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Cassazione civile sez. V, 02/08/2023, n. 23534

Massima

Deve prevalere nella siffatte condizioni, non per presunzione, ma sul piano interpretativo, il riconoscimento di un uso normale, ordinario, e non professionale del bene.

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto da (omissis) contro la pronuncia n. (omissis) della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della domanda di rimborso della tassa automobilistica dell’anno 2016 in relazione al veicolo tg. (omissis) (così nella sentenza impugnata), che era stato opposto da Alto Adige Riscossione S.p.A. sul rilievo che per le vetture d’epoca l’esenzione prevista dall’art. 8-bis, comma 1, della legge provinciale Bolzano 11 agosto 1998, n. 9 non compete per quelle destinate ad uso promiscuo;

1.1. la Commissione di secondo grado, dopo aver premesso che la riduzione della tassa (per veicoli che avessero compiuto i venti anni dalla loro costruzione) o l’esenzione dalla tassa (per veicoli che avessero compiuto i trenta anni dalla loro costruzione) erano escluse dalla citata disposizione per le vetture adibite ad uso professionale e che la tassa automobilistica è determinata in base all’art. 2 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 32 dai dati desumibili dalla carta di circolazione, dava atto che la contestazione concerneva (non il fatto che l’autovettura fosse d’epoca, ma) la destinazione del veicolo ad uso professionale;

1.2. nello specifico, rilevava che la carta di circolazione recava la dicitura «uso promiscuo di trasporto di cose e persone», chiarendo che si trattava di categoria poi soppressa dalla direttiva CE 98/14 «ed inclusa nella categoria M1 (trasporto di persone)» ed affermava che «la sola circostanza che l’uso promiscuo per il trasporto di cose e di persone sia teoricamente compatibile con un uso professionale non consente di affermare che le due nozioni si equivalgono», in quanto l’«uso promiscuo per il trasporto di cose e persone indica soltanto che l’autoveicolo può essere utilizzato anche per il trasporto di cose, mentre un uso professionale implica un utilizzo effettivo nell’ambito di un’attività professionalmente organizzata» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

1.3. il Giudice di appello considerava «inoltre che l’esclusione dall’agevolazione dell’articolo 8 bis degli autoveicoli adibiti ad uso professionale, in quanto eccezione alla regola generale di esenzione deve essere interpretato in modo restrittivo, e pertanto, la non chiara formulazione dell’articolo 8 bis (in relazione alle autovetture d’epoca ad uso promiscuo di trasporto di cose e di persone) va interpretata a favore del contribuente», aggiungendo che «è una caratteristica delle auto d’epoca di “non essere normalmente usate secondo la loro destinazione originaria” (cfr. Corte Giustizia 3/12/1998), perché i loro proprietari sono intenti a mantenere inalterata nel tempo oltre all’auto anche la documentazione amministrativa» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

2. con ricorso notificato ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. a (omissis), la Provincia Autonoma di Bolzano ed Alto Adige Riscossione S.p.A. proponevano ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura

3. (omissis) è restato intimato;

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8/bis (Agevolazioni) della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, laddove interpretato nel senso di considerare – in ragione di un’ipotetica presunzione legale a favore del contribuente che ambisce a beneficiare di un’agevolazione – tutti i veicoli immatricolati a suo tempo con la dicitura d’uso promiscuo di per sé come veicoli per il trasporto di persone, atteso che non si può escludere che alcuni di essi per le loro caratteristiche potrebbero essere qualificati come destinati al trasporto di cose», con la conseguenza che sarebbe «onere del contribuente chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo alla sua effettiva destinazione per depennare l’obsoleta dicitura di mezzo destinato al “trasporto promiscuo”; ciò in considerazione del fatto che l’indicazione ad uso promiscuo è compatibile anche con un uso professionale del veicolo, quale appunto il trasporto di cose, che non sarebbe appunto consentito nel caso in cui il mezzo fosse immatricolato per il mero trasporto di persone» (così nella puntuale sintesi del motivo nelle prime pagine del ricorso privo di numerazione);

2. con la seconda censura gli istanti hanno eccepito, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (d.P.R. 39/1953) nella parte in cui si omette di considerare che i dati fiscalmente rilevanti compresa la destinazione del veicolo necessari alla determinazione della tassa automobilistica devono risultare dalla carta di circolazione» (così nella puntuale sintesi del motivo nelle prime pagine del ricorso privo di numerazione), in ragione della pubblicità dichiarativa da essere esplicata, con la conseguenza che spetta al contribuente l’onere di aggiornare detto documento al fine di poter beneficiare della predetta agevolazione;

3. con la terza doglianza, i ricorrenti hanno dedotto, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione e errata applicazione dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile con riferimento alla legge speciale nella parte in cui ritiene che la non chiara formulazione dell’articolo 8 bis (in relazione alle autovetture d’epoca ad uso promiscuo di trasporto di cose e di persone) vada estensivamente interpretata a favore del contribuente», opponendo a tale valutazione il rilievo secondo cui il suindicato art. 8-bis opera, in realtà, come eccezione alla regola generale dell’obbligo impositivo della tassa automobilistica, stabilito dall’art. 7 della medesima legge provinciale, integrando una norma agevolativa di stretta interpretazione, come più volte affermato, sul piano generale, dal Giudice di legittimità;

4. i motivi di ricorso non possono essere accolti;

5. il nucleo concettuale del primo motivo d’impugnazione riposa sul principale rilievo secondo cui la nuova classificazione dei veicoli prevista, in attuazione della direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998, dal d.m. 4 agosto 1998, n. 48 tra veicoli per il trasporto di persone (categoria M) e quelli per il trasporto di cose (categoria N) non consentirebbe di ricondurre tutti i veicoli in precedenza immatricolati come ad uso promiscuo nella categoria delle vetture adibite a trasporto di persone; e ciò, perché questi ultimi potrebbero essere adibiti anche a trasporto di cose in conto proprio, prospettiva questa che, secondo la definizione desumibile dall’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è strumentale ad un’attività economica, per cui gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di persone o cose, benché assorbiti nella categoria M1, sarebbero compatibili con un uso professionale del veicolo, come peraltro chiarito anche dalla circolare 1927/FP3 del 14 dicembre 1999 del Ministero dei Trasporti;

5.1. in ragione di tali considerazioni – a dire dei ricorrenti – nonostante l’assorbimento della categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo in quella dei veicoli per trasporto di persone, non vi può essere la presunzione che i primi siano destinati all’esclusivo uso per il trasporto di persone, ma semplicemente che non si possono immatricolare nuovi veicoli con quella particolare destinazione d’uso, mentre i vecchi andranno ad esaurimento, ma, finché destinati ad uso promiscuo, resterebbero tali, in termini compatibili con un uso professionale del veicolo;

6. tale ordine di idee non convince;

6.1. l’art. 8-bis della legge prov. Bolzano 11 agosto 1998, n. 9, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che (a decorrere dal 1° gennaio 2016) «1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento» e che «2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche»;

6.2. sia il Giudice regionale che la difesa dei ricorrenti hanno correttamente considerato che con il recepimento della direttiva comunitaria 98/14/CE, operato nel nostro ordinamento con il d.m. 4 agosto 1998 n. 48 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si determinava l’individuazione di due sole categorie di autoveicoli – quelli adibiti al trasporto delle persone (classifica M) e quelli adibiti al trasporto delle merci (classifica N), cosi superando la precedente classificazione dell’art. 54, comma 1 lettera c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), che contemplava la categoria degli autoveicoli per «trasporto promiscuo», considerando tali

6.3. la Provincia di Bolzano e l’agente della riscossione riconoscono che «l’uso promiscuo per il trasporto di cose e persone, invero, indica soltanto che l’autoveicolo può essere utilizzato anche ma non solo per il trasporto di cose, mentre “uso professionale” implica un utilizzo effettivo nell’ambito di un’attività di rilevanza economica professionalmente organizzata» (così nel ricorso, privo di numerazione) e non hanno remore nel considerare che «la precedente categoria degli autoveicoli per uso promiscuo è stata considerata assorbita nella categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone)» (così nel ricorso), ma sostengono che la precedente dizione (uso promiscuo per il trasporto di persone e cose), non aggiornata con l’indicazione della categoria M, contemplando l’uso del veicolo anche per il trasporto di cose accrediterebbe un uso professionale del veicolo, giacchè il trasporto di cose « deve necessariamente essere considerato strumentale ad una tipica attività economica», il che varrebbe ad escludere il beneficio;

7. tali argomenti non persuadono, cominciando ad osservare che, diversamente da quanto opinato dalla difesa dei ricorrenti, il Giudice regionale non ha applicato alcuna presunzione legale, con inversione dell’onere della prova a carico dell’ente impositore, volta a considerare i veicoli a suo tempo immatricolati ad uso promiscuo, come vetture destinate al trasporto di persone, avendo invece affermato che la precedente classificazione non può accreditare l’ipotesi di un utilizzo professionale degli stessi, stante la diversa caratterizzazione di tale uso, dipendente non dalle caratteristiche intrinseche del veicolo, ma dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato;

7. in realtà, la leva interpretativa attraverso la quale gli istanti hanno costruito la compatibilità dell’uso promiscuo del trasporto di persone e cose, «benchè ora assorbiti nella categoria M1» (così nel ricorso) concernente il trasporto di persone, con un utilizzo professionale dell’autovettura e quindi nell’ambito di una attività professionale, è costituita dall’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (che riguarda l’Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi), la cui disposizione definisce il trasposto di cose in conto proprio come quello eseguito per esigenze e mezzi propri nell’ambito di un’attività complementare ed accessoria a quella economicamente prevalente e posta in essere con un veicolo nella disponibilità del titolare della licenza;

7.1. non può, tuttavia, non osservarsi che detta disposizione non può tornare utile alla tesi dei ricorrenti, in quanto, da un lato, riferita al trasporto di cose per esigenze proprie nell’ambito di un’attività di impresa, come tale non suscettiva di ricomprendere le ipotesi ordinarie in cui il trasporto di cose avviene nell’ambito di un attività non professionale e, per altro verso, fondata su di un dato (la riconducibilità dell’uso proprio ad un’attività accessoria a quella economicamente rilevante) estraneo al documento di circolazione del veicolo, da cui, come affermato dai medesimi istanti e come disposto dall’art. 2 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, ricavare gli elementi della tassazione;

7.2. allo stesso modo, le varie circolari invocate dagli istanti (circolare 30 febbraio 2000, n. 300/A21415/105/27; 1927/FP3 del 14 dicembre 1999), che pure non assumono efficacia vincolante ai fini interpretativi, nemmeno giovano alle aspettative dei ricorrenti, essendosi in esse ribadito che la categoria dei veicoli per uso promiscuo costituisce una species del genere categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone), da cui non differisce se non per una diversa classificazione amministrativa;

7.3. al fondo di tali riflessioni resta, quindi, la considerazione che il trasporto di cose è ipotesi altrettanto concettualmente compatibile con un uso non professionale del bene, mentre l’errore logico-giuridico della tesi dei ricorrenti sta nell’accreditare un’assiomatica ed automatica equivalenza tra il trasporto di cose e l’attività economica e l’uso promiscuo del bene con il suo utilizzo professionale, laddove trattasi di nozioni non sovrapponibili tra loro, integrando profili solo compatibili tra loro;

7.3. sulla scorta di tale ragionamento non può allora, ritenersi sussistente, sotto il profilo dedotto dai ricorrenti, la violazione dell’art. 8-bis della citata legge provinciale, giacchè il più volte indicato uso promiscuo è condizione altrettanto conciliabile con un utilizzo non professionale del veicolo;

7.4. in buona sostanza, la condivisa riconducibilità della precedente categoria dell’uso promiscuo al trasporto di persone (categoria M) e, quindi, la riferibilità di tale classificazione ad un utilizzo – per così dire – ordinario del bene, solo ipoteticamente compatibile con un uso professionale in termini non evincibili dal documento di circolazione, accredita l’ordine di idee secondo cui debba prevalere nella siffatte condizioni, non per presunzione, ma sul piano interpretativo, il riconoscimento di un uso normale, ordinario, cioè non professionale del bene;

7.5. queste conclusioni sono in linea con quanto già affermato da questa Corte, in analogo contenzioso che ha coinvolto i suindicati ricorrenti, con l’ordinanza n. 11010 del 26 aprile 2023, secondo cui «la precedente classificazione non è sufficiente ad accreditare l’ipotesi di un utilizzo professionale degli stessi veicoli, stante la diversa caratterizzazione di tale uso, che dipendente non dalle caratteristiche intrinseche del veicolo, ma piuttosto dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato con valutazione da compiersi non in astratto ma in concreto»;

8. le considerazioni che precedono consentono di ritenere infondato il secondo motivo di impugnazione, basato sul rilievo secondo il quale i dati fiscali devono risultare dal documento di circolazione, giacchè l’indicazione apposta sul libretto (uso promiscuo di trasporto di persone e cose), per quanto non aggiornata, vale a giustificare il beneficio invocato, essendo riconducibile alla “nuova” categoria M, che – per quanto sopra detto – decifra un uso ordinario e non professionale del veicolo;

9. anche il terzo motivo di impugnazione, fondato sul divieto di una interpretazione analogica o estensiva della norma agevolativa in questione, non può essere accolto;

9.1. come sopra esposto, l’art. 8-bis della legge prov. Bolzano 11 agosto 1998, n. 9, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva l’operatività del beneficio della riduzione (per i veicoli ventennali) o dell’esenzione (per i veicoli trentennali) della tassa automobilistica, con esclusione per quelli adibiti ad uso professionale;

9.2. in tale particolare declinazione della disposizione è possibile cogliere un rapporto tra una regola, costituita dall’applicazione del beneficio ai veicoli di antica data, ed un’eccezione, rappresentata dall’inoperatività dell’agevolazione per i veicoli destinati ad uso professionale. Tale rapporto giustifica, allora, un’interpretazione della disposizione in termini tali da assicurare l’applicazione della regola generale, senza che ciò contraddica il principio secondo il quale le norme agevolative sono di stretta interpretazione, restandosi, con tale esegesi, nell’ambito prescrittivo del generale criterio di disciplina, senza alcuna estensione del suo ambito, escludendo soltanto che l’applicazione della menzionata regola possa essere impedita da un prospettiva di utilizzo del bene solo astratta, ipotetica e virtuale, non desumibile dal libretto di circolazione;

10. alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l’impugnazione va respinta;

11. non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del contribuente.

12. nondimeno, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso;

P.Q.M. 

la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

Così deciso, nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.

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