RILEVATO CHE:
1. il “Consorzio di Bonifica 3 Medio Vaidarno” (già “Consorzio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della Toscana Centrale”) ha proposto ricorso (sulla base di quattordici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per contributi di bonifica (a titolo di manutenzione di opere idrauliche) nn. (Omissis) e (Omissis) in ordine agli anni 2008 e 2009, di cui la prima per l’importo di Euro 587,18 e la seconda per l’importo di Euro 607,00, con riguardo a terreni ubicati nel Comune di S (Omissis), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di Pi.Ro. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 18 gennaio 2012, n. 16/16/2012, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che l’ente impositore non avesse provato i lavori eseguiti lungo la proprietà del contribuente;
3. Pi.Ro. è rimasto intimato;
4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo, del sesto motivo e dell’ottavo motivo, nonché per l’assorbimento dei restanti motivi;
5. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
6. disposta dal collegio la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’intimato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, il ricorrente non è risultato adempiente;
7. il medesimo ha depositato ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza camerale, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’annullamento ex lege dei carichi portati dalle impugnate cartelle di pagamento;
CONSIDERATO CHE:
1. per quanto non risulti aver ottemperato all’ordine di rinnovare la notifica del ricorso all’intimato (come si evince dalla certificazione resa dalla Cancelleria di questa Corte il 2 aprile 2024), in corso di causa, il ricorrente ha chiesto di tener conto dell’annullamento automatico ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori ad Euro 1.000,00;
2. come è noto, l’art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”;
3. nella specie, i debiti in esame rientrano nello stralcio, posto che il valore di ciascuno è inferiore al limite legale di Euro 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai “singoli carichi affidati agii agenti della riscossione”, a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29653; Cass., Sez. 5, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2023, n. 33206);
4. secondo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ad Euro 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2024, n. 22689);
5. pertanto, le pretese impositive rientrano, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che induce – e lo avrebbe indotto anche d’ufficio – a dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese portate dalle suindicate cartelle di pagamento, in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege, conseguendone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con precedenza su ogni rilievo in ordine alla stessa ammissibilità del ricorso (stante la sollecitazione in tal senso dello stesso ente impositore);
6. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, anche in considerazione della definizione ope legis della controversia, essendo rimasta intimata la controparte;
7. nei confronti del ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2022, n. 36234).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.
