• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27950

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27950

Massima

In tema di accertamento tributario, qualora l’Ufficio contesti l’indebito riporto in compensazione di un credito d’imposta già integralmente utilizzato in una precedente dichiarazione, non si configura un’ipotesi di disconoscimento del credito stesso, bensì di indebita compensazione. In tale evenienza, non sussiste l’obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, essendo la contestazione fondata sull’erronea reiterazione di una compensazione già avvenuta e non sulla negazione della sussistenza o della spettanza del credito originario.

Supporto alla lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L’accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l’attuazione delle norme impositive.

L’attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l’autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l’istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse.

A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

  • analitico: attraverso l’analisi della documentazione contabile e fiscale;
  • analitico-induttivo: cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
  • induttivo: attraverso l’utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
  • sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento n. (Omissis), emessa ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54bis D.P.R. n. 633/1972, per l’anno 2001.

Entrambi i giudici di merito ritenevano necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36bis comma 3 D.P.R. 600/1973, nella specie pacificamente insussistente.

2. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia dell’Entrate, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. La contribuente ha depositato memoria in data 06/09/2024.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è ammissibile, subito superando la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente sotto due profili. Da un lato non vi è, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la contestuale formulazione di diverse censure, l’una avente ad oggetto la violazione di legge, l’altra vizi di motivazione; invero, con il motivo l’Ufficio deduce unicamente la violazione di legge e l’erronea interpretazione della normativa de qua. Dall’altro, il motivo è specifico e determinato, contenendo l’indicazione delle norme violate e l’argomentazione logico-giuridica a sostegno del relativo assunto.

2. Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta “la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis D.P.R. 633/72 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/00, in relazione all’art. 360 n.

3 c.p.c.”, in quanto la cartella di pagamento non doveva essere, nella specie, preceduta da alcun avviso di irregolarità. Precisamente, l’Ufficio deduce che il credito d’imposta già riportato come interamente compensato nella dichiarazione del 2002 (relativa all’annualità 2001), sarebbe stato indebitamente riportato anche nella dichiarazione per l’annualità successiva. In sostanza, il detto credito non poteva essere più riportato in compensazione, a prescindere dalla sua natura. Non si tratterebbe, quindi, di un credito (derivante dall’investimento in aree svantaggiate) oggetto di disconoscimento, come erroneamente ritenuto dalla CTR.

Il motivo è fondato.

2.1. La CTR ha ritenuto dovuta la comunicazione di irregolarità in quanto assume che si verta in ipotesi di disconoscimento del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate.

A ben vedere, invece, la tesi dell’Ufficio è nel senso di ritenere il credito di imposta non riportabile nella dichiarazione in quanto già compensato (e tanto a prescindere dalla questione se il vizio dovesse rilevarsi in relazione al 2001 o al 2002), non già di ritenerlo disconosciuto.

Corrobora l’attendibilità di tale linea difensiva anche il controricorso della contribuente, che riporta espressamente la contestazione dell’Agenzia in punto di indebita compensazione (pag. 2 del controricorso) e non sostiene la tesi della CTR (che si trattasse di disconoscimento dell’agevolazione).

In definitiva, l’errore in cui è incorsa la CTR consiste nell’individuazione della fattispecie concreta in termini di disconoscimento del credito in luogo di compensazione dello stesso, e della conseguenza in tema di necessità della comunicazione di irregolarità.

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio (circa la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità) sulla base della corretta individuazione del credito (indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell’agevolazione) ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi