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Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23743

Massima

Qualora il giudice d’appello, in riforma di una sentenza di primo grado, ritenga legittima la notifica di cartelle di pagamento presupposte a un atto impositivo, non può ritenere assorbita l’eccezione del contribuente relativa al mancato raggiungimento della soglia minima di debito prevista per la legittimità dell’iscrizione ipotecaria. L’omessa valutazione di tale motivo costituisce una violazione processuale che impone la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

Mi.An. (d’ora in poi, anche “il contribuente”) in data 31/7/2013 ricevette presso la sua residenza in via (Omissis) a S la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell’allora Equitalia Centro Spa (“l’agente della riscossione”), con il quale si comunicò al contribuente che l’agente della riscossione (oggi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) avrebbe iscritto ipoteca per il mancato pagamento di cartelle di pagamento per il complessivo importo di quasi ventiquattromila euro.

Il contribuente impugnò il preavviso di iscrizione ipotecaria sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento.

La C.T.P. di Nuoro, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, accolse il ricorso.
Su appello dell’agente della riscossione, nel contraddittorio con il contribuente, la CGT-2 della Sardegna riformò la sentenza di primo grado in senso sfavorevole al contribuente.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, dando atto di avere corrisposto l’importo relativo alle cartelle di pagamento notificate per crediti contributivi, con riferimento ai quali, dunque, sarebbe cessata la materia del contendere.

Resiste l’agente della riscossione con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Cassazione della sentenza 11/2024, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, 60 lett. e) D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c. perché la notifica a contribuente di cui è conosciuta la residenza ma ivi temporaneamente assente (irreperibilità “relativa”) si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito”, il contribuente deduce che sin dal primo grado di giudizio aveva contestato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica delle cartelle di pagamento in essa indicate, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, la notifica era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso di deposito.

Deduce che, essendo ben conosciuta la sua residenza in San Teodoro (SS) alla via (Omissis), la notifica nei suoi confronti sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., secondo il rito degli irreperibili “relativi”, quindi, in caso di assenza del destinatario, con il deposito dell’atto presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Cassazione della sentenza 11/2024, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c. perché il messo notificatore per procedere alla notifica secondo le modalità previste per le ipotesi di irreperibilità “assoluta” deve indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver considerato legittimamente perfezionata, secondo il rito degli irreperibili “assoluti”, la notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante che il messo notificatore non abbia attestato di aver fatto ricerche prima di considerare l’odierno contribuente come assolutamente irreperibile.

2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

Il contribuente, producendo un certificato di residenza storico, ha dedotto di essere da lungo tempo residente a San Teodoro, in via (Omissis), dove gli sono stati sempre notificati gli atti, compreso il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato in primo grado.

A fronte di tali specifiche e circostanziate deduzioni, il procedimento notificatorio con il rito degli irreperibili “assoluti” è stato perfezionato senza il rispetto delle garanzie di legge previste a favore del contribuente.

In particolare, per certificare l’irreperibilità “assoluta” del contribuente all’atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore avrebbe dovuto fare delle ricerche approfondite ed attestarne l’esito (ex multis, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024, Rv. 672715 – 01), senza limitarsi ad una espressione (“non anagrafato”) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., perché l’iscrizione d’ipoteca può essere presa esclusivamente per debiti superiori ad Euro ventimila”, il contribuente censura la sentenza per aver implicitamente rigettato la doglianza secondo la quale il preavviso di iscrizione ipotecaria era illegittimo in quanto relativo a debiti tributari inferiori complessivamente ad Euro ventimila.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e all’art. 360, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto “assorbito” il motivo di illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, riproposto in appello, consistente nell’assenza del presupposto della soglia minima di Euro ventimila degli importi iscritti a ruolo portati nelle cartelle di pagamento.

In particolare, il contribuente deduce che anche in secondo grado aveva eccepito, a fronte dell’appello spiegato dall’amministrazione, che l’ammontare degli importi portati nelle cartelle notificate, al netto dei pagamenti compiuti e degli importi maturati successivamente, fosse inferiore ad Euro ventimila, sicché il preavviso di iscrizione ipotecaria era illegittimo.

Tale eccezione sarebbe stata illegittimamente assorbita dalla CGT-2 in seguito all’accoglimento dell’appello dell’amministrazione avente ad oggetto la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di iscrizione ipotecaria.

4.1. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

In seguito all’accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione, il contribuente aveva tutto l’interesse a che fosse deciso il motivo, proposto sin dal primo grado e riproposto in appello, relativo alla illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per il mancato raggiungimento della soglia di Euro ventimila da parte degli importi dovuti in base alle cartelle di pagamento ritenute correttamente notificate.

Tale motivo, dunque, è stato illegittimamente assorbito.

5. In conclusione, il ricorso è fondato e, previa cassazione della sentenza, la causa è rinviata alla CGT-2 della Sardegna affinché, in diversa composizione, il giudice del merito esamini e decida nuovamente sull’appello dell’amministrazione e sui motivi riproposti dal contribuente in secondo grado secondo i princìpi di diritto stabiliti nella presente ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

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