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Cassazione civile sez. trib., 18/09/2009, n. 20095

Massima

Il pagamento della tassa di stazionamento per imbarcazioni in aree demaniali non è automaticamente escluso dalla mera esistenza di una concessione, ma dipende dalla concreta sottrazione all’uso generale dello specchio d’acqua, richiedendo opere o delimitazioni che configurino un’area di cantiere. La mancata esplicita previsione di esenzione nella normativa non implica necessariamente l’assoggettamento al tributo, purché sussista una limitazione all’uso pubblico derivante da particolari regimi concessori.

Supporto alla lettura

DEMANIO

È il complesso dei beni immobili, pertinenti a soggetti della pubblica amministrazione, destinati all’uso gratuito e diretto della generalità dei cittadini, ovvero, per loro natura, ad altra funzione pubblica e, per questa specifica destinazione, soggetti a un potere giuridico che rientra nel campo del diritto pubblico. Occorre distinguere i beni demaniali, che sono fuori commercio, dai beni patrimoniali indisponibili, che sono soggetti a una incommerciabilità limitata, infatti questi ultimi possono formare oggetto di rapporti giuridici privati, ma non possono essere alienati perché destinati per legge o per atto amministrativo a un pubblico servizio, né consentono la costituzione di diritti reali che sia incompatibile con la loro destinazione.

Elementi esclusivi e caratteristici dei beni demaniali sono:

  • la qualità e natura;
  • la destinazione;
  • la pertinenza;
  • il regime giuridico.

Ai fini dell’origine della demanialità, occorre distinguere:

  • il demanio necessario: destinato ad uno scopo amministrativo per la natura stessa della cosa (es. il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi);
  • il demanio accidentale: destinato a una pubblica funzione in virtù di un atto amministrativo, espresso o tacito, diretto o indiretto.

L’art. 427 c.c. dispone che fanno parte del demanio pubblico: le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e i torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, mentre l’art. 428 soggiunge che qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo stato forma parte del suo patrimonio.

Le singole cose demaniali possono distinguersi in:

  1. demanio fluviale: comprende i corsi d’acqua (fra cui, importantissimi, i fiumi e i torrenti), i laghi, le sorgenti, i canali dello stato e gli acquedotti comunali;
  2. demanio stradale;
  3. demanio marittimo;
  4. demanio militare;
  5. demanio speciale dei comuni: che comprende le strade, i mercati, i cimiteri, e, secondo un’opinione, anche i pubblici macelli.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo:

Con ordinanza – ingiunzione n. 192/2002 la Capitaneria di Porto di Palermo chiedeva a (omissis) il pagamento di Euro 134,48, oltre a soprattassa, bollo di quietanza e spese di notifica, per omesso pagamento della (omissis) di stazionamento, per l’anno 2001, di imbarcazione da diporto.

L’interessato proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Palermo, deducendo che la tassa non era dovuta perchè l’imbarcazione si trovava ormeggiata in zona soggetta a concessione demaniale e non in acque di fruizione pubblica, e precisamente presso una banchina, in area concessa al cantiere nautico di (omissis), nella quale dovevano essere compiuti interventi meccanici agli apparati motore e agli impianti.

La commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo che non ricorresse l’esenzione dalla tassa, e cioè lo stazionamento per lavori presso cantieri riconosciuti idonei dall’autorità portuale.

La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del (omissis), uniformandosi al principio affermato da Cass. 12025/95, secondo cui non esisto solo l’ipotesi di esenzione prevista dalla L. 20 aprile 1978, n. 1533, art. 2 ma deve escludersi l’applicazione della tassa anche quando l’area in questione è oggetto di concessione demaniale, con la quale viene limitato o escluso l’uso da parte della generalità di utenti.

Avverso tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al capitaneria di Porto di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva i n questa sedo.

I motivi di ricorso:

2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 5 maggio 1989, n. 171, art. 13, comma 1, e del D.M. 10 gennaio 1991, n. 77, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la difesa dell’amministrazione critica il principio affermato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, nella quale non si tiene conto dell’intervenuta abrogazione della L. n. 153 del 1978, art. 2 da parte della L. 5 maggio 1989, n. 171, art. 13 la quale non fa menzione dell’ipotesi di esenzione originariamente prevista. La soggezione dello stazionamento d’imbarcazioni alla tassa anche in acque pubbliche oggetto di concessione è stata, inoltre, esplicitamente prevista dal D.M. 10 gennaio 1991, n. 77, art. 1.

2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 153 del 1978, art. 2, u.c., art. 2697 c.c., comma 2, l’amministrazione deduce che, anche a voler ritenere applicabile la L. n. 153 del 1978, art. 2, come interpretato nella sentenza richiamata, secondo quest’ultima sarebbe, comunque, necessario, ai fini dell’esenzione, che il cantiere sia stato riconosciuto come idoneo con provvedimento dell’autorità marittima. Nel caso di specie non risulta nè allegato, nè provato che la banchina dove ora ormeggiata l’imbarcazione fosse pertinente ad un cantiere e che quest’ultimo fosse stato ritenuto idoneo dall’autorità marittima.

Motivi della decisione:

3.1. Il primo motivo non merita accoglimento. La mancata previsione espressa dell’esenzione nella nuova norma non significa, infatti, che lo stazionamento del natante in acque pubbliche debba essere automaticamente considerato soggetto al tributo, potendo il non assoggettamento derivare dal particolare regime al quale lo specchio d’acqua è stato concretamente sottoposto. E tanto a prescindere dalla portata del decreto ministeriale invocato dall’Avvocatura, il quale non può, per il principio della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., prevedere autonome fattispecie di tributi.

3.2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo. Oltre a condividere i rilievi dell’Avvocatura circa la mancata dimostrazione delle concrete ragioni dello stazionamento, il Collegio, pur prendendo atto del principio affermato da Cass. 12825/95, non ritiene che tale principio possa essere seguito. In proposito si richiama il successivo indirizzo della giurisprudenza della Sezione in materia di TOSAP, secondo il quale, se il, presupposto impositivo è la temporanea occupazione di un’arca aperta ad un uso generalizzato, a nulla rileva il fatto che la stessa area sia oggetto di concessione e per la stessa venga corrisposto un canone, salvo che il regime concessorio non riguardi uno spazio già sottratto all’uso generale, come avviene nel caso di mercati (sentenze 19254/03 e 233/04).

Il Collegio ritiene chi e il principio debba essere applicato anche al Tributo in contestazione, il cui presupposto è il mero stazionamento di un natante in acque pubbliche. Pertanto, il mero fatto che lo specchio d’acqua fosse oggetto di concessione all’Impresa che gestiva il cantiere, presso il quale il natante avrebbe dovuto subire interventi meccanici, non può escludere, da solo, l’applicazione del tributo, essendo a tal fine necessario che lo stazionamento avvenisse in una zona già sottratta all’uso generale, in conseguenza della concessione, da opere o apposite delimitazioni entro le quali si svolgeva l’attività del cantiere.

3.3. L’accoglimento della censura, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia.

I giudici di rinvio dovranno, pertanto, verificare se, in base alle allegazioni di parte e alle prove offerte, lo stazionamento dell’imbarcazione sia avvenuto in una zona oggetto di concessione e sottratta, per la presenza di opere, all’uso generale.

Ai giudici di rinvio è affidata anche la decisione sulle spese del presente grado.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione;rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche por le spese del presente grado, ad altra sezione della commissiono tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile – tributaria, il 8 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009

Allegati

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