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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2025, n. 25931

Massima

In tema di condanna alle spese, l’obbligo di rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa si configura come effetto ex lege della soccombenza, essendo il suo ammontare predeterminato.

Supporto alla lettura

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti spese processuali. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

  • spese legali: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell’ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell’assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
  • spese processuali: spese legate alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. principio della soccombenza, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. principio di causalità, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l’automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTO E DIRITTO

– rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato;

– considerato che:

– in base a quanto allegato dai ricorrenti, le spese vive in questione comprendevano i seguenti importi: 196 Euro per contributo unificato ordinario, 200 Euro per contributo unificato integrativo e 27 Euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002;

– per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione “ex lege”, di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della sua condanna alle spese di lite, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento al contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa, la pronuncia si deve intendere estesa implicitamente all’imposizione dell’obbligo di rimborso della somma versata per quel titolo, il cui pagamento sarà facilmente documentabile anche in sede esecutiva mediante l’esibizione della corrispondente ricevuta (cfr. Cass. n. 18828/2015, Cass. n. 15320/2017, Cass. n. 18529/2019);

– è stato, inoltre, precisato che, ove le spese vive siano state liquidate in misura inferiore all’importo del contributo unificato, la statuizione resa sul punto dal giudice non va ritenuta affetta da errore materiale, ma deve essere interpretata nel senso che la somma espressamente indicata nel provvedimento sia stata riconosciuta in aggiunta a quella rappresentata dall’ammontare del contributo medesimo (cfr. Cass. 18828/2015, Cass. n. 16879/2024);

– alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che qui si ribadiscono, deve quindi ritenersi che con l’ordinanza in esame la soccombente Agenzia delle Entrate sia stata condannata a rimborsare alla parte ricorrente – e per essa al suo difensore distrattario -, in aggiunta alla somma di 200 Euro liquidata per spese vive, l’importo da questa versato a titolo di contributo unificato;

– reputato, per le ragioni esposte, che l’istanza debba essere respinta;

– osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024), e comunque in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede;

 

 

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2025.

Allegati

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