Massima

In tema di contenzioso tributario, l’appello della contribuente, fondato sulla lamentata nullità della notifica dell’avviso di accertamento presso la sede legale, non può essere accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria che, in sede di appello, fondi la decisione sull’erroneo presupposto di fatto della coincidenza tra la sede legale della società e la residenza della sua legale rappresentante. Tale decisione si configura come un errore in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 112 e 99 c.p.c.).

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

In data 20/3/2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificò alla società Roma Immobiliare 1956 Srl un’intimazione con cui fu richiesto il pagamento delle somme portate in un presupposto avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, asseritamente regolarmente notificato e non impugnato da Roma Immobiliare 1956 Srl (d’ora in poi, anche “la contribuente”).

La contribuente propose ricorso avverso l’avviso di intimazione deducendo di non aver ricevuto la notifica dell’atto impositivo presupposto.

La C.T.P. di Roma respinse il ricorso.

La sentenza fu integralmente riformata a favore della contribuente dalla CGT-2 del Lazio, che ritenne non correttamente notificato il presupposto avviso di accertamento.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La contribuente si difende con controricorso.

Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1. c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.“, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere statuito su un’eccezione non sollevata dalla società a suo tempo appellante. La CGT-2 avrebbe giudicato sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento alla società contribuente sulla base di una prospettazione diversa da quella avanzata in sede di appello dalla stessa società appellante.

Quest’ultima, infatti, si era lamentata che il messo notificatore dell’Agenzia delle Entrate avesse depositato l’avviso di accertamento presso il Comune di Roma Capitale dopo aver constatato che non c’era nessuno presso la sede, mentre la Corte tributaria d’appello, nel dichiarare la nullità della notificazione dell’atto impositivo, ha affermato che il messo notificatore si fosse recato presso la residenza della legale rappresentante (Di.Lu.) in via (…) a Roma (residenza asseritamente coincidente con la sede legale della società) senza trovare nessuno, per poi depositare l’atto presso il Comune.

1.1. Il motivo è fondato.

In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha fototrascritto l’intestazione dell’avviso di accertamento (pag. 2 del ricorso) dal quale risulta chiaramente che la sede legale della società contribuente era in Roma alla via Pescara n. 2, mentre la residenza (domicilio fiscale) della legale rappresentante Di.Lu. era in Roma, alla via (…), così come risultante dalla intestazione dello stesso avviso di accertamento.

Orbene, la sentenza impugnata si è pronunciata su una fattispecie diversa da quella per cui è causa (la notificazione è stata eseguita nei confronti della società, non nei confronti della sua legale rappresentante), concretizzando l’error in procedendo denunciato (Cass., sez. 3, n. 11103/2020).

Essendo stato dedotto un vizio di error in procedendo della sentenza impugnata, per l’esame del quale questa Corte è giudice del fatto processuale (ex coeteris, Cass., Sez. L -, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 – 01), deve affermarsi che la CGT-2 ha giudicato in base ad un erroneo presupposto di fatto (coincidenza della sede legale della società con la residenza della sua legale rappresentante), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito che, in sede di rinvio, dovrà esaminare la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento destinato alla società odierna contribuente, tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al rapporto tra la disposizione della lettera e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 145 c.p.c. riguardante la notifica nei confronti delle persone giuridiche, giurisprudenza secondo la quale la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 cod. proc. civ. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 5, n. 3618/2006, Rv. 587326-01; Cass., sez. 5. n. 5483/2008, Rv. 601999-01; Cass., sez. 5, n. 6325/2008, Rv. 602222-01; Cass., sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028-01).

2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.“, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi