Per la cassazione di tale decisione l’incolpato ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente, nel dedurre genericamente violazione di legge, afferma che la notificazione del provvedimento del C.o.a. – poi investito dal ricorso al C.n.f. dichiarato inammissibile per tardività -, a lui effettuata a mezzo posta, “è affetta da nullità ovvero da inesistenza non essendo stata notificata ad alcuno dei soggetti idonei a riceverla in assenza” di esso ricorrente, dacché la persona che ricevette l’atto si dichiarò addetta alle pulizie senza però precisare che tale attività era svolta in favore del fabbricato condominiale, ove era ubicata l’unità abitativa del ricorrente.
Il ricorso è infondato.
L’art. 7 comma secondo e terzo legge 20 novembre 1982 n. 890 – che implicitamente il ricorrente afferma violato – dispone che se la consegna del piego non può essere fatta personalmente, come nella specie, al destinatario, esso è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni; in mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Dall’avviso di ricevimento postale in questione – che la Corte può direttamente esaminare essendo dedotto un error in procedendo – risulta che esso fu ricevuto dalla signora (omissis); nello stesso avviso, prima della sottoscrizione di costei, è barrata la casella a stampa recante la dizione “al servizio del destinatario”, dizione seguita dalla indicazione, a penna, “dipendente”.
La notificazione è dunque avvenuta ai sensi del secondo comma del citato art. 7 e le attestazioni circa la qualità della persona del consegnatario, contenute nell’avviso, sono state evidentemente da costei riferite all’agente postale, il quale non è tenuto ad accertarne la rispondenza al vero, essendo sufficiente che esse siano concordanti con la situazione apparente determinata dalla presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma (Cass. n. 9836 del 1994): punto, questo, non investito, peraltro, dal ricorso.
Le stesse attestazioni fanno fede fino a prova contraria, che è a carico del destinatario (Cass. n. 4779/97, 2348/94, 7113/01 e, per la notificazione ex art. 139 c.p.c., da ultimo, Cass. n. 16164 del 2001): prova contraria che, nella specie, non è stata offerta dal ricorrente, il quale, in contrasto con le risultanze dell’avviso di ricevimento postale, si è limitato ad allegare una diversa qualità del consegnatario, tale da renderlo inidoneo a riceversi la consegna.
La validità della notificazione, così implicitamente e rettamente affermata dal Consiglio nazionale forense, comporta la conseguenza, dallo stesso debitamente tratta, della tardività del ricorso allo stesso Consiglio.
Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati vittoriosi svolto in esso attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, l’11 novembre 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 NOV. 2004
