Massima

L’omissione del nome di un consigliere effettivo nell’intestazione della sentenza configura un evidente errore materiale, sanabile mediante la procedura di correzione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTO E DIRITTO

rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12867/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi è un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nell’indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. Federico Lume, che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale d’udienza;

considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione, poiché l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991; Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021 e giurisprudenza ivi citata); dispone la correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;

 

 

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale nell’intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12867/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio n.24584/2020 R.G., e, per l’effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere Federico Lume tra il nome del consigliere Alberto Crivelli e quello del consigliere Rosanna Angarano, in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente:

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2025.

Allegati

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