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Cassazione civile sez. trib., 24/09/2025, n. 25988

Massima

Nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è denunciabile il vizio di anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurita nella mancanza assoluta di motivi o nella motivazione apparente.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società An. GROUP Srl l’avviso di accertamento n. (Omissis) per Ires, Iva, Irap per l’anno di imposta 2009. In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 della Guardia di Finanza di Salerno, l’Ufficio rilevava: maggiori ricavi pari ad Euro 1.019.250,00 determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 sulla base di non giustificati versamenti mensili ai soci.

2. Avverso l’avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale con sentenza n. 2477/2016 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l’operato dell’ufficio in assenza di elementi probatori che avessero potuto inficiare l’accertata esistenza di ricavi non contabilizzati.

3. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 9508/2017 depositata in data 17 novembre 2017, rigettava l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1 luglio 2025.

 

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 – art. 36, D.Lgs. 546/1992; art. 118 disp. att e art. 111, sesto comma, Cost. – vizio di mancanza assoluta di motivazione e/o di motivazione apparente e/o perplessa, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.”, la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato, con motivazione apodittica e meramente apparente, le censure contenute nell’atto di appello.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, articolo 56, D.P.R. 633/1972 e art. 20, primo comma, lett. a e b, D.P.R. n. 266/1987, anche in relazione dell’art. 2697 cod. civ. circa l’onere della prova di valida delega, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.”, la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’eccezione di difetto di delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: “violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – in relazione dell’art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, art. 56,D.P.R. n. 633/1972, oltre che all’art. 7, legge n. 212/2000 – omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. – vizio di mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione formulata in appello sul difetto di motivazione con riferimento al recupero dell’IVA.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – in relazione all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 – omissione di pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.”, la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato sulla legittimità delle sanzioni irrogate.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso così rubricato: “Violazione dell’art. 1 comma 33 del D.Lgs. n. 158/2015; riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cd. favor rei ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, la società contribuente chiede l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in virtù dello ius superveniens.

2. Il primo motivo è fondato.

2.3. Secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”. Pertanto, “(l)a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.” (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).

2.4. Ancora costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Invero, la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).

2.5. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali declinati ed ha addirittura obliterato una motivazione della quale evincere l’iter logico giuridico sottostante allorquando si è limitata ad affermare che “l’appellante non riesce a superare i rilievi mossi sia in ordine finanziamenti soci sia in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili nemmeno in questo grado di giudizio, limitandosi a ribadire quanto già affermato in 1, già censurato dai primi giudici. Anche in questo grado di giudizio, l’appellante non riesce a dimostrare la provenienza delle somme versate dai soci al conto finanziamento soci infruttifero atteso la insufficiente capacità reddituale dei soci stessi”. Di poi, alcun argomento viene speso riguardo all’infondatezza del recupero dell’IVA.

3. Dall’accoglimento di questo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 1 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2025.

Allegati

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