(omissis)
FATTI DI CAUSA
1. Con avviso di accertamento n. (Omissis), l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entrate contestava a BOLOGNESE IMMOBILIARE Srl l’omesso versamento di maggiori imposte, per un importo complessivo di Euro 265.831,00, stante la rideterminazione, a seguito di controlli, dei ricavi derivanti dalle vendite immobiliari effettuate nell’a.i. 2005.
2. La contribuente proponeva ricorso.
La CTP di Catania, con sentenza n. 148/09/11, depositata il 24 febbraio 2011, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il “quantum” accertato mediante raffronto tra i valori dichiarati ed i cd. valori OMI.
3. L’Ufficio proponeva appello. In particolare, stando a quanto leggesi in ricorso (p. 2), “l’Ufficio, con atto di appello (…) spedito in data 02.04.2012, ricevuto in data 04.04.2012 (…) e depositato presso la CTR in data 13.04.2012, chiedeva l’annullamento della sentenza (di primo grado). Successivamente, in data 18.04.2012, con memoria, (…) depositava copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato notificato l’appello (all.ti 1 e 2)”.
La CTR della Sicilia-Sezione distaccata di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, osservando:
(L)’Agenzia, ‘contra’ il combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, non ha depositato nei termini di legge copia della ricevuta postale di spedizione per raccomandata dell’atto di appello alla controparte e (…) da nessun documento agli atti – ed in particolare né dalla copia dell’avviso di ricevimento né dalla copia dell’elenco delle raccomandate predisposto dall’Agenzia, perché entrambi privi di alcun timbro e/o di attestazione di ricezione da parte delle Poste – è possibile individuare la data in cui detta spedizione sia avvenuta.
(Le ‘verifiche’ relative all’ osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo’ ed alla ‘ tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante’) – in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale – debbono essere compiute ‘ex officio’.
(…) (N)on rimane che dichiarare l’inammissibilità dell’appello”.
4. Propone ricorso per cassazione con un articolato motivo l’Agenzia delle entrate. Resiste con controricorso la contribuente.
5. All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen., in persona del Dott. (omissis), ritenutane la fondatezza, chiede l’accoglimento del ricorso. Si associa il rappresentante della difesa erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 22, comma 1, e 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Essendo stata la sentenza della CTP depositata il 24 febbraio 2011, il termine per appellare scadeva il 10 aprile 2012.
“Ebbene, come si evince dall’avviso di accertamento che si deposita (…,) l’appello è stato comunque ricevuto dal difensore domiciliatario Avv. (omissis), che ha regolarmente sottoscritto, in data 04.04.2012, quindi abbondantemente entro i termini di legge. In tema di notifica per posta, ai fini dell’osservanza del termine ad impugnare, quanto al notificante, vale il termine di spedizione; ma, anche a voler per assurdo considerare la data di ricevimento, comunque nella specie “la notifica dell’atto di appello risulta essere tempestiva”, essendo stato detto atto ricevuto il 4 aprile 2012.
Inoltre, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 decorre dalla data, non di spedizione, ma di ricezione, del ricorso.
“Tornando alla fattispecie per cui è controversia, come si evince dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 13914074038-6, con la quale è stato notificato l’appello al domicilio eletto dalla contribuente, l’appello è stato ricevuto in data 04.04.2012. Successivamente, precisamente in data 13.04.2012, l’Ufficio ha provveduto a depositare l’atto di appello notificato, quindi entro 30 giorni dalla ricezione. In sostanza, se la decorrenza del termine di 30 gg non è da ritenersi pacificamente ancorata alla spedizione, ma può esserlo anche alla ricezione del ricorso, viene meno la ‘ratio’ del ‘decisum’ in esame, cioè la necessità, affermata dai Giudici del gravame, di depositare la copia della ricevuta di spedizione in sede di costituzione in giudizio. Orbene, poiché risulta dalla diretta consultazione degli atti dei gradi di merito che l’Agenzia ha debitamente prodotto (all. 2) in causa la cartolina di ricevimento della notifica dell’appello (all. 1) – da cui risulta che l’atto è stato ricevuto dal destinatario in data 04.04.2012 (ed è, perciò, del tutto tempestivo rispetto costituzione in giudizio dell’Agenzia appellante che risulta avvenuta in data 13.04.2012; – non resta che concludere che l’Agenzia ha depositato in atti il documento necessario (idoneamente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata) ai fini della valutazione della tempestività di detta costituzione”.
2. Il motivo è fondato è merita accoglimento.
2.1. Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, risolvendo precedenti contrasti, ha affermato:
– in primo luogo, che, “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Rv. 644364 – 02);
– in secondo luogo, che, “nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Rv. 644364 – 02).
2.2. Trattasi di principi ormai acquisiti, in quanto la successiva giurisprudenza vi si è sempre puntualmente attenuta. Valga richiamare, da ultimo, riguardo al primo, Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 (Rv. 665493 – 01) e, riguardo al secondo, Sez. 5, Ordinanza n. 8124 del 21/03/2023 (Rv. 667336 – 01).
2.3. Donde, unendo insieme i due principi, sulla premessa che il termine di trenta giorni ex art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio del ricorrente in primo o in secondo grado decorre dalla ricezione dell’atto notificando da parte del destinatario, il ricorrente, ai fini dell’osservanza, a pena d’inammissibilità, di detto termine, non è necessariamente onerato del deposito della ricevuta di spedizione o di un avviso di ricevimento in cui (come avviene in tale ricevuta) “la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”, potendo versare in atti anche un avviso di accertamento privo di asseverazione, purché però “la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Un tanto corrisponde al letterale insegnamento delle Sezioni Unite nella motivazione della predetta sentenza, ove (par. 5.13, pp. 29 s.) leggesi che (è) vero che, secondo il Regolamento postale, l’avviso di ricevimento è avviato insieme all’oggetto cui si riferisce (art. 7) e che l’agente che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario (art. primo comma), provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, secondo comma). Però ciò comporta unicamente che, in mancanza di tracciamento meccanografico automatizzato e/o di timbratura di asseveramento, le indicazioni su data, ufficio e numero di spedizione che siano manoscritte o comunemente dattiloscritte sull’avviso potrebbero essere valutate sul piano indiziario.
Ma un riscontro di tal genere non è sufficiente riguardo alle notifiche processuali che, incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti e non altrimenti surrogabili (Cass. n. 25285 del 2014, n. 19387 del 2012). A maggior ragione ciò vale allorquando l’avviso di ricevimento sia chiamato a supplire la mancanza in atti della prescritta ricevuta postale di spedizione dell’atto introduttivo dei vari gradi del processo tributario di merito, ferma restando, però, la c.d. ‘prova di resistenza’ se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario.
2.4. Orbene, va da sé che la “prova di resistenza” è integrata in caso di deposito di avviso di ricevimento attestante il ricevimento del piego, da parte del destinatario, prima della scadenza del termine ad impugnare, poiché, ovviamente, se la perfezione della notificazione è intervenuta entro il termine, non può non essere stata anteriore la richiesta all’ufficio postale, la quale soia, per vero, segna per il notificante il momento rilevante onde verificare la tempestività dell’adempimento.
2.5. Un tanto consente di guadagnare una prima conclusione: quella a termini della quale, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, che decorre dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi, in luogo della ricevuta di spedizione, l’avviso di ricevimento del piego attestante che detta ricezione è comunque avvenuta nel termine di decadenza per l’impugnazione del provvedimento o della sentenza, giacché ciò necessariamente presuppone la tempestività dell’avvio della procedura di notificazione, unico adempimento rilevante per il notificante ai fini dell’osservanza del termine per impugnare.
2.6. V’è però poi da affrontare anche una seconda questione che viene precipuamente in rilievo nel caso che ne occupa: quella riguardante la necessità o meno della contestualità del deposito della ricevuta di spedizione, o di altro atto equipollente, alla costituzione in giudizio.
2.7. Rammentasi che l’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992
– al comma 1 recita:
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso;
– al comma 5 recita:
Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
2.8. Dal tenore letterale dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 emerge che l’onere del ricorrente di depositare o trasmettere “l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”, è ancorato puramente e semplicemente al termine di “trenta giorni dalla proposizione del ricorso” e non all’atto costitutivo.
Diversa, infatti, è la formulazione del primo e del secondo periodo del comma 1, poiché diversi sono gli ambiti da ciascuno rispettivamente attinti: il primo periodo si occupa della documentazione, dinanzi al giudice, della previa instaurazione del contraddittorio con il resistente, sicché, in funzione di ciò, il ricorrente deve depositare la prova della “vocatio in ius” del resistente “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso”; il secondo, in uno (come subito si dirà) al comma 5 del medesimo articolo, si occupa invece della radicamento del giudizio presso l’ufficio giudiziario e della presentazione del ricorrente al giudice, sicché, in funzione di ciò, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo ed il suo fascicolo “all’atto”, giustappunto, “della costituzione in giudizio”.
Anche la “costituzione in giudizio”, in ossequio ad un’interpretazione unitariamente coerente della disciplina, deve intervenire nel medesimo termine di trenta giorni; ma ciò non toglie che essa segua un binario concettuale e disciplinare autonomo.
Né, in contrario, varrebbe opporre che, stando al comma 5, il deposito del fascicolo del ricorrente avviene “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1”. Come, infatti, ormai acquisito in dottrina, a fronte di opinioni diverse affacciatesi agli albori dell’introduzione del nuovo rito, il rapporto tra il comma 5 ed il comma 1 dell’art. 22 è nel senso che il comma 5 individua semplicemente il fascicolo mediante il quale si realizza la costituzione del ricorrente di cui al comma 1.
Pertanto, in specifico riferimento alla questione che ne occupa, l’avverbio “unitamente” del comma 5 non deve essere inteso come “contestualmente”, viepiù sotto il presidio di una sanzione massimamente grave, qual è quella dell’inammissibilità, altresì massimamente estesa, dal comma 1 al comma 5 “tout court”; deve piuttosto ritenersi che esso indichi che “ricorso” e “documenti previsti al comma 1”, ossia, in buona sostanza, il ricorso notificato e le corrispondenti relate, non appena depositati, sono, in ogni caso, ossia anche nel caso in cui i depositi non siano contestuali, “uniti”, ossia confluiscono, a formare il fascicolo del ricorrente.
D’altro canto, anche a voler prescindere da quanto precede, quell’ unitamente”, volto ad avvincere i depositi di ricorso e documenti del comma 1, da una parte, e del fascicolo, dall’altra, non è, in quanto tale, presidiato dall’inammissibilità, la quale, invece, nell’impianto normativo, trova estrinsecazione unicamente nel comma 1: ragion per cui comunque la sanzione dell’inammissibilità – che, notasi, deve essere necessariamente espressa, proprio per la gravità delle conseguenze che comporta -trova puntuale riferimento solo nell’inosservanza del termine di trenta giorni di per se stesso considerato, in ragione dell’ambito cui il comma 1 la circoscrive.
2.9. Pare solo il caso di aggiungere che le superiori conclusioni non sono revocabili in dubbio alla luce di Sez. 5, Sentenza n. 31879 del 27/10/2022 (Rv. 666101 – 01), secondo cui, (n)el processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).
Invero, il principio enunciato da tale precedente deve essere correttamente apprezzato alla luce della fattispecie, che, a termini della motivazioni, aveva riguardo ad un caso in cui l’Agenzia appellante, al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, aveva prodotto copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l’atto di appello, il quale recava come data di ricezione il 23 aprile 2012 (ossia successivamente alla scadenza del termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado, pubblicata il 20 ottobre 2011). Lo stesso avviso di ricevimento non conteneva l’indicazione della data di spedizione asseverata dall’ufficio postale, tantomeno apposta con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (p. 5, par. 2).
A fronte di ciò, osserva Sez. 5, n. 31879 del 2022,
non vale, ad impedire l’inammissibilità, eccepita dall’appellato e comunque rilevabile d’ufficio, la successiva produzione delle copie della “ricevuta di ritiro corrispondenza” e del predetto “elenco”, munite stavolta di timbro datario dell’ufficio postale, avvenuta dopo l’ordinanza della CTR del 4 novembre 2013, che ha rinviato l’udienza di trattazione dell’appello ” affinché l’Agenzia produca, anche in visione, l’originale dell’atto di invio delle raccomandate o nota dell’ufficio postale con la data di trasmissione.”. Tale provvedimento è stato adottato dalla CTR a seguito della richiesta dell’appellante di un rinvio “per verificare in Posta la data di partenza della raccomandata contenente l’appello al contribuente”, mentre la controparte si era opposta al rinvio (cfr. verbale d’appello del 4 novembre 2013),
giacché (non) era nei poteri della CTR prorogare, di fatto, il relativo termine perentorio – espressamente dettato a pena d’inammissibilità del ricorso dall’art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992- per la produzione (anche) della fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (pp. 5 e6, par. 3).
Ora, l’elemento fondamentale che differenzia il caso oggetto di Sez. 5, n. 31879 del 2022, da quello oggetto del presente giudizio è che, in quel caso, il deposito della ricevuta di ritiro della corrispondenza e dell’elenco delle raccomandate munite di timbro datario dell’ufficio postale era avvenuto dopo i trenta giorni prescritti dall’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992: trenta giorni ovviamente, come sottolineato da quel Collegio, non prorogabili dal giudice per la natura perentoria del termine.
Per l’effetto, come anticipato, le conclusioni dianzi attinte non trovano ostacolo in – ma anzi si allineano a – Sez. 5, n. 31879 del 2022, poiché anche per quest’ultima, in definitiva, a venire in linea di conto è solo l'(in)osservanza in sé del ridetto termine, siccome medesimamente quivi sostenuto.
2.10. In ultima analisi, avuto specifico riguardo alla fattispecie per cui è giudizio, deve sinteticamente enunciarsi il seguente principio di diritto:
Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo d’inammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della – o comunque contestualmente alla – sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché, tuttavia, entro il termine di trenta giorni previsto dal predetto art. 22, la sola inosservanza del quale, in quanto perentorio, determina, in rapporto al suddetto adempimento, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso.
2.11. La CTR non si è attenuta ai superiori insegnamenti.
Infatti – alla stregua di non avversate allegazioni contenute in ricorso – l’Ufficio ha depositato, con memoria del 18 aprile 2012, l’avviso di ricevimento attestante la ricezione, da parte del difensore domiciliatario della contribuente, in data 4 aprile 2012, del ricorso in appello notificato per posta mediante piego raccomandato per l’impugnazione della sentenza di primo grado depositata il 24 febbraio 2011 e dunque suscettiva di impugnazione sino al 10 aprile 2012. Talché l’Ufficio, con tempestivo deposito, rispetto al termine di trenta giorni ex art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 decorrente, come visto, dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ha offerto idonea prova surrogatoria della ricevuta di consegna.
2.12. Ne consegue la necessità che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, senza che -valga aggiungere – in contrario rilevi l’eccezione opposta in controricorso (fg. 5) secondo cui “non viene indicato il numero della raccomandata con cui è stato spedito l’atto”, giacché trattasi di contestazione da considerare nuova, non risultando dagli atti – e non offrendo la contribuente la prova – che essa sia stata proposta sin con l’atto introduttivo del giudizio e riproposta in appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.
Cosi deciso a Roma, il 19 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2024.
