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Cassazione civile sez. trib., 22/04/2025, n. 10460

Massima

In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Supporto alla lettura

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

La dichiarazione tributaria è l’ atto mediante il quale il contribuente comunica all’Amministrazione finanziaria
la propria situazione reddituale e patrimoniale, calcolandosi contestualmente il tributo dovuto (cd. autoliquidazione dell’imposta). Dunque, rappresenta il principale momento di collaborazione tra fisco e contribuente.

Le caratteristiche principali della dichiarazione tributaria sono:

  • unicità: in quanto contiene l’indicazione di tutti i redditi del soggetto;
  • obbligatorietà: esiste un autonomo obbligo di redazione e presentazione della dichiarazione in capo a tutti i contribuenti tranne quelli espressamente esclusi dalla legge;
  •  perentorietà: deve essere presentata nei termini temporali stabiliti dalla legge;
  •  periodicità: alcune tipologie di dichiarazione hanno carattere periodico (es. dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF che deve essere presentata ogni anno)

N.B. Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto della dichiarazione precompilata. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di red diti di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) T.U.I.R., la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata (art. 1, comma 1). La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
La caratteristica sperimentale e non obbligatoria del nuovo istituto è confermata dall’ultimo comma dell’art. 1, a norma del quale resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

In esito ad un controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 2014, fu emessa una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires per un importo complessivo di Euro 63.711 oltre sanzioni e interessi, derivante da un disconoscimento di perdite esposte nella dichiarazione relative all’anno 2011.
La Ba. Presseccentriche Spa (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.
L’appello proposto dall’amministrazione, nel contraddittorio con la contribuente, fu respinto dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 84 D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermato che i termini per accertare, ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, il presupposto e l’importo delle perdite pregresse decorre dall’anno di formazione delle perdite e non dall’anno del loro utilizzo.
Deduce la ricorrente che i periodi d’imposta sono autonomi l’uno dall’altro e che a ciascuno di essi corrisponde un’obbligazione, e il fatto che l’amministrazione non abbia esercitato un tempestivo controllo della dichiarazione in cui è esposto il costo pluriennale non è di ostacolo al controllo delle dichiarazioni relative agli anni successivi in relazione ai quali il potere ancora non è spirato.
Quindi, conclude l’Agenzia, in caso di componente di reddito avente rilievo in più anni, il termine di decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione decorre non da quando il presupposto o il fatto generatore della componente di reddito è iscritto per la prima volta in bilancio, bensì da quando il singolo rateo di quella componente di reddito è indicato in dichiarazione, in quanto oggetto di verifica è la singola dichiarazione per il singolo periodo d’imposta.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Sez. U-, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, Rv. 660811 – 01).
Il richiamato principio è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione fiscale espone perdite che poi vengono utilizzate in compensazione in successive annualità d’imposta.
2.Il secondo motivo, sulla regolazione delle spese del giudizio d’appello, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.

Allegati

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