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Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23747

Massima

È cassata per vizio di omessa o apparente motivazione la sentenza che dichiara l’inammissibilità di un ricorso per tardività limitandosi ad affermare tale tardività, senza indicare il “dies a quo” del termine di decadenza necessario per calcolare la tempestività dell’impugnazione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 3/2/2015, Le. Srl (d’ora in poi, anche “la contribuente”) propose ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catania, concernente una ripresa Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Catania dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.

La CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa o apparente motivazione”, la contribuente censura la sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza è del tutto priva di motivazione.

Essa si limita, in due righe, a rilevare la tardività del ricorso di primo grado, e dunque la sua inammissibilità. L’indicazione delle date, rispettivamente, di notifica (6/10/2014) e di ricezione (7/10/2014) del ricorso nulla aggiungono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manca qualsiasi indicazione circa il dies a quo del termine di decadenza.

2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

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