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Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n. 21767

Massima

Avverso l’ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo per litispendenza internazionale (ai sensi, ad esempio, dell’art. 19 del Regolamento UE n. 2201/2003), lo strumento di impugnazione esperibile non è il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. Il mezzo di impugnazione corretto per contestare tale provvedimento è, piuttosto, il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c.. Pertanto, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso un’ordinanza di sospensione per litispendenza internazionale è da dichiararsi inammissibile.

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA
1. In data 4 marzo 2019, veniva incardinato, dinanzi al Tribunale di Tivoli, un giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi (omissis) e (omissis). La competenza territoriale del Tribunale era stata individuata in conseguenza del fatto che entrambi i coniugi, fino al gennaio 2019, epoca in cui l’odierna ricorrente si era trasferita in Scozia con i due figli (omissis) e (omissis), erano residenti nel Comune di Palestrina.

1.1. Le Corti scozzesi, adite dal padre dei minori, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in relazione alla dedotta sottrazione internazionale dei medesimi, dichiaravano – nei tre gradi di giudizio, conclusisi nel gennaio 2020 – che, nella specie, non vi era stata sottrazione alcuna, essendo stato il trasferimento dei minori in Scozia regolarmente autorizzato da (omissis). La residenza dei figli della coppia in tale Paese era, pertanto, da ritenersi del tutto legittima, a far tempo dal gennaio 2019.

1.2. Il giudice italiano non assumeva, quindi, alcun provvedimento in ordine alla responsabilità genitoriale ed all’assegno di mantenimento dei due figli da porre a carico del padre, stante la pendenza della controversia in Scozia sulla legittimità del trasferimento dei minori all’estero, ed essendo sub iudice in quel Paese la giurisdizione in ordine alla responsabilità genitoriale ed ai provvedimenti accessori.

2. Rinviata la causa per le conclusioni, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, (omissis) ha proposto – prima della decisione nel merito della controversia – regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., notificato il 22 giugno 2020, con il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei minori (omissis) e (omissis). E ciò sul presupposto che la giurisdizione sul diritto al mantenimento dei minori sarebbe attratta dal giudice della causa di separazione, qualora non sia pendente un procedimento sulla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice della residenza abituale del minore.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che questa Corte dichiari la giurisdizione dell’autorità giudiziaria del Regno Unito.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premesso quanto precede, è certamente pregiudiziale all’esame del merito del ricorso la valutazione in ordine all’ammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione.1.1. A tal riguardo, va rilevato che il Regolamento UE n. 4/2009, “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, prevede, all’art. 12 (litispendenza) che ” 1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima”. Analoga previsione è contenuta nell’art. 19 (litispendenza e connessione) del Regolamento UE n. 2201/2003, comma 2, “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, che dispone: “Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita”.

Orbene, a norma dell’art. 67, comma 1, lett. c) dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’energia atomica2019/C 384 I/01 (cd. brexit), “Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione (…) si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: (…) c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza; d) le disposizioni del regolamento (UE) n. 4/2009 riguardanti la competenza”.

1.2. Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che essendo stati entrambi i giudizi, quello italiano e quello scozzese, incardinati nel 2019, ossia prima della fine del periodo di transizione, che si è concluso il 31 dicembre 2020 (art. 126 dell’Accordo) entrambi i Regolamenti succitati siano applicabili nel caso di specie.

2. Tanto premesso, va rilevato che il giudice italiano – come è incontroverso tra le parti – non ha assunto provvedimento alcuno in ordine alla responsabilità genitoriale ed all’assegno di mantenimento dei due figli da porre a carico del padre, stante la pendenza della controversia in Scozia sulla legittimità del trasferimento dei minori all’estero, ed essendo sub iudice in quel Paese la giurisdizione in ordine alla responsabilità genitoriale ed ai provvedimenti accessori, tra i quali rientrano – appunto – i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli (Cass. Sez. U., 05/02/2016, n. 2276).

2.1. Sul punto è di particolare rilievo quanto statuito – in sede di emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione – dal Presidente del Tribunale di Tivoli, con l’ordinanza del 29 maggio 2019. In tale provvedimento, invero, il giudicante dà atto che – “(pur non avendo un significato dirimente l’avvenuta emissione da parte della autorità straniera di provvedimenti provvisori, che, ex art. 20, comma 1, del citato Regolamento (n.d.r. il Regolamento UE n. 2201/2003), non implicano una decisione positiva sulla giurisdizione di chi li emette) (…) – “l’art. 19 del Regolamento non consente al giudice successivamente adito di provvedere sino l’accertamento dell’effettiva competenza giurisdizionale del primo”.

Se ne deve inferire che il giudice italiano, nella specie il Tribunale di Tivoli, adito dopo la proposizione del procedimento, dinanzi al giudice scozzese, avente ad oggetto – del pari – la responsabilità genitoriale ed i provvedimenti accessori, e tra questi il mantenimento dei figli minori, e pendente tra le stesse parti, ha sospeso – ex art. 19 del Regolamento UE n. 2201/2003 – il procedimento in relazione alla domanda di mantenimento dei minori.

Significativo, in tal senso, è il richiamo al menzionato art. 19 del succitato Regolamento, che tale sospensione obbligatoria prevede, ed il riferimento all’impossibilità per “il giudice successivamente adito di procedere sino all’accertamento dell’effettiva competenza giurisdizionale” del giudice preventivamente adito.

2.2. Dall’esame del controricorso, si evince inoltre, sul punto, a conferma di quanto si rileva dai provvedimenti presidenziali succitati, che (omissis) aveva “rilevato ed allegato nel procedimento di separazione”, di avere già incardinato, presso l’Aberdeen Sheriff Court, un Children Welfare Case, avente ad oggetto la responsabilità genitoriale ed il diritto di visita del padre ai due figli. Da cui consegue – come detto – la giurisdizione del giudice scozzese anche per l’accessoria domanda di mantenimento dei minori.

2.3. La pendenza di tale giudizio al momento dell’instaurazione del procedimento di separazione – pur se genericamente negata nel ricorso – risulta, del resto, confermata dagli stessi scritti difensivi della ricorrente nel giudizio di merito, trascritti nelle parti essenziali nel controricorso. In particolare, dalla memoria di costituzione di (omissis) dinanzi al Tribunale di Tivoli, si evince che, non solo la medesima aveva chiesto declinarsi la giurisdizione, da parte del Tribunale, in ordine alle “questioni attinenti alla responsabilità genitoriale sui figli minori (omissis) e (omissis) ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2201/2003″, ma aveva, altresì, dato atto che il Tribunale scozzese, adito dal marito, si era “già pronunciato a protezione dei minori con il provvedimento allegato”.

Anche negli ulteriori scritti difensivi, la S. aveva, peraltro, richiesto – sia pure in via subordinata – declinarsi la giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello scozzese, preventivamente adito, in relazione alla domanda di mantenimento dei due minori.

2.4. La domanda principale proposta dalla S. – sulla quale la medesima fonda il ricorso per regolamento preventivo – e’, tuttavia, diretta all’affermazione della giurisdizione del giudice italiano, dinanzi al quale la ricorrente avrebbe voluto, pertanto, che il giudizio ivi incardinato proseguisse, in relazione alla domanda di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei minori (omissis) e (omissis). E tuttavia, lo strumento che può consentire il risultato giuridico perseguito dalla istante – a fronte della sospensione di tale procedimento operata dal Tribunale italiano, sul punto in questione – non è il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..

2.5. Ed invero, queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di litispendenza internazionale, l’ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Cass. Sez. U., 22/12/2017, n. 30877; in senso conforme si è espressa, poi, la giurisprudenza delle sezioni semplici: cfr., ex plurimis, Cass., 15/12/2020, n. 28675; Cass., 15/04/2021, n. 9863; Cass., 09/06/2021, n. 16193).

2.6. Ne discende che la ricorrente, a fronte del provvedimento di sospensione – emesso dal giudice italiano per la sussistenza di una litispendenza internazionale – avrebbe dovuto proporre il regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto da (omissis) va dichiarato inammissibile.

4. Le spese processuali vanno compensate, attesa la novità delle questioni giuridiche affrontate e le ragioni della decisione, limitata all’esame di una questione pregiudiziale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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