FATTI DI CAUSA
La contribuente società (omissis) Spa ha proceduto alla rivalutazione dei propri macchinari, giusta la facoltà consentita dell’articolo 1 della legge numero 266 del 2005, secondo i criteri già applicati dalla legge 342 del 2000.
Per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio chiedeva chiarimenti in ordine alle quote di ammortamento ed eseguiva anche ispezioni in loco per accertare la sussistenza dei macchinari. Ne scaturiva la ripresa a tassazione in ragione del calcolo applicato dalla parte contribuente. L’Ufficio riteneva infatti doversi applicare il valore risultante dalla perizia di rivalutazione e su quella base individuare le quote di ammortamento, mentre la società aveva adottato il più ampio valore dato dal costo storico rivalutato, donde l’eccezione di portare nuovamente a deduzione dei costi già dedotti in ammortamento negli anni precedenti. In estrema sintesi, la questione ineriva al carattere novativo della perizia, ovvero, in alternativa, alla possibilità del cumulo del cosiddetto valore storico rivalutato al lordo, secondo uno dei criteri di rivalutazione ammessi dalle fonti ministeriali, nella prospettazione offerta dalla parte contribuente che tali disposti richiama a sostegno e giustificazione del proprio operato. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per Cassazione affidandosi a due rimedi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del Codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1, commi da 469 a 475, della legge numero 266 del 2005, nonché degli articoli 10 e 11 della legge numero n 342 del 2000, degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale numero 162 del 2001 e del principio contabile numero 16.
In buona sostanza, si ritiene che la sentenza in scrutinio abbia violato le norme in epigrafe per aver legittimato l’operato dell’Ufficio che ritiene applicabile il valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati come base di calcolo per l’ammortamento, in luogo del costo storico rivalutato inteso come somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia, pari al valore corrente di utilizzo. In estrema sintesi, si controverte se il costo storico rivalutato debba o meno sommarsi al valore corrente di utilizzo. Per la prima milita il contribuente, la seconda è fatta propria dall’Ufficio. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del Codice di procedura civile, per extrapetizione e violazione dell’articolo 112 del medesimo codice di rito. Si prospetta la violazione del divieto di ius novorum in appello ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, si lamenta ancora motivazione apparente in violazione dell’articolo 32 numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992. In subordine si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del Codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo. Nella sostanza, si lamenta che la sentenza in scrutinio si sia spinta a sindacare l’inserimento nella base di calcolo per l’ammortamento anche di beni eccentrici, quali telefoni obsoleti o estintori. Viene criticata la motivazione della sentenza perché priva di efficacia argomentativa. Rilevato che non constano precedenti specifici in materia e considerata altresì la rilevanza nomofilattica della controversia deve rinviarsi il giudizio per la trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.
La corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.
