• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. trib., 29/05/2024, n. 15046

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2024, n. 15046

Massima

L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata (“rottamazione quater”) di cui all’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022, con la presentazione della relativa dichiarazione e l’integrale pagamento delle somme dovute, comporta, ai sensi del comma 236 della medesima disposizione, sia l’estinzione del giudizio di cassazione avente ad oggetto i carichi definibili, sia la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in quanto una condanna del contribuente che ha optato per tale soluzione premiale contrasterebbe con la finalità agevolativa della norma.

Supporto alla lettura

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza sulla base delle risultanze della cd. “lista Falciani”, la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a Mu.Mo. due distinti avvisi di accertamento con i quali venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF, in relazione agli anni 2005 e 2006, redditi non dichiarati derivanti da investimenti detenuti dal contribuente in territorio a regime fiscale privilegiato (Svizzera). Il Mu.Mo. impugnava i predetti avvisi di accertamento proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le sue domande.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2245/2015 del 22 maggio 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente.

Avverso tale sentenza il Mu.Mo. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:

1)”Violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.” (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);

2)”Violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 (conv. in L. 102/09), 11 disp. prel. c.c. e 3, comma 1, della legge n. 212/2000″ (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

In prossimità dell’adunanza il Mu.Mo. ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. “rottamazione quater”) e di aver interamente corrisposto le somme all’uopo dovute. Alla predetta memoria sono state allegate:

(a)dichiarazione prevista dai commi 235-236 dell’articolo summenzionato, con la quale il contribuente ha manifestato la volontà di procedere alla definizione agevolata, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi;

(b)comunicazione inviata dall’agente della riscossione ai sensi del comma 241 del medesimo articolo, indicante l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

(c)distinte bancarie comprovanti l’avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi risultanti dalla precitata comunicazione;

(d)estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. (Omissis), oggetto di “rottamazione”, dal quale si evince la riferibilità dell’atto esattivo in parola ai due avvisi di accertamento impugnati nel presente processo.

Sulla scorta di tale documentazione, deve farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, secondo periodo, prima parte, della legge citata. Inoltre, avendo il ricorrente dato prova dell’integrale pagamento del debito rateizzato, va pure dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018).

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024). Non deve essere resa nei confronti del Mu.Mo. l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatolo, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio e cessata la materia

del contendere; spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione

Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2024.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi