RILEVATO CHE:
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Roma, Da.Si. (anche “la contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento alle presupposte cartelle recanti tributi. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accolse il ricorso con riferimento ad alcune cartelle di pagamento.
La sentenza fu confermata dalla CGT-2 del Lazio, nella contumacia dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
La contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sua sede (tra le varie, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 – 01).
La notifica, pertanto, e nulla e, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione intimata, essa deve essere rinnovata da parte della ricorrente entro il termine perentorio assegnato nel dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sua sede legale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2025.
