RILEVATO CHE:
1. oggetto di controversia erano le pretese di cui agli avvisi di liquidazione nn. (Omissis) e (Omissis), con i quali l’Agenzia delle Entrate revocava l’agevolazione fiscale, ai fini dell’imposta di registro, rispettivamente per l’acquisto della prima casa ed il relativo mutuo richiesti ed ottenuti da Pa.An. in relazione al rogito registrato il 30 ottobre 2013, avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di un fabbricato destinato ad abitazione unifamiliare;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 809/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, negando la debenza delle sanzioni, ma ritenendo non dovuta l’agevolazione sia sull’acquisto del bene, che sul correlato mutuo;
3. con ricorso notificato il 28 maggio/1 giugno 2020 Pa.An. proponeva ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di quattro motivi di impugnazione;
4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 7 luglio 2020;
5. con nota depositata il 15 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate dava conto che l’avviso di liquidazione n. (Omissis) (relativo al mutuo) era stato oggetto di regolare definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, mentre in relazione all’avviso di liquidazione n. (Omissis) la relativa domanda era stata respinta, inoltrando per tale via istanza di trattazione limitatamente a tale ultimo avviso;
6. con nota depositata il 16 marzo 2023 anche Pa.An. avanzava istanza di trattazione in ordine al predetto avviso, rappresentando che la prima domanda di definizione agevolata era stata rigettata per l’erronea indicazione del valore della lite e quindi della somma versata, ma di aver successivamente versato in data 20 febbraio 2023 la somma ulteriore di 800,80 Euro corredata da nota con cui si dava atto dell’integrazione (quietanzata) del pagamento alla quale seguiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il fatto che essa era stata protocollata in data 7 marzo 2023 al n. (Omissis) dalla Direzione provinciale di Vicenza, senza tuttavia ricevere alcun’altra comunicazione;
7. successivamente, in data 12 giugno 2023, la difesa di Pa.An., ribadendo di aver eseguito il pagamento integrativo e di non aver ricevuto alcun riscontro dall’Ufficio, insisteva in via principale per l’estinzione del giudizio per “l’intervenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata della posizione (avvisi di liquidazione numero (Omissis) e numero (Omissis)) oggetto di lite”;
8. ancora, con istanza del 20 giugno 2023, il difensore del ricorrente chiedeva di avvalersi della definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, chiedendo la sospensione del presente procedimento;
9. con ordinanza interlocutoria n. 22726/2023 depositata il 27 luglio 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde verificare l’esito della procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197/2022;
10. con nota depositata il 22 settembre 2023, il ricorrente, facendo seguito all’istanza del 20 giugno 2023 di sospensione del processo pendente ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 ed a quanto disposto nella citata ordinanza della Corte, ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, producendo la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con relativa ricevuta di presentazione, nonché la quietanza di cui al modello F24 del versamento degli importi dovuti.
RITENUTO CHE:
1. il giudizio vada dichiarato estinto, essendo intervenuta la definizione agevolata della lite;
2. come sopra esposto, in relazione all’avviso di liquidazione n. (Omissis) (relativo al mutuo), la stessa Agenzia delle Entrate, con la suindicata nota depositata il 15 marzo 2023, ha dato conto della regolare definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tale pretesa;
3. quanto al diverso avviso di liquidazione n. (Omissis), dopo l’esito negativo della prima procedura avanzata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di definizione agevolata della lite, in data 15 settembre 2023, questa volta in base alla legge n. 197/2022;
4. ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della citata legge “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”;
4.1. a mente del comma 194 dell’art. 1 della menzionata legge “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023…”;
4.2. ai sensi del comma 195 dell’art. 1 della menzionata legge “Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento…”;
4.3. il comma 200 dell’art. 1 della legge in esame prevede che: “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia…”;
4.4. a mente del comma 197 dell’art. 1 della menzionata legge n. 197/2022 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”;
4.5. nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
4.6 il comma 201 dell’art. 1 della legge in rassegna stabilisce poi che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”;
5. va preso atto che con la citata istanza ex lege 197/2022, protocollata il 15 settembre 2023, il ricorrente ha indicato correttamente il valore della controversia nella somma di 5.720,00 Euro, come stabilito nell’avviso e come precisato anche dall’Agenzia della Entrate nella nota di diniego alla precedenza istanza di cui alla legge n. 130/2022;
6. risulta poi provato il versamento della somma di 4.576,00 Euro, come da modello F24 prodotto in atti, costituente l’importo residuo dovuto, al netto cioè dei versamenti parziali di complessive 1.144,00 Euro (di cui 343,20 Euro come riconosciuto dalla stessa Agenzia nella citata nota e 800,80 Euro giusta F24 del 20 febbraio 2023) già eseguiti;
7. in tali termini, è stato dimostrato l’avvenuto pagamento della complessiva somma di 5.720,00 Euro, pari al valore della controversia, per cui la lite relativa all’avviso n. (Omissis), in assenza di provvedimento di diniego, va considerata definita ai sensi in base all’alternativa procedura di cui agli artt. 1, commi 186/202, della legge n. 197/2022;
8. consegue a quanto precede che il giudizio va dichiarato estinto per definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 con riferimento all’avviso n. (Omissis) e, a mente della procedura di cui agli artt. 1, commi 186/202, della legge n. 197/2022, con riguardo all’avviso n. (Omissis);
9. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come disposto dagli artt. 5, comma 5, della legge n. 130/2022 e 1, comma 197, della legge n. 197/2022.
10. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, con riferimento all’avviso n. (Omissis) e, a mente degli artt. 1, commi 186/202, della legge n. 197/2022, con riguardo all’avviso n. (Omissis).
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.
