RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per recuperare la deduzione di costi riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere nell’anno 2007 (contratti di collaborazione occasionale falsi). La CTP ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari sufficienti alla ripresa fiscale operata, e dunque giustificanti l’inesistenza oggettiva delle operazioni, mentre la CTR ha accolto l’appello della contribuente. Ricorre l’Agenzia in cassazione con due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ. e 109, comma 5 TUIR“, l’Agenzia deduce che la CTR avrebbe travisato la portata delle norme che regolano la prova per presunzioni, negando rilevanza agli elementi che ammette l’Agenzia avrebbe portato a suffragio della propria tesi, per dare la prevalenza a risultanze inerenti differenti contestazioni riguardanti annualità differenti.
1.1. Il motivo è fondato.
L’Agenzia ha infatti fondato la ripresa sull’assunto che nell’annualità in rilievo la società contribuente aveva annotato in contabilità ingenti “debiti verso collaboratori occasionali” ma senza indicazione dei creditori, per un totale di Euro 376.810,00, e al contempo aveva movimentato la cassa con prelievi in contanti per Euro 362.260,00. Tali elementi, come indicativi di operazioni oggettivamente inesistenti (i collaboratori occasionali sarebbero stati degli addetti al volantinaggio), sono stati giudicati dalla stessa CTR come “seri” e dunque non poteva poi essa – se come pare li ha considerati dotati dei requisiti stabiliti dall’art. 2729 cod. civ. – ritenerne la non rilevanza alla luce del fatto che in anni precedenti la società aveva in realtà pagato gli addetti al volantinaggio attraverso società cartiere operando una di interposizione fittizia, per concludere poi che tale elemento portava a concludere nel senso dell’effettività delle prestazioni anche per l’anno 2007.
Invero, presenti elementi tali da giustificare una praesumptio hominis, non si vede come elementi sganciati dalle relative risultanze possano superare i fatti così provati. In altri termini la violazione consiste nell’aver da un lato ritenuto gli elementi portati dall’Agenzia dotati dei requisiti indicati dalla disposizione codicistica, e dall’altro dallo sconfessare poi quegli stessi requisiti senza portare ulteriori elementi che logicamente privino i primi delle già riconosciute loro caratteristiche, anzi avendo il giudice d’appello stesso riferito quelle condotte (l’aver fruito dei servizi di collaboratori assunti fittiziamente da altre società) a precedenti annualità, privando dunque l’elemento contrapposto a sua volta della necessaria “gravità” in senso opposto.
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in quanto la decisione avrebbe frainteso le ragioni in fatto su cui si basa l’avviso di accertamento, in particolare l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 2.Il ricorso deve dunque accolto con riferimento al primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio al secondo giudice che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo e, assorbito il secondo, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.