…omissis…
Il Giudice di pace di Roma, con provvedimento del 4 febbraio 2019, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Roma a conoscere della opposizione proposta da omissis avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria omissis volta a sentire “dichiarare la mancata e/o irregolare notifica di tutti gli atti prodromici e la conseguente nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di valido titolo” per conto di Equitalia Sud Spa, ora Agenzia delle entrate – Riscossione concernente plurimi verbali di contestazione per violazione di norme del Codice della strada che – a suo dire – andava individuato in base al valore della contestazione che superava l’importo di Euro 5.000,00.
Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 19 dicembre 2019 ha richiesto a questa corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che la domanda aveva ad oggetto non già un’opposizione all’esecuzione, ma un’ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo e/o iscrizione ipotecaria per la contestata fondatezza del credito cautelato, azione che seguiva le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. In particolare, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardava sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, la competenza era individuata per materia in capo al Giudice di pace ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Nessuna delle parti ha svolto attività defensionale.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fissata adunanza in camera di consiglio in vista della quale il Procuratore Generale ha formulato le sue conclusioni nel senso di dichiararsi la competenza del Giudice di pace territorialmente competente relativamente alle contravvenzioni elevate.
Considerato che:
Va disatteso l’assunto del Giudice di pace che ha ravvisato nel preavviso di iscrizione ipotecaria un atto di esecuzione forzata, come tale riservato alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., atteso che questa Corte da tempo ha qualificato le misure coercitive previste dagli artt. 77 e 86 del D.P.R. n. 602/73 come misure alternative all’esercizio della azione esecutiva, venendo a configurarsi la opposizione a tali misure, così come agli atti di preavviso dell’applicazione di tali misure, come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all’applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., Sez. Un., n. 19667 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 15354 del 2015; Cass. n. 23564 del 2016).
Tale arresto deve essere, peraltro, integrato alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017) che ha risolto la questione concernente la diversa qualificazione giuridica della domanda proposta dal destinatario della cartella di pagamento o della misura coercitiva alternativa alla esecuzione forzata. Premesso, infatti, che avverso un “preavviso di iscrizione ipotecaria”, il destinatario – al fine di contestare l’inesistenza del credito o del titolo esecutivo – potrebbe agire sia in via ordinaria per l’accertamento negativo della pretesa (in questo caso la competenza del Giudice di pace andrebbe verificata alla stregua dell’art. 7 c.p.c.), sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all’ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, come nella specie, per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (in materia di violazioni delle norme del Codice della Strada: artt. 204 bis, TUn. 285/1992 – come sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2011; art. 205 T.U. n. 285/1992 – come sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2011), sia infine con la opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, le Sezioni Unite con la predetta sentenza n. 22080/2017 hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva notifica del VAV o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti – attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria – mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso “recuperatoria”.
Orbene nel caso di specie il motivo di opposizione, dedotto dal omissis, inteso a far valere la omessa notifica degli atti presupposto (VAV) con conseguente effetto caducante degli atti conseguenziali (cartella, preavviso di iscrizione di ipoteca), si qualifica come “opposizione c.d. recuperatoria”, in quanto diretto a contestare lo stesso credito sanzionatorio (in ipotesi estinto, ai sensi dell’art. 201, comma 5, TU CdS laddove venga accertato che il VAV non è mai stato notificato), e dunque l’opposizione proposta avverso la “comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca” non viene in rilievo nella fattispecie (secondo l’insegnamento del precedente di cui alla sentenza del Supremo consesso n. 15354 del 2015) come una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo che segue le regole ordinarie di riparto della competenza, ma costituisce semplicemente occasione per l’impugnazione di merito (“recuperatoria”) dei plurimi VAV, e cioè degli atti presupposti dei quali la parte ha avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell’atto conseguenziale.
L’indicativo rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza operato dal principio stabilito da questa Corte (ord. n. 15354 del 2015), secondo cui “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”, consente di ricondurre – in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del Codice della strada – l’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo nell’alveo della disciplina processuale prevista per le “opposizioni a sanzioni amministrative” dal D.Lgs. n. 150/2011, atteso che in entrambi i casi – opposizione a sanzione e accertamento negativo pretesa – l’oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell’accertamento dell’illecito amministrativo, con la conseguenza che il criterio di riparto della competenza tra Giudice di pace e Tribunale ordinario, alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte (sent. n. 10261 del 2018), deve essere individuato nella attribuzione della competenza “per materia”, solo in taluni casi completata da un limite di valore che non modifica tuttavia il criterio di riparto “per materia”, in quanto il valore predetto non è in relazione al credito fatto valere con la domanda – artt. 10 e 14 c.p.c. – ossia alla pretesa creditoria di natura sanzionatoria fatta valere in concreto dalla Amministrazione con l’importo iscritto a ruolo, ma con riguardo alla astratta previsione normativa della misura edittale massima o proporzionale – prevista per ogni singolo illecito – o ancora alla natura non pecuniaria della sanzione, come è dato desumere dalla disposizione dell’art. 6, comma 5, lett. a-c) D.Lgs. n. 150/2011, e che è stata definita per ciò nella sentenza della Corte costituzionale n. 370/2007 con la sintesi verbale “competenza per materia con limite di valore”.
Pertanto, essendo rimessa alla “competenza per materia” del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 6, comma 2 e 3; art. 7, comma 2 D.Lgs. n. 150/2011) la trattazione dell’opposizione alla ordinanza ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell’illecito amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall’opponente, trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio: Cass n. 232 del 2016), e tenuto conto che l’opposizione al preavviso di iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 segue la stessa regolamentazione, quanto alla competenza, dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza del Giudice di pace, l’istanza di regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c. deve ritenersi fondata, dovendo in conseguenza dichiararsi la competenza “ratione materiae” del Giudice di pace di Roma in ordine alla causa opposizione proposta da omissis avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio deve, pertanto, essere accolta e, previo annullamento dell’ordinanza del Giudice di pace, va dichiarata la competenza per materia del medesimo Giudice di pace di Roma, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento del Giudice di pace del 4 febbraio 2019 e dichiara la competenza per materia dello stesso Giudice di pace di Roma, davanti al quale rimette le parti, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.