FATTO E DIRITTO
rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12867/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi è un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nell’indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. Federico Lume, che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale d’udienza;
considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione, poiché l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991; Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021 e giurisprudenza ivi citata); dispone la correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale nell’intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12867/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio n.24584/2020 R.G., e, per l’effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere Federico Lume tra il nome del consigliere Alberto Crivelli e quello del consigliere Rosanna Angarano, in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente:
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Depositato in cancelleria il 30 settembre 2025.
