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Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23755

Massima

In materia tributaria, l’eccezione di omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento, se non esplicitamente proposta in primo grado e, in caso di omessa pronuncia, non riproposta tempestivamente e nei modi previsti dalla legge (art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992) nel successivo giudizio d’appello, è soggetta a preclusione processuale. Di conseguenza, tale questione non può essere validamente sollevata per la prima volta in appello oltre i termini previsti né in sede di ricorso per cassazione, rendendo inoppugnabile la cartella stessa.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

In data 4/10/2019 la (omissis) Srl (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ricevette dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“l’agente della riscossione”) un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle di pagamento aventi ad oggetto Ires e diritti camerali. La contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, eccependo per tutte le cartelle l’omessa notifica o, comunque, l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.

Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, accolse il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento, relativa all’IRES dovuta per il 2009. Su appello dell’agente della riscossione, la CGT-2 del Lazio, nel contraddittorio con la contribuente, riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui l’agente della riscossione era rimasta soccombente, dichiarando che gli importi portati nella cartella IRES 2009 non erano prescritti.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’agente della riscossione è rimasto intimato.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.“, la contribuente censura la sentenza di appello, che ha ritenuto correttamente notificate tutte le cartelle di pagamento presupposte all’avviso di intimazione, deducendo che, invece, la cartella relativa all’Ires 2009, che è l’unica in relazione alla quale l’avviso di intimazione era stato annullato in primo grado, non fu mai notificata alla società.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 115 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia”, la contribuente ha dedotto che la CGT-2 avrebbe travisato la documentazione, prodotta dall’agente della riscossione, che avrebbe dovuto attestare la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento inerente all’Ires 2009 (l’unica in relazione alla quale l’avviso di intimazione era stato annullato in primo grado), cartella che, invece, non sarebbe stata notificata.

2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, nel corpo dello svolgimento del processo, ha affermato che l’accoglimento in primo grado del ricorso contro l’avviso di intimazione con riferimento alla cartella di pagamento relativa all’Ires 2009 era avvenuto non sulla base di un vizio di notifica di quella cartella, bensì sulla base dell’intervenuta decadenza dal termine per la notificazione della cartella in questione e comunque sulla base della prescrizione maturata a valle della notificazione della cartella, tant’è che con l’appello l’agente della riscossione aveva devoluto al giudice esclusivamente le questioni della decadenza e della prescrizione del credito portato nella citata cartella.

Orbene, al fine di rendere conoscibile nella presente sede di legittimità la questione della irrituale o inesistente notificazione della cartella di pagamento relativa all’Ires 2009, ed in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, la contribuente avrebbe dovuto innanzitutto dedurre di avere, in primo grado, impugnato l’avviso di intimazione anche per l’omessa notificazione della cartella (della quale qui ancora si discute); in secondo luogo, avrebbe dovuto dedurre di avere appellato incidentalmente la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe esplicitamente o implicitamente rigettato il motivo di nullità fondato sulla irrituale notificazione della cartella; in terzo luogo, nel caso in cui il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul motivo della nullità della notificazione della cartella ancora oggetto del contendere, la contribuente avrebbe dovuto riproporre il motivo nelle controdeduzioni in appello depositate nel termine di cui all’art. 54, comma primo, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Orbene, non solo la contribuente non ha adempiuto ai detti oneri assertivi, ma risulta dalla stessa sentenza impugnata (nel corpo dello svolgimento del processo) che la questione della inesistenza o comunque della irrituale notificazione della cartella è stata da essa riproposta nel giudizio di appello solo con la memoria difensiva del 13 ottobre 2023, dunque oltre il termine previsto dalla legge (nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio), sicché la questione della inesistente o irrituale notificazione della cartella è rimasta preclusa e non può essere devoluta alla cognizione di questa Corte.

3. Con il terzo motivo di ricorso (numerato come secondo), proposto in subordine, rubricato “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del D.Lgs. n. 427/97 e 2948, comma 1, n. 4 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel considerare non prescritta nell’ordinario termine decennale l’Ires 2009, in quanto tra il 2009 e l’anno di notificazione della cartella, il 2017, non è decorso un intero decennio, avrebbe dovuto considerare, invece, prescritte le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, soggette al più breve termine di prescrizione quinquennale.

3.1. Il motivo è infondato.

Una volta che sia statuito irrevocabilmente (per le considerazioni ivi rassegnate con riferimento al primo e al secondo motivo) che la cartella oggetto del contendere sia stata notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, i vizi della stessa (compresi quelli “extraformali” della decadenza o della prescrizione del credito) non possono più essere fatti valere.

In questo senso, dunque, deve essere corretta in diritto la motivazione della sentenza d’appello: la prescrizione e la decadenza del credito, portato in una cartella la cui rituale notificazione non può più essere messa in discussione ed avverso la quale parte contribuente non ha proposto tempestiva impugnazione, maturate a monte della notificazione della cartella, non possono essere più fatte valere attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione notificato a valle.

4. In definitiva, il ricorso è infondato.

Non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

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