(omissis)
FATTI DI CAUSA
1. Equitalia Servizi di Riscossione Spa ricorre per cassazione tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Milano, aveva annullato parzialmente la cartella notificata a Milano Santa Giulia Spa quanto alla misura dell’aggio dovuto all’agente della riscossione che aveva determinato secondo quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione dell’imposta, ritenendo non applicabile in via retroattiva la norma come modificata con il D.L. n. 185 del 2008.
2. La società resisteva con controricorso.
3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
4. Milano Santa Giulia Spa ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere attesa l’intervenuta transazione della pretesa; Equitalia ha aderito alla richiesta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dalle concordi indicazioni delle parti contenute nelle rispettive memorie -nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente Milano Santa Giulia Spa, con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento in giudizio – come pure attestato dall’ADER – da cui l’integrale azzeramento anche del credito per aggi.
2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28 Marzo 2024.
Depositato in Cancelleria 22 aprile 2024.