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Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27949

Massima

Ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione controversa concernente la corretta interpretazione dell’articolo 1, commi da 469 a 475, della legge n. 266 del 2005, nonché degli articoli 10 e 11 della legge n. 342 del 2000 e degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, unitamente al principio contabile n. 16, in ordine alla determinazione della base di calcolo dell’ammortamento dei beni rivalutati – specificamente, se a tale fine debba intendersi il costo storico rivalutato come somma tra il costo storico originario e la rivalutazione pari al valore corrente di utilizzo, ovvero se quest’ultimo valore debba sostituirsi al costo storico – e non constando precedenti specifici in materia, la Corte di Cassazione rinvia la trattazione del ricorso per la decisione in pubblica udienza.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

La contribuente società (omissis) Spa ha proceduto alla rivalutazione dei propri macchinari, giusta la facoltà consentita dell’articolo 1 della legge numero 266 del 2005, secondo i criteri già applicati dalla legge 342 del 2000.

Per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio chiedeva chiarimenti in ordine alle quote di ammortamento ed eseguiva anche ispezioni in loco per accertare la sussistenza dei macchinari. Ne scaturiva la ripresa a tassazione in ragione del calcolo applicato dalla parte contribuente. L’Ufficio riteneva infatti doversi applicare il valore risultante dalla perizia di rivalutazione e su quella base individuare le quote di ammortamento, mentre la società aveva adottato il più ampio valore dato dal costo storico rivalutato, donde l’eccezione di portare nuovamente a deduzione dei costi già dedotti in ammortamento negli anni precedenti. In estrema sintesi, la questione ineriva al carattere novativo della perizia, ovvero, in alternativa, alla possibilità del cumulo del cosiddetto valore storico rivalutato al lordo, secondo uno dei criteri di rivalutazione ammessi dalle fonti ministeriali, nella prospettazione offerta dalla parte contribuente che tali disposti richiama a sostegno e giustificazione del proprio operato. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per Cassazione affidandosi a due rimedi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del Codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1, commi da 469 a 475, della legge numero 266 del 2005, nonché degli articoli 10 e 11 della legge numero n 342 del 2000, degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale numero 162 del 2001 e del principio contabile numero 16.

In buona sostanza, si ritiene che la sentenza in scrutinio abbia violato le norme in epigrafe per aver legittimato l’operato dell’Ufficio che ritiene applicabile il valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati come base di calcolo per l’ammortamento, in luogo del costo storico rivalutato inteso come somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia, pari al valore corrente di utilizzo. In estrema sintesi, si controverte se il costo storico rivalutato debba o meno sommarsi al valore corrente di utilizzo. Per la prima milita il contribuente, la seconda è fatta propria dall’Ufficio. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del Codice di procedura civile, per extrapetizione e violazione dell’articolo 112 del medesimo codice di rito. Si prospetta la violazione del divieto di ius novorum in appello ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, si lamenta ancora motivazione apparente in violazione dell’articolo 32 numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992. In subordine si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del Codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo. Nella sostanza, si lamenta che la sentenza in scrutinio si sia spinta a sindacare l’inserimento nella base di calcolo per l’ammortamento anche di beni eccentrici, quali telefoni obsoleti o estintori. Viene criticata la motivazione della sentenza perché priva di efficacia argomentativa. Rilevato che non constano precedenti specifici in materia e considerata altresì la rilevanza nomofilattica della controversia deve rinviarsi il giudizio per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

La corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.

Allegati

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