FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3/2/2015, Le. Srl (d’ora in poi, anche “la contribuente”) propose ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catania, concernente una ripresa Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Catania dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.
La CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa o apparente motivazione”, la contribuente censura la sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza è del tutto priva di motivazione.
Essa si limita, in due righe, a rilevare la tardività del ricorso di primo grado, e dunque la sua inammissibilità. L’indicazione delle date, rispettivamente, di notifica (6/10/2014) e di ricezione (7/10/2014) del ricorso nulla aggiungono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manca qualsiasi indicazione circa il dies a quo del termine di decadenza.
2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.
