• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23760

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23760

Massima

In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sua sede legale, è nulla. In tale evenienza, il giudice di legittimità, in assenza di attività difensiva dell’intimato, non dichiara l’improcedibilità del ricorso, ma ordina alla parte ricorrente di rinnovare la notifica entro un termine perentorio, al fine di sanare il vizio e garantire il pieno rispetto del contraddittorio.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Roma, Da.Si. (anche “la contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento alle presupposte cartelle recanti tributi. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accolse il ricorso con riferimento ad alcune cartelle di pagamento.
La sentenza fu confermata dalla CGT-2 del Lazio, nella contumacia dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

La contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sua sede (tra le varie, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 – 01).
La notifica, pertanto, e nulla e, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione intimata, essa deve essere rinnovata da parte della ricorrente entro il termine perentorio assegnato nel dispositivo.

P.Q.M.

Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sua sede legale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi