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Cassazione civile sez. trib., 27/02/2024, n. 5207

Massima

La giurisdizione relativamente a cartelle di pagamento per credito derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale risulta oggetto di giudicato implicito, con conseguente non rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37, cod. proc. civ., qualora tanto il giudice di primo grado quanto, quello di secondo grado, abbiano indistintamente deciso sulla fondatezza della pretesa.

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Rilevato

La contribuente proponeva ricorso avverso iscrizione di ipoteca legale richiesta da Equitalia — in relazione ad una serie di cartelle per omesso versamento di imposte (registro, IVA, IRPEG), asseritamente notificate fra il 1998 e il 2008, eccependo l’omissione o nullità delle notifiche degli atti impositivi e comunque la prescrizione dei crediti tributari e dei relativi accessori.

La CTP accoglieva il ricorso limitatamente a quattro cartelle, notificate negli anni 1998 e 1999, respingendo nel resto il ricorso.

La CTR, adita dalla contribuente, respingeva l’appello.

La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia della Riscossione e quella delle Entrate hanno depositato tardivamente mero atto di costituzione, mentre gli altri soggetti sono rimasti intimati. Infine, la contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato

Pregiudizialmente dev’essere chiarito che la questione in ordine alla giurisdizione (relativamente all’evidenza alle cartelle nella parte in cui le stesse fanno riferimento al credito derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale) risulta oggetto di giudicato implicito. Va in proposito ricordato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione (così, ex plurimis, Cass. 17/04/2018, n. 10265). Nella specie dunque, in cui tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado hanno indistintamente deciso sulla fondatezza della pretesa relativamente anche a cartelle presupposte dall’avviso e contenenti crediti relativi alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, tra l’altro almeno in sede d’appello questione dedotta espressamente dalla difesa di Equitalia (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), deve ritenersi calato sulla questione in esame il giudicato implicito con conseguente non rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37, cod. proc. civ.

Con il primo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., e degli artt. 115, cod. proc. civ. e 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. in quanto da un lato i giudici d’appello avrebbero violato le norme relative alla notificazione alle persone giuridiche; dall’altro essi avrebbero reso una sentenza nulla dal momento che sul punto la pronuncia sarebbe caratterizzata da omessa o insufficiente motivazione.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, requisito previsto dall’art. 366, cod. proc. civ.

Invero non solo tale motivo è la risultante di un’impropria commistione tra asserita nullità della sentenza e violazione di legge, ma soprattutto si riduce ad un elenco di cartelle, delle quali si deduce la nullità della relativa notifica, senza far riferimento alla tipologia dei tributi relativi, alle date delle notifiche (per una sola cartella v’è il riferimento all’”anno 2005″, ma non si comprende se riferito all’anno di imposto o a quello dell’avvenuta notifica; peraltro ciò rende in ogni caso irrilevante per esse l’eccezione di prescrizione sviluppata al motivo successivo, essendo l’atto impugnato stato notificato nel 2008) – circostanza particolarmente rilevante se si considera che lo stesso ricorrente attesta che nel notifiche avvennero tra il 1998 (ma le cartelle 1998 e 1999 sono già state annullate in primo grado) e il 2008, e l’atto impugnato è del 2008 – ed alle relative modalità, cartelle che non vengono riprodotte né allegate al ricorso come emerge dagli atti. Anche con riferimento alle stesse modalità di notifica, non si comprende neppure se le cartelle siano state effettivamente tutte o solo in parte, e quali, recapitate ad un soggetto, il legale rappresentante, rispetto alla genuinità della sottoscrizione del quale era stata proposta querela di falso, poi respinta dal Tribunale come rilevato dalla sentenza impugnata.

Inoltre, non è neppure chiarito se le notifiche siano avvenute in via diretta, ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, oppure ai sensi dell’art. 60, d.p.r. n. 600/1973 o ancora ai sensi delle norme del codice di rito, circostante rilevanti ai fini di verificare la validità delle notifiche anche in confronto di persona giuridica. Fermo restando che almeno parte delle notifiche deve ritenersi accertato, a seguito della definizione della querela di falso, essere state effettuate a mani del legale rappresentante (Omissis e altri), altre risultano comunque giunte a destinazione corretta e ricevute (cartelle finali Omissis e altri), altre ancora risultano affette da mere irregolarità (Omissis), mentre per quelle riferite all’”anno 2005″ (Omissis), sia che lo stesso si riferisca alla data di notifica che al periodo dell’imposta, appare in ogni caso evidente l’irrilevanza dal momento che, essendo stato l’atto impugnato notificato nel 2008, non sarebbe decorso neppure il termine prescrizionale minimo di cinque anni, ove mai applicabile. 3. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953, cod. civ. in quanto, una volta affermata la radicale nullità delle notificazioni, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti tributari, facendo riferimento ai termini inerenti ai singoli tributi ed agli accessori, questi ultimi certamente soggetti a prescrizione quinquennale, e non risultando comunque i termini stessi – come affermato dalla sentenza d’appello – convertiti in decennali ai sensi dell’art. 2953, cod. civ.

Il motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità di quello precedente.

In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in quanto le Agenzie non si sono costituite con tempestivo controricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Allegati

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