l’illegittimità dell’autorizzazione e l’inutilizzabilità degli elementi di prova illegittimamente acquisiti.

La censura merita di essere accolta. Al riguardo, torna utile premettere che, in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633art. 52, (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600art. 33) mira a conciliare la rilevanza che la Carta Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della Repubblica, la cui inviolabilità è espressamente riconosciuta dall’art. 14 Cost., comma 1, con l’esigenza dell’acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione.

Ciò comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E ciò, a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che, rispetto al fine di acquisizione degli elementi probatori dell’evasione fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero terzo.

Tale considerazione non è di poco conto ove si consideri che, nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione della (omissis) di (omissis) non contiene l’indicazione di fatti integranti “gravi indizi” di violazioni alle norme in tema di Iva ed imposte dirette a carico del socio, non amministratore, (omissis), leggendosi nella nota “che una verifica fiscale doveva essere eseguita nei confronti della società della quale il predetto (omissis) era socio”. Deve aggiungersi che lo stesso provvedimento del Procuratore della Repubblica non contiene l’indicazione dell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale limitandosi ad accennare che il motivo della richiesta risiede nella necessità di controllare il regolare assolvimento della normativa in materia di Iva ed Imposte dirette.

Tutto ciò premesso, va considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire che “il giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633art. 52, in tema di imposta sul valore aggiunto – reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600art. 33, ha il potere – dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l’interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione – sia pure concisa o “per relationem” mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell’esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando consequenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove ” (Sez. Un. 16424/02) Ne consegue che in applicazione di questo principio il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere accolto e che la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009

Allegati

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