• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. un., 25/09/2018, n. 22753

Cassazione civile sez. un., 25/09/2018, n. 22753

Massima

Supporto alla lettura

VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

L’ordinamento riconosce alcune particolari indennità economiche in favore del personale civile e militare dello stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa dell’espletamento del proprio servizio.

L’art. 3 L. 466/1980 ha incluso, inizialmente, nelle vittime del dovere: i magistrati ordinari; i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato; i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.

Il successivo art. 1, c. 562 L. 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili.

Il c. 563 del predetto art. 1 L. 266/2005 ha introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
La L. 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il DPR n. 243/2006. Pertanto, i benefici consistono nella liquidazione di una speciale elargizione per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata nei confronti dei superstiti della vittima.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile.

Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^ mensilità.

Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta, inoltre:

1) l’ esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;

2) l’ assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;

3) l’accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;

4) l’assistenza psicologica a carico dello Stato;

5) l’ esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta;

6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.

In aggiunta ai benefici sopra descritti l’art. 82 L. 388/2000 riconosce ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, feriti nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose e i superstiti degli stessi uccisi nelle medesime circostanze, la facoltà di opzione, sia per l’invalido che per i superstiti aventi diritto alla speciale elargizione, per un assegno vitalizio, in luogo della stessa (artt. 3 e 5 L. 302/1990). Altra differenza riguarda l’assegno vitalizio non reversibile spettante all’invalido o ai superstiti in aggiunta alla speciale elargizione. Tale prestazione è corrisposta nei confronti di tali categorie nella misura maggiorata pari a 500 euro al mese, prevista per le cd. vittime del terrorismo.

Un ulteriore beneficio è previsto dagli artt. 1897 e 2183 del Dlgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare che ha recepito quanto previsto dall’art. 93, c. 6 del DPR 1092/1973) in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia caduti per il compimento di azioni terroristiche criminose o vittime del dovere in servizio d’ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. A tali soggetti l’ordinamento riconosce, in luogo della pensione privilegiata indiretta, il trattamento di attività in misura pari al trattamento complessivo retributivo percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d’attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati. Analogo trattamento è riconosciuto anche ai superstiti dei magistrati caduti vittime di attentati terroristici o azioni criminose comunque connesse alle funzioni esercitate (ex art. 1 L. 437/1978). Si tratta di una misura particolarmente favorevole in quanto garantisce ai superstiti il trattamento che il defunto avrebbe goduto restando in servizio. La misura dell’assegno viene, infatti, riliquidata in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità. I trattamenti in questione, inoltre, sono esenti da Irpef ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c. 5 L. 407/1998.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda proposta, nei confronti dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, da (omissis), (omissis) e (omissis), sorelle di (omissis), militare di leva comandato in missione di lancio con paracadute, rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della (omissis).

Le ricorrenti, quali sorelle non conviventi nè a carico del militare al momento della sua morte, chiedevano il riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell’apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente.

La Corte di merito ha ritenuto, per quanto ora di interesse, che sussistesse la legittimazione sostanziale delle sorelle del militare, anche se non conviventi nè a carico del fratello deceduto.

Ha disatteso, infatti, la tesi dei Ministeri secondo cui la L. n. 388 del 2000art. 82 – norma inserita tra le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che aveva esteso i benefici previsti dalla precedente L. n. 302 del 1990, anche ai fratelli e alle sorelle sia pure non conviventi – non era applicabile alle vittime del dovere in quanto non richiamata nella L. n. 266 del 2005.

La Corte territoriale ha osservato,invece, che contrariamente a quanto affermato dai Ministeri, doveva tenersi conto del richiamo alla L. n. 466 del 1980 (relativa ai dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) da parte della citata L. n. 388 del 2000art. 82, commi 1 e 4, con la conseguenza che, dovendo trovare applicazione anche alle vittime del dovere (oltre che alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo) la L. n. 466 del 1980, nella sua interezza, non avrebbe potuto non tenersi conto anche della modifica operata dalla L. n. 388 del 2000art. 82, comma 4, che aveva aggiunto tra i beneficiari i fratelli e le sorelle non conviventi.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso in cassazione il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa con un motivo. Le sorelle Iannì hanno depositato controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Con ordinanza interlocutoria del 17 gennaio 2018 la sezione lavoro di questa Corte ha chiesto la rimessione alle Sezione Unite ravvisando una questione di particolare rilevanza.

Richiamato il complesso quadro normativo di riferimento con cui si era inteso introdurre una peculiare disciplina a favore delle vittime del dovere e dei loro superstiti, l’ordinanza interlocutoria citata ha rilevato che la legge non forniva la nozione di superstite e che,secondo una prima impostazione, fatta propria dai Ministeri odierni ricorrenti, i superstiti di cui alla L. n. 266 del 2005art. 1, comma 565, erano solo quelli indicati nella L. n. 466 del 1980art. 6, come modificato dalla L. n. 720 del 1981 – e dunque, solo “fratelli e sorelle se conviventi a carico”. L’interpretazione accolta, invece, dai giudici di merito era fondata sul rilievo che la L. n. 466 del 1980art. 6 citata fosse stato implicitamente riformulato con l’ampliamento del novero dei superstiti anche ai fratelli e sorelle non a carico e non conviventi con la vittima, in forza della L. n. 388 del 2000art. 82, commi 1 e 4, inserita tra le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma da ritenersi applicabile anche ai superstiti dei dipendenti pubblici vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005art. 1, comma 564.

Fissata l’udienza davanti a queste Sezioni Unite entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

4. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite attiene all’ individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere mancando una specificazione nella normativa di cui alla L. n. 266 del 2005 – nozione in ordine alla quale, come evidenziato dalla Sezione Lavoro,si contrappongono due diverse interpretazioni – nonchè alla corretta interpretazione dell’art. 82 (la cui rubrica recita “disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) di cui alla L. n. 388 del 2000 ed alla possibilità di estendere i benefici previsti dalla normativa anche ai fratelli e sorelle non conviventi,così come previsto da tale norma, superstiti delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005.

5. Secondo i Ministeri ricorrenti resta applicabile alle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, la precedente normativa dettata dalla L. n. 466 del 1980art. 6, per la quale è richiesta la convivenza, non essendo la L. n. 388 del 2000, ed il suo art. 82 citato, richiamata dalla L. n. 266 del 2005 e riguardando esplicitamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e non già le vittime del dovere. Secondo tale impostazione, infatti, il sistema normativo non ha provveduto ad un’integrale unificazione della categoria delle vittime della criminalità e delle vittime degli atti terroristici con quella delle vittime del dovere, in quanto ha solamente programmato una progressiva estensione (cfr L. n. 266 del 2005art. 1, comma 562) dei benefici previsti per gli appartenenti alle due prime categorie a quella delle vittime del dovere, individuate dalla L. n. 266 del 2005. Detta legge avrebbe, in altri termini, introdotto la “nuova” categoria delle vittime del dovere, realizzando solo un’estensione di quella dei dipendenti pubblici beneficiari delle previsioni della L. n. 466 del 1980. In essa si prevede, infatti, che anche a tali vittime vada esteso il novero dei benefici di cui alla L. n. 302 del 1990L. n. 407 del 1998, e loro successive modificazioni, nonchè L. n. 206 del 2004. Per l’identificazione dei superstiti occorre, secondo tale orientamento, attenersi, dunque, alla formulazione della L. n. 466 del 1980art. 6, come modificato dalla L. n. 720 del 1981art. 2.

6. Secondo, invece, i giudici di merito i Ministeri non tengono conto che la L. n. 388 del 2000art. 82 (ai commi 1 e 4) richiama la L. n. 466 del 1980 e che quest’ultima è inerente anche ai dipendenti pubblici e cittadini “vittime del dovere”, come emerge sia dal titolo della stessa legge sia dalla definizione di vittime del dovere contenuta nell’art. 1, definizione poi aggiornata dal testo della L. n. 266 del 2005art. 1, commi 562 e segg..

Ne consegue, secondo la Corte territoriale, che, dovendo trovare applicazione anche alle vittime del dovere, oltre che alle vittime della criminalità e del terrorismo, la L. n. 466 del 1980, nella sua interezza, non può non tenersi conto della modifica introdotta dalla L. n. 388 del 2000art. 82, che ha aggiunto tra i beneficiari i germani non conviventi.

7. Ciò premesso ritengono queste Sezioni Unite che la domanda delle sorelle del militare di leva (omissis), rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della (omissis) il (omissis), non possa trovare accoglimento in quanto non conviventi o a carico.

Il chiaro tenore letterale dell’art. 82 citato, la cui portata applicativa costituisce oggetto specifico della questione posta dall’ordinanza interlocutoria, consente di escludere che le ricorrenti possano rientrare nella nozione di superstiti accolta da detta norma e che, comunque, l’art. 82 citato fornisca la nozione di superstite valida al di fuori delle ipotesi da essa disciplinate e, dunque, in generale con riferimento alle vittime del dovere.

8. L’art. 82 citato, intitolato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al comma 1, stabilisce che “al personale di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466art. 3, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari della L. 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata a decorrere dal 1 gennaio 1990 l’applicazione dei benefici previsti dalla citata L. n. 302 del 1990 e dalla L. 23 novembre 1998 n. 407“.

Al comma 4, dopo aver previsto a favore dei “superstiti di atti di terrorismo” la riliquidazione del beneficio di cui alla L. n. 466 del 1980, tenendo conto degli aumenti di cui alla L. n. 302 del 1990, al primo cpv estende i benefici i di cui alla L. n. 302 del 1990 “spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo” “in assenza dei soggetti indicati della L. 13 agosto 1980, n. 466art. 6, comma 1 e successive modificazioni, “..” nell’ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico”.

9. L’esame della norma evidenzia che la sua rubrica contiene l’enunciazione che trattasi di disposizione in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; che i destinatari della norma sono il personale di cui alla L. n. 466 del 1980art. 3 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) ed i suoi superstiti, nonchè ai destinatari della L. n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ma la norma richiede,ulteriormente, con riferimento alla prima categoria di destinatari, che sia rimasto ferito o sia deceduto” nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose”; che, infine, nell’ampliare la platea dei destinatari dei superstiti anche ai germani non conviventi o a carico, è specificato che i benefici a questi estesi sono quelli di cui alla L. n. 302 del 1990 “spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo”.

La norma, dunque, delinea una specifica categorie di vittime del dovere ovvero le vittime del dovere, rese invalide o decedute, per una particolare e ben specifica causa e cioè tali a causa di “azioni criminose” ed attribuisce ad esse ed ai familiari superstiti ivi indicati i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

10. I citati elementi testuali non consentono di trarre, come preteso dalle ricorrenti, un principio generale di estensione a tutte le vittime del dovere della nozione di superstite individuata dalla disposizione in esame.

Il richiamo alla L. n. 466 del 1980, contenuto nel primo comma e nel quarto comma, che è rivolta anche alle vittime del dovere e che costituisce la disciplina di base della categoria, non autorizza a ritenere, come preteso dalle controricorrenti, che l’art. 82 sia estensibile a tutte le categorie di vittime del dovere – che come si dirà in seguito, risulta ora ulteriormente specificata dalla L. n. 266 del 2004, art. 1, comma 563 – e non già soltanto alle vittime del dovere ” a causa di azioni criminose” e che, pertanto, solo entro tali limiti possono essere equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 82 citato.

La norma in esame non lascia adito a dubbi circa l’individuazione dei destinatari e dunque non si ravvisano lacune nel dettato normativo da colmare in via analogica, nè la disposizione è applicabile alla fattispecie in esame dove,pacificamente, il militare di leva Ia.Gi. è, tra l’altro, deceduto al di fuori del verificarsi di un’azione criminosa.

11. Non consente di pervenire a diverse conclusioni neppure l’esame delle norme dettate con specifico riferimento alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005 e dal successivo regolamento.

In particolare l’art. 1, comma 562, annuncia la volontà del legislatore di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, come sotto identificate, ed a tal fine autorizza un limite massimo di spesa a partire dall’anno 2006; il comma 563 identifica la categoria delle “vittime del dovere” allargando il perimetro dei soggetti beneficiari di cui alla L. n. 466 del 1980art. 3 (magistrati e forze dell’ordine) a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati (quali:a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità); il comma 564 estende il novero delle vittime del dovere includendovi anche i militari i quali abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; il comma 565, infine, rimette ad un successivo regolamento (oggi D.P.R. n. 243 del 2006) la disciplina dei termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

12. In attuazione di quanto previsto dal comma 565 è stato emesso il D.P.R. n. 243 del 2006, rubricato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266art. 1, comma 565″. Ai sensi dell’art. 1 del predetto D.P.R., devono intendersi: “a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, n. 466L. 20 ottobre 1990, n. 302L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

13. Secondo le sorelle del militare deceduto detta normativa specifica avrebbe realizzato l’unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, in particolare esse pongono l’attenzione al richiamo contenuto nella norma alla L. n. 466 del 1980.

14. Anche sotto tale profilo la tesi delle controricorrenti non è fondata.

La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l’obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l’individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del 2000art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.

15. Tale progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici espresso della L. n. 266 del 2005, comma 562, così come evidenziato dall’ordinanza interlocutoria, non necessariamente contrasta con “una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l’atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie”.

La previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni, rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, nè ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall’esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell’esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l’individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, I. n. 466 del 1980, come integrato dalla L. n. 302 del 1990art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 432 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall’evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell’erogazione.

16. Quanto al richiamo contenuto nel regolamento alla L. n. 466 del 1980, premesso che il regolamento non avrebbe potuto che uniformarsi ai principi fissati nella L. n. 266 del 2005 ed ai limiti di spesa ivi previsti, è condivisibile quanto affermato dai Ministeri secondo cui il regolamento si limita a stabilire l’estensione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonchè dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l’espressione “sono corrisposte”) delle provvidenze di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466L. 20 ottobre 1990, n. 302L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206.

Così come hanno osservato i Ministeri non è invece richiamata la L. n. 366 del 2000 con il suo art. 82, nè in altro modo può trarsi da dette disposizioni un ampliamento dei soggetti beneficiari.

17. L’ordinanza interlocutoria di questa Corte ha, altresì, evidenziato che” le leggi successive (n. 222 del 2007 di conversione del D.L. n. 159 del 2007), mantenendo la tecnica della previsione per categorie separate propria della L. n. 266 del 2005 e delle normative precedenti, dimostrano, il permanere della distinzione tra le diverse tipologie di vittime del dovere e di servizio, seppure equiparato, e quelle della criminalità e del terrorismo, fermo restando il fine di estendere i benefici dell’una verso l’altra, sicchè l’art. 82, comma 4, seconda parte, laddove si riferisce ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo può, plausibilmente, voler limitare l’estensione a tale unica categoria”. Anche sotto tale profilo e sulla base di tali condivisili osservazioni la tesi delle controricorrenti non può trovare accoglimento.

18. Al fine di sostenere la loro legittimazione le sorelle del militare deceduto ricorrono a non convincenti letture e collegamenti di norme che non superano i dati testuali ed anche una lettura sistematica della normativa.

19. Va, altresì, rilevato che la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che “l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. Pur avendo detta pronuncia sottolineato l’esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del 2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l’attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso.

20. Va, invece, ricordato che questa Corte (cfr. SU n. 233000/2016) ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. La richiamata pronuncia precisa ulteriormente che “tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l’amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio”..

Il riconoscimento dei benefici anche a germani non conviventi nè a carico determinerebbe il venir meno del carattere assistenziale dei benefici, così come affermato da questa Corte.

21. Infine, non sembra ipotizzabile il pericolo di una violazione dell’art. 3 Cost., nella previsione di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore. Appare difficile, infatti, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di erogazioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale.

22. Per le considerazioni che precedono il ricorso dei Ministeri deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata dovendosi affermare il principio in base al quale “i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980art. 6“.

23. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda delle ricorrenti (omissis). Le spese dell’intero processo vanno compensate tenuto conto della complessità della normativa esaminata e dell’assenza di precedenti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda delle sorelle I.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi