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Cassazione civile sez. trib., 22/04/2024, n. 10740

Massima

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, inclusa la cartella di pagamento, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva l’eccezione, sull’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato o sulla mancanza dell’allegato.

Supporto alla lettura

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 regolamentano le modalità di invio.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE:

1. oggetto di residua controversia sono le pretese di cui all’intimazione di pagamento indicata in atti, con cui l’agente della riscossione aveva chiesto alla contribuente il versamento delle somme di cui alle cartelle esattoriali di seguito menzionate;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e rigettava quello incidentale avanzato dalla contribuente, osservando che:

– le cartelle di pagamento nn. (Omissis) e (Omissis) erano state notificate in data 18 gennaio e 26 aprile 2012, come da documentazione prodotta dall’Agenzia in sede di gravame ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, reputando, quindi, non estinte le relative pretese erariali, considerando il termine decennale di prescrizione;

– non erano state provate le notifiche delle intimazioni di pagamento concernenti le cartelle nn. (Omissis), (Omissis), così rigettando l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado che aveva considerato prescritte le relative sanzioni;

– era decorso, con riguardo alla pretesa di cui all’ultima cartella n. (Omissis), notificata il 31 ottobre 2013, il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica (anno 2010), tenuto conto della data di notifica (9 settembre 2017) dell’intimazione impugnata;

– era infondato l’appello incidentale proposto dalla contribuente in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle indicate nel controricorso, fondato sull’errata identificazione dell’indirizzo di posta elettronica dell’istante, in quanto dalla visura storica allegata dall’Agenzia era emersa la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata della società, cui erano state inviate le cartelle indicate, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna;

3. M.M. Srl proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 10 luglio 2020, formulando tre motivi di impugnazione;

4. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è restata intimata;

 

CONSIDERATO CHE:

1. la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per l’omessa motivazione sull’appello incidentale concernente le notifiche delle cartelle nn.(Omissis) e (Omissis) che erano state oggetto di disconoscimento, non preso in considerazione dalla Commissione, rappresentando, altresì, che per la seconda di esse “(…) verrà proposta querela di falso (…)” (v. pagina n. 11 del ricorso), segnalando, infine, che il Giudice regionale non aveva tenuto in debito conto il giudicato interno derivato dalla statuizione del Giudice di primo grado circa la prescrizione quinquennale del credito relativo alle sanzioni;

2. con la seconda doglianza la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver rigettato l’appello incidentale dell’istante, senza però considerare l’eccezione di prescrizione del credito (tributi locali), di cui alla cartella n. (Omissis) in relazione al periodo intercorso tra la notifica della cartella e dell’intimazione impugnata;

3. con la terza ragione di impugnazione la società ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 20, 21, 22, 23 e 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che il Giudice di appello non avrebbe motivato e/o considerato l’assenza di prova “(…) del fatto che i messaggi prodotti contenessero anche in allegato il file contenente la cartella di pagamento che si assumeva notificata (…)” (v. pagina n. 12 del ricorso);

4. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni;

5. il primo motivo risulta in parte inammissibile e, per altro verso, infondato;

5.1. la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui ha assunto che la Commissione non aveva preso in considerazione il disconoscimento operato dall’istante;

5.1.2. la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, difatti, implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale (cfr. Cass., Sez. U, 25 luglio 2019, n. 20181), poiché, pur essendo la Corte, in relazione a tale vizio, anche giudice del fatto (così potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito), ciò tuttavia non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini con cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24048, che richiama Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410);

5.1.3. nella specie, la censura dell’omessa motivazione e/o pronuncia sul disconoscimento della documentazione prodotta, da un lato, non è stata accompagnata dal riepilogo delle relative ragioni di contestazione e, dall’altro (con riferimento alla notifica di una delle cartelle) risulta esser stato riservato ad una querela di falso che “(…) verrà proposta (…)”, prospettiva questa che – all’evidenza – esula dal presente giudizio e su cui non può fondarsi alcuna decisione;

5.2. risulta, invece, inammissibile ed in parte infondata la seconda parte del motivo con cui l’istante, sempre in relazione alle menzionate due cartelle di pagamento, ha invocato il “chiaro error in procedendo” (v. pagina n. 11 del ricorso) per non aver il Giudice regionale “(…) tenuto nella debita considerazione il fatto afferente la maturazione della nuova prescrizione quinquennale (…), nonché il “(…) il giudicato interno sceso sulla statuizione di primo grado afferente la prescrizione quinquennale anche per le sanzioni afferenti tributi erariali (…) (v. pagina n. 11 del ricorso);

5.2.1. è del tutto inappropriato il paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. utilizzato dall’istante, giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia da parte della Commissione regionale, la quale, anzi, ha accolto il motivo di appello proposto dall’Agenzia con riferimento a dette cartelle, considerandole notificate e reputando espressamente applicabile ai crediti erariali nel loro complesso la prescrizione decennale, con valutazione implicitamente, quanto chiaramente, riguardante anche le sanzioni;

5.2.2. detta statuizione non ha costituito motivo di impugnazione da parte della ricorrente, la quale però invoca sul punto il giudicato interno derivato dalla pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto, in relazione ad altre cartelle di pagamento, la prescrizione quinquennale per il credito concernete le sanzioni, omettendo, tuttavia, di considerare – l’istante – che la decisione della Commissione provinciale aveva riguardato altre cartelle (ed altri crediti, sia pure – a quanto pare – della stessa natura) e, quindi, altra domanda in relazione al suo oggetto, per cui, in assenza di identità di oggetto e di domanda, nessun giudicato può essere eccepito, ricorrendo solo un’identità di questione giuridica, la cui interpretazione non può dar luogo a giudicato (cfr. sul principio Cass. Sez. T. 23 marzo 2023; Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331 e le altre ivi citate), che è stata diversamente risolta dal Giudice regionale, senza che la relativa statuizione – lo si ripete – abbia costituito motivo di impugnazione;

6. anche la seconda doglianza va respinta;

6.1. l’istante ha rappresentato di aver proposto appello incidentale in ordine all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito di cui cartella n. 097/2012/0213177060/000, notificata il 13 luglio 2012 in relazione al periodo intercorso tra detta notifica e l’intimazione impugnata, notificata il 19 settembre 2017;

6.2. effettivamente la sentenza nulla dice sul punto, ma, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale 384, secondo comma, cod. proc. civ., a tale omissione può porsi in tale sede rimedio, evitando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, non occorrendo accertamenti in fatto ed essendo l’eccezione infondata sul versante giuridico (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 16 giugno 2023, n. 17416, che richiama Cass., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez., 24 novembre 2022, n. 34689, che richiama Cass., Sez., Sez. U, 2 febbraio 2017, n. 2731, nonché Cass., Sez. T., 4 dicembre 2019, n. 31605, che richiama Cass., 1° dicembre 2010, n. 2313; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171 e Cass. 19 aprile 2018, n. 9693; Cass. Sez. L, 18 novembre 2019, n. 29880);

6.3. sulla scorta dei suindicati dati fattuali rappresentati dall’istante (cartella notificata il 13 luglio 2012 ed intimazione impugnata notificata il 19 settembre 2017), va infatti riconosciuto che non è decorso il termine prescrizionale nemmeno di cinque anni, dovendo considerarsi la sospensione della prescrizione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014 ex art. 1, comma 623, della legge27 dicembre 2013, n. 147;

6.4. l’art. 1, comma 618, della predetta legge stabilisce che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”;

6.5. il successivo comma 623 prevede che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.

6.6. dal tenore delle disposizioni legislative richiamate si evince che la sospensione della prescrizione concerne tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. Sez. VI/T. 28 gennaio 2020, n. 1893);

6.7. alla stregua di quanto precede, considerando il suddetto periodo sospensione, la pretesa tributaria, non risulta, quindi, prescritta, il che comporta il rigetto del motivo di impugnazione;

7. va considerato infondato anche il terzo motivo di impugnazione;

7.1. questa Corte più volte chiarito che:

– “(…) la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato”;

– “In altri termini, una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria)” (cfr. Cass., Sez. III, 2 marzo 2022, n, 6912, che cita “Cass., Sez. I. 24 settembre 2020, n. 20039; nel medesimo senso cfr. altresì: Cass., Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass., Sez. L., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. L., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. II, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. III; 23 giugno 2021, n. 17968);

7.2. alla stregua di tale principio, preso atto dell’assenza di una prova contraria fornita dalla contribuente sull’allegato ricevuto con la suddetta trasmissione, il motivo va respinto;

8. per quanto sopra osservato, il ricorso va rigettato; non vi è ragione di liquidare le spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata;

9. va, nondimeno, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

 

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2024.

Allegati

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