(omissis)
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell’Agenzia delle Entrate notificava a (omissis), esercente l’attività di imprenditore edile, due distinti atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione dal contribuente per gli anni 2008 e 2009, relativi a operazioni ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti.
Il (omissis) contestava la pretesa erariale proponendo separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale, riuniti i procedimenti, annullava gli atti impositivi per incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con sentenza n. 943/2016 del 14 aprile 2016 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Ribadiva il giudice di secondo grado che gli atti di recupero impugnati erano stati emessi da un ufficio territorialmente incompetente, in quanto diverso da quello che, in base al processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2009, risultava investito del potere di accertamento (Ufficio di Bari 2, poi assorbito dalla Direzione Provinciale di Bari).
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il (omissis) è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n 600 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente statuito:
(a) che competente ad emettere gli impugnati atti di recupero era la Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, indicata come ufficio di riferimento nel processo verbale di constatazione del 23 dicembre 2009;
(b) che l’Amministrazione aveva violato i princìpi di legale collaborazione e di buona fede ai quali devono essere improntati i suoi rapporti con il contribuente.
1.2 Viene, in proposito, obiettato che: – ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, la competenza in materia di accertamenti e controlli tributari spetta “all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; – le dichiarazioni oggetto di causa andavano presentate negli anni 2009 e 2010; – poiché, all’epoca, il domicilio fiscale del (omissis) era posto nel Comune di Bisceglie, la cennata competenza apparteneva all’Ufficio delle Entrate di Trani, poi soppresso con l’entrata in funzione della Direzione delle Entrate della neoistituita Provincia di Barletta-Andria-Trani; -l’Amministrazione non era affatto venuta meno al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, in quanto la sola circostanza che nel processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate fosse stato affidato all’Ufficio di Bari 2 il compito di “valutare l’opportunità di avviare la procedura disciplinata dall’art. 22 del D.Lgs. N. 472/97” non aveva spiegato alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti impositivi, legittimamente emessi dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani.
1.4 Il motivo è fondato.
1.5 In base all’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributari in materia di imposte dirette “spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
1.6 Analogo e il tenore della disposizione recata dall’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di IVA, in virtù della quale “competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti…, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e l’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.”.
1.7 L’art. 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) prevede, inoltre, che “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”, precisando che restano fermi “le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
1.8 Ciò posto, va osservato che le dichiarazioni fiscali di cui trattasi afferivano agli anni d’imposta 2008 e 2009 e dovevano, pertanto, essere presentate, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010.
1.9 A quel tempo, come è pacifico, il domicilio fiscale del Pa.Vi. si trovava nel Comune di Bisceglie, rientrante nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio delle Entrate di Trani, soppresso e assorbito a partire dal 22 febbraio 2010 dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell’Agenzia delle Entrate, istituita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2010/23592 del 19 febbraio 2010, emanato ai sensi dell’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 300 del 1999.
1.10 Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal collegio d’appello, la competenza ad emettere gli atti di recupero per cui e causa spettava alla Direzione Provinciale di Barletta- Andria-Trani, e non a quella di Bari.
1.11 Né poteva indurre a diversa conclusione la circostanza che nel prodromico processo verbale di constatazione del 23 dicembre 2009 la Direzione Regionale della Puglia avesse rimesso all’Ufficio di Bari 2, poi assorbito dalla Direzione Provinciale di Bari, la valutazione circa “l’opportunità di avviare la procedura disciplinata dall’articolo 22 del D.Lgs. N. 472/97” (ovvero quella per l’autorizzazione all’iscrizione di ipoteca o all’esecuzione del sequestro conservativo sui beni del trasgressore), non essendo attribuibile a un mero atto organizzativo interno all’Amministrazione l’attitudine a modificare i criteri di competenza stabiliti da precise disposizioni normative.
1.12 Quanto, poi, al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, esso e stato evocato a sproposito dalla Commissione di secondo grado, giacche l’indicazione di un determinato ufficio (quello di Bari 2) contenuta nel menzionato processo verbale di constatazione, oltre ad essere stata effettuata per altre finalità -e precisamente in vista dell’eventuale avvio della procedura di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997-, non poteva in alcun modo incidere sulla competenza all’emissione degli atti di recupero.
2. Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2024.