Fatto
1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Caserta – notificava, in data 2 ottobre 2013, ad (omissis), nella qualità di eredi del Sig. (omissis), l’avviso di accertamento n. (omissis) con il quale per l’anno 2008 veniva accertato al de cuius un maggior reddito di partecipazione nella (omissis) e, conseguentemente, richiesto il pagamento di Euro 10.490,00 per IRPEF e addizionali comunale e regionale.
2. Avverso tale avviso proponevano ricorso i contribuenti dinanzi alla C.t.p. di Caserta; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
3. La C.t.p., con sentenza n. 666/06/2015, dichiarava inammissibile il ricorso.
4. Contro tale decisione proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 4015/28/2016, depositata in data 2 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello proposto dai contribuenti.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, producendo mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024.
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ)” i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla circostanza per la quale l’avviso notificato ai contribuenti mancava dell’allegazione dell’avviso indirizzato alla società (omissis), su quest’ultimo essendo fondato il primo avviso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)” i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come la mancata notifica del prodromico accertamento societario (e la sua mancata riproduzione nei contenuti essenziali) causasse l’illegittimità dell’avviso di accertamento del socio, avviso che sostanzialmente risultava privo di motivazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)” i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’avviso di accertamento in oggetto richiedesse di pagare un debito personale, non essendosi invece verificata una successione alla società cancellata degli odierni ricorrenti; in ogni caso, non ha rilevato la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento notificato ai contribuenti, a cui non era allegato l’avviso indirizzato alla società.
2. Tanto premesso va rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 in relazione agli artt. 5 D.P.R. 917/86, 40 D.P.R. 600/73 e 62 D.Lgs. 546/92 stante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società ed i soci.
Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass. n. 23096/2012), che il Collegio condivide, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali). Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di litisconsorzio necessario originario.
2.1. Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio con conseguente rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018; Cass. n. 1472/2018).
3. In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Caserta affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società (omissis), altresì provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio.Rinvia il procedimento innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Caserta affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società (omissis), altresì provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2024.
