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Cassazione civile sez. trib., 29/05/2024, n. 15050

Massima

Ai fini del riconoscimento del regime fiscale di vantaggio previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 148 del TUIR, non è sufficiente la mera verifica di adempimenti formali quali l’iscrizione al registro CONI e la presentazione del modello EAS, ma è necessario un accertamento da parte del giudice di merito, con congrua motivazione e onere probatorio a carico dell’associazione, che l’attività concretamente svolta rispetti pienamente le prescrizioni contenute nelle clausole statutarie richieste dalla norma, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

Supporto alla lettura

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASD

Nel panorama dello sport italiano, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) rivestono un ruolo fondamentale, promuovendo la pratica sportiva a livello amatoriale e contribuendo al benessere sociale. Riconoscendo la natura peculiare di questi enti, spesso basati sul volontariato e con finalità non lucrative, il legislatore ha introdotto la Legge 16 dicembre 1991, n. 398, con l’obiettivo primario di semplificare gli adempimenti fiscali e agevolare la loro gestione economica, incentivando così la diffusione dello sport di base. La L. 398/91 delinea un regime fiscale agevolato e opzionale specificamente dedicato alle ASD che soddisfano determinati requisiti. In particolare, l’articolo 1 della legge ne definisce l’ambito di applicazione, circoscrivendo i soggetti beneficiari a quelle associazioni sportive che operano senza scopo di lucro e sono affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1.La CTR, nell’accogliere con la sentenza impugnata l’appello proposto dalla contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento, conseguente alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della natura associativa e quindi per le agevolazioni previste dalla l. n. 398/1991 in capo alla Delta Basket (anno d’imposta 2009).

L’Agenzia propone cosi ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 158/2015, 73 TUIR e 25, comma 5, l. n. 133/1999, ritenendo che la CTR abbia violato la normativa relativa al regime di vantaggio fiscale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. 1.1. Il motivo è fondato.

Lo stesso in effetti, di là dalla sua rubricazione, è incentrato in maniera inequivoca sulla ritenuta violazione dei criteri per riconoscere i benefici a vantaggio delle associazioni, di cui all’art. 148 TUIR, e segnatamente al necessario rispetto delle clausole indicate al comma 8 dell’indicata disposizione. Nella specie invece, sempre a parere dell’Agenzia, la CTR si sarebbe limitata al riscontro di aspetti meramente formali, tra cui principalmente l’iscrizione al registro nazionale CONI e redazione del modello EAS.

In proposito va ricordato che “Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, (in materia di IRPEG) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalità anti-elusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5, (disposizioni ora sostituite dall’art. 148 TUIR per le imposte dirette, n.d.r.) – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”. Sul piano della prova si rileva, infine, che la disposizione dell’art. 111 TUIR (testo originario) costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 TUIR, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne deriva che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’IRPEG, nonché quella sull’IVA (art. 4 d.iva), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (C. 22598/06 e 16032/05). Sicché in applicazione di tali principi giuridici e regolativi, va cassata la sentenza d’appello laddove ha riconosciuto il trattamento agevolato alla controricorrente, associazione sportiva dilettantistica, sulla sola scorta dell’astratta appartenenza alle categorie previste dalle precitate disposizioni e della conformità dello statuto associativo alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica” (Cass. 8623/12).

Ora nella specie è evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, che appunto si è limitata a valorizzare dati meramente formali, trascurando ogni indagine in ordine all’effettiva rispondenza dell’attività svolta alle caratteristiche prese in considerazione dalle clausole stabilite dall’art.148 TUIR, limitandosi a commentare il fatto della mancata partecipazione degli associati all’assemblea come mero esercizio di un diritto, ritenendo apoditticamente che “l’attività gestionale della vita associativa si è svolta nel pieno rispetto delle norme statutarie”, senza minimamente considerare gli altri elementi presenti in atti, in ordine alle carenze del libro soci, alla mancata contabilizzazione delle quote associative, al ruolo di tutti i soci (tutti impiegati, dirigenti o allenatori dell’associazione), all’assenza di convocazioni dell’assemblea. 2. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2024.

Allegati

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