FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso la società Gu. Ships Srl, in persona del legale rappresentante, la società Gu. Shipping Sas, in persona del legale rappresentante, nonché Gu.Do. ed Gu.El., il primo quale socio accomandatario e la seconda quale socia accomandante della seconda società, impugnavano l’avviso di accertamento n. Omissis/2020, relativo al periodo di imposta anno 2015, per un ammontare complessivo pari ad Euro 135.970,23, comprensivo di Ires pari ad Euro 70.520,00, Irap pari ad Euro 21.551,00, interessi pari ad Euro 15.935,85, sanzioni pari ad Euro 27.954,63.
1.2. L’atto impugnato faceva seguito all’attività di accertamento e controllo relativa alla posizione fiscale della Gu. Ships Srl riferita all’anno 2015 al cui esito l’Ente accertatore aveva riscontrato l’assenza del diritto delle navi iscritte al Registro Internazionale, appartenenti alla flotta della Gu. Ships Srl, ad accedere alle agevolazioni di cui al D.L. n. 457/1997 (convertito in L. 30/98) in ordine all’Ires e all’Irap.
1.3. In particolare, l’accertamento era stato provocato dalla segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – divisione Contribuenti – Settore Contrasto illeciti – Sezione territoriale Nord Ovest (Torino), secondo cui la Gu. Ships Srl aveva effettuato compensazioni con il codice tributo n. 1634, e che, da una prima analisi, non sarebbe rientrata tra le destinatarie delle agevolazioni di cui all’art. 4 D.L. cit.
1.4. Le navi anzidette erano adibite al servizio c.d. di “cabotaggio Off Shore”, in favore di pozzi estrattivi siti nell’Adriatico, non lontani dal Porto di Termoli, che costituiva la base per l’eventuale intervento delle navi Sirio Primo e Destriero Secondo, mentre la nave Gu.Fr. prestava servizio al largo, nelle immediate adiacenze dei pozzi. Dopo aver ritenuto che nessuna delle tre navi avesse i requisiti per godere delle agevolazioni, in un secondo momento, a seguito di contraddittorio con la parte contribuente, l’Ufficio riconosceva il diritto alle agevolazioni alla sola nave Gu.Fr., confermando l’esclusione degli altri due natanti.
2. Il ricorso dei contribuenti veniva accolto all’esito del giudizio di primo grado, con decisione confermata in appello con la sentenza richiamata in epigrafe.
3. Avverso quest’ultima l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
1.1. Deduce la ricorrente che la sentenza di appello sarebbe sorretta da motivazione apparente in quanto completamente avulsa rispetto all’oggetto del contendere, non avendo correttamente individuato né l’imposta oggetto di accertamento né la normativa concretamente applicabile.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La violazione denunciata si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
In particolare, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella “perplessa e incomprensibile”; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha deciso con una motivazione apparente perché, pur graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non solo non si confronta con alcuno dei motivi di appello, ma fa riferimento all’imposta sul valore aggiunto, estranea all’oggetto del contendere, in cui venivano in considerazione esclusivamente le imposte Ires e Irap. La decisione è fondata integralmente sulla disposizione di cui all’art. 8-bis, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, che risulta del tutto inconferente alla fattispecie in esame.
Come rilevato anche dai controricorrenti, la CGT di II grado ha in modo evidente riportato nel corpo della sentenza resa argomentazioni inconferenti con la normativa e le ragioni di diritto controverse nel giudizio di merito.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.
