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Cassazione civile sez. trib., 29/09/2025, n. 26371

Massima

La notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è considerata nulla, ma non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 26 marzo 2008 Fa.Gi. e il figlio Fa.Vi. impugnavano 13 iscrizioni a ruolo riferite ad altrettante cartelle di pagamento emesse dall’Agente per la riscossione per la Provincia di Messina e il provvedimento di fermo amministrativo del 19.12.2006, a cui erano sottese, eseguito su autovettura, già di proprietà del padre e quindi trasferita al figlio, eccependo la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso, nonché la nullità delle cartelle presupposte, per omessa notifica delle stesse.

2. La CTP di Messina, ritenuto ritualmente notificato il preavviso di fermo, dichiarava inammissibile per tardiva proposizione il ricorso del contribuente.

3. Quindi, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, ha ritenuto, contrariamente ai giudici di prossimità, ammissibile il ricorso e parzialmente fondate le ragioni degli appellanti, segnatamente dichiarando la nullità del fermo amministrativo e l’estinzione per prescrizione delle pretese portate da alcuni dei ruoli impugnati.

4. Avverso la predetta sentenza Fa.Gi. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

5. Hanno resistito con distinti controricorsi l’Agenzia delle entrate e RISCOSSIONE SICILIA Spa, che ha proposto anche ricorso incidentale, riferito a due motivi.

Fa.Vi. e il Comune di Sant’Angelo di Brolo sono rimasti intimati.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata da RISCOSSIONE SICILIA Spa, con riguardo alla notifica effettuata al procuratore domiciliatario dell’Agente per la riscossione, rimasto contumace in appello.

1.1. Va premesso che, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 16952/2006; Cass. n. 6947/1995; Cass. n. 4780/1989).

Si è ancora affermato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Cass. Sez. 5, n. 11485/2018).

1.2. Nel caso di specie la nullità della notificazione è stata, con tutta evidenza, sanata dalla tempestiva costituzione della controricorrente, che ha inoltre spiegato ricorso incidentale.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la “Violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.c., per erronea o falsa applicazione di norme di diritto e per carenza di motivazione della sentenza, per omesso esame della regolarità dell’intero procedimento notificatorio degli atti impugnati”.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la “Violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.c., per erronea o falsa applicazione di norme di diritto e per carenza di motivazione della sentenza. Il ricorrente censura la consegna a familiare che il ricorrente assume non essere stato proprio convivente, ed in assenza degli adempimenti imposti dall’art. 140 c.p.c.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la “Violazione dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, del D.P.R. 655/1972 ed errata e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1992”.

4.1. L’agente per la riscossione contesta la statuizione con cui la CTR della Sicilia, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto ammissibile il ricorso originario dei contribuenti. In particolare, i giudici di appello, in fattispecie di notifica a mezzo posta a destinatario temporaneamente assente, hanno rilevato la nullità della notifica del preavviso di fermo, e dunque l’ammissibilità del ricorso originario dei contribuenti.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, RISCOSSIONE SICILIA Spa lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c. la “Violazione dell’art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602”, deducendo che la CTR avrebbe pronunciato la nullità del preavviso in quanto non preceduta da una intimazione a adempiere al contribuente moroso.

6. Il ricorso incidentale proposto, in via autonoma, da RISCOSSIONE SICILIA Spa deve essere esaminato in via prioritaria, stante la natura pregiudiziale delle censure con esso sollevate.

7. Il primo motivo di detto ricorso è fondato.

7.1. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025).

8. Il giudice di appello non si è conformato ai richiamati principi, laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 8 della L. n. 890 del 1982, anziché il regolamento sul servizio postale ordinario (DM 09/04/2001).

9. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso, oltre che del ricorso principale.

La sentenza impugnata va, perciò, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso principale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.

Allegati

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