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Cassazione civile sez. un., 23/11/2004, n. 22044

Massima

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, qualora, per l’impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7, comma 2, legge n. 890 del 1982, sia stato consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto e nel rispetto dell’ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta “al servizio del destinatario”, l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.

Supporto alla lettura

NOTIFICA A MEZZO POSTA

La L. 890/1986 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di tale notificazione. Innanzitutto, tale notifica a mezzo del servizio postale, può essere utilizzata dagli avvocati che fanno la notifica in proprio e anche dagli ufficiali giudiziari.

La prova della notificazione è contenuta nell’avviso di ricevimento che viene completato da chi cura la notifica a mezzo posta al momento della consegna del plico. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell’intervenuta consegna.

Quando l’atto per il quale sia in corso la notifica a mezzo posta venga ricevuto, la notifica si ha per eseguita in quella data.

Quando, invece, l’atto venga messo in deposito per l’assenza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione postale si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell’intervenuto deposito.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione in data 28 novembre 2003, depositata il 1 aprile 2004, il consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal dott. (omissis) avverso il provvedimento in data 26.11.2002 con il quale l’Ordine degli avvocati di Napoli aveva inflitto al predetto la sanzione disciplinare della radiazione, osservando che tale delibera gli era stata notificata l’11 aprile 2003, mentre il ricorso era stato presentato il 23 maggio successivo, oltre il termine di 20 giorni di cui all’art. 50 r.d.l. 1578/33.

Per la cassazione di tale decisione l’incolpato ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente, nel dedurre genericamente violazione di legge, afferma che la notificazione del provvedimento del C.o.a. – poi investito dal ricorso al C.n.f. dichiarato inammissibile per tardività -, a lui effettuata a mezzo posta, “è affetta da nullità ovvero da inesistenza non essendo stata notificata ad alcuno dei soggetti idonei a riceverla in assenza” di esso ricorrente, dacché la persona che ricevette l’atto si dichiarò addetta alle pulizie senza però precisare che tale attività era svolta in favore del fabbricato condominiale, ove era ubicata l’unità abitativa del ricorrente.

Il ricorso è infondato.

L’art. 7 comma secondo e terzo legge 20 novembre 1982 n. 890 – che implicitamente il ricorrente afferma violato – dispone che se la consegna del piego non può essere fatta personalmente, come nella specie, al destinatario, esso è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni; in mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Dall’avviso di ricevimento postale in questione – che la Corte può direttamente esaminare essendo dedotto un error in procedendo – risulta che esso fu ricevuto dalla signora (omissis); nello stesso avviso, prima della sottoscrizione di costei, è barrata la casella a stampa recante la dizione “al servizio del destinatario”, dizione seguita dalla indicazione, a penna, “dipendente”.

La notificazione è dunque avvenuta ai sensi del secondo comma del citato art. 7 e le attestazioni circa la qualità della persona del consegnatario, contenute nell’avviso, sono state evidentemente da costei riferite all’agente postale, il quale non è tenuto ad accertarne la rispondenza al vero, essendo sufficiente che esse siano concordanti con la situazione apparente determinata dalla presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma (Cass. n. 9836 del 1994): punto, questo, non investito, peraltro, dal ricorso.

Le stesse attestazioni fanno fede fino a prova contraria, che è a carico del destinatario (Cass. n. 4779/97, 2348/94, 7113/01 e, per la notificazione ex art. 139 c.p.c., da ultimo, Cass. n. 16164 del 2001): prova contraria che, nella specie, non è stata offerta dal ricorrente, il quale, in contrasto con le risultanze dell’avviso di ricevimento postale, si è limitato ad allegare una diversa qualità del consegnatario, tale da renderlo inidoneo a riceversi la consegna.

La validità della notificazione, così implicitamente e rettamente affermata dal Consiglio nazionale forense, comporta la conseguenza, dallo stesso debitamente tratta, della tardività del ricorso allo stesso Consiglio.

Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati vittoriosi svolto in esso attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, l’11 novembre 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 NOV. 2004

Allegati

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