RILEVATO CHE:
– a seguito di attività di verifica fiscale nei confronti di nove associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute tutte riconducibili a un unico centro di interessi, l’Amministrazione finanziaria contestava alla GYMNASIUM HANDBALL JUNIOR CLUB ASD la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d’impresa, il recupero dell’iva e l’ulteriore connessa contestazione a Te.Gi. quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi interessi e sanzioni accertati a carico della ASD di cui si è detto;
– l’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso;
– appellava l’Ufficio;
– con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate;
– ricorre Te.Gi. nella veste di coobbligato solidale della ridetta ASD con otto motivi di doglianza;
– resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
CONSIDERATO CHE:
– va rilevata la presenza in atti di istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal contribuente per sopravvenuto accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria, alla quale ha fatto seguito nota di deposito dell’Agenzia delle Entrate che conferma il contenuto di quanto dedotto nell’istanza del contribuente;
– pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali;
– infine, va dichiarato che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921)
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.
