Massima

In un procedimento di ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato avvisi di accertamento (relativi a IRES, IRAP e IVA) e la responsabilità personale e solidale di un ex Consigliere di Associazione Sportiva Dilettantistica, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo quando la decisione risulta dipendente dalla risoluzione di una complessa questione interpretativa già demandata alle Sezioni Unite.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. In.Al. impugnava l’avviso di accertamento n. (omissis) con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio controlli, accertava in capo all’Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB CALCIO BELPASSO, una maggiore IRES pari a Euro 34.609,00, una maggiore IRAP pari a Euro 6.006,00 ed una maggiore IVA pari a Euro 123.904,00, oltre sanzioni ed interessi; ciò in ragione di diverse fatture di sponsorizzazione, la cui esistenza era emersa attraverso il cd. spesometro ed in virtù di un processo verbale del 28.09.2015, notificatogli in data 16.10.2015, azionando la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.p.c. “nella qualità di Consigliere (dal 3/11/2010 al 22/07/2011) di CLUB CALCIO BELPASSO”.

2. La C.T.P. di Catania accoglieva il ricorso.

3. La C.T.R. della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il gravame e confermava l’avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso la precitata sentenza In.Al. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. È stata fissata l’adunanza camerale del 9.9.2025, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380-bis c.p.c.

 

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di “Nullità della sentenza per error in procedendo per motivazione meramente apparente, inadeguata, contradittoria e perplessa, con riguardo all’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, per aver la CTR ritenuto il ricorrente obbligato personalmente ed in solido per il solo fatto di aver ricoperto una carica associativa”.

3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione articoli 38 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

4. Con la quarta doglianza denuncia “Nullità della sentenza per error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni dei motivi di gravame, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. “;

5. Con il quinto motivo deduce “Nullità della sentenza per error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 36 secondo comma nr 2 e 4 del D.Lgs. 31.12.1992 nr 546 per omessa pronuncia su alcuni dei motivi di gravame, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”;

6. rilevato che il ricorrente ha rappresentato, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti ed avente analogo oggetto (n. 10979/2025 R.G.), chiedendone la riunione;

7. Rilevato che assume altresì rilevanza, ai fini della decisione, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Catania n. 1976/2021 ai sensi dell’art. 21 bis del decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto legislativo n. 87/2024;

8. Vista l’ordinanza interlocutoria del 4 marzo 2025, n. 5714, con la quale questa Corte ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, affinchè si pronunci in merito all’ambito di efficacia dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1 gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina all’ ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale;

9. Rilevato che è già stata fissata udienza davanti alle Sezioni Unite per la data del 7.10.2025, per cui si ritiene necessario rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, nonchè per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 10979/2025 R.G.;

 

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, oltre che per la trattazione congiunta con il giudizio n. 10979/2025 R.G..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.

Allegati

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