FATTI DI CAUSA
Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Mo.Ig. (“il contribuente”) impugnò un’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle ed il difetto di motivazione dell’atto impugnato, eccependo inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione.
La C.T.P. accolse il ricorso.
Proposto appello da parte dell’Ufficio, con decreto n. 186/3/2023 la CGT-2 della Sicilia dichiarò interrotto il giudizio ritenendo che non vi fosse continuità tra l’originario agente della riscossione (Riscossione Sicilia Spa) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A tale decreto seguì il decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini dello stesso.
Proposto reclamo avverso il decreto di estinzione, la CGT-2 della Sicilia pronunciò sentenza con cui rigettò il reclamo.
Avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro il decreto di estinzione del giudizio di appello propone ricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidato a un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. (travisamento della prova) in combinato disposto con gli artt. 16, 40 e 45 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la comunicazione tramite pec dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del giudizio di appello, pur destinata all’Avvocato domiciliatario di Riscossione Sicilia Spa in appello (Simonetta Di Vitale), era stata in realtà indirizzata alla Direzione provinciale di Messina dell’Agenzia delle Entrate (Omissis), con conseguente nullità della comunicazione ed impossibilità per la parte legittimata di riassumere tempestivamente il giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
Nel rispetto del principio di specificità del ricorso e fototrascrivendo all’interno dello stesso tutti i documenti rilevanti, l’odierna ricorrente ha dimostrato che la comunicazione dell’ordinanza di interruzione del processo, dalla quale sarebbe dovuto decorrere il termine per la prosecuzione dello stesso, era stata indirizzata via pec ad un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario dell’agente della riscossione (Riscossione Sicilia Spa), con la conseguenza che il giudizio di appello non avrebbe potuto essere dichiarato estinto.
2. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, darà con ordinanza disposizioni per la prosecuzione del processo, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La liquidazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.
