Con ordinanza – ingiunzione n. 192/2002 la Capitaneria di Porto di Palermo chiedeva a (omissis) il pagamento di Euro 134,48, oltre a soprattassa, bollo di quietanza e spese di notifica, per omesso pagamento della (omissis) di stazionamento, per l’anno 2001, di imbarcazione da diporto.
L’interessato proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Palermo, deducendo che la tassa non era dovuta perchè l’imbarcazione si trovava ormeggiata in zona soggetta a concessione demaniale e non in acque di fruizione pubblica, e precisamente presso una banchina, in area concessa al cantiere nautico di (omissis), nella quale dovevano essere compiuti interventi meccanici agli apparati motore e agli impianti.
La commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo che non ricorresse l’esenzione dalla tassa, e cioè lo stazionamento per lavori presso cantieri riconosciuti idonei dall’autorità portuale.
La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del (omissis), uniformandosi al principio affermato da Cass. 12025/95, secondo cui non esisto solo l’ipotesi di esenzione prevista dalla L. 20 aprile 1978, n. 1533, art. 2 ma deve escludersi l’applicazione della tassa anche quando l’area in questione è oggetto di concessione demaniale, con la quale viene limitato o escluso l’uso da parte della generalità di utenti.
Avverso tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al capitaneria di Porto di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva i n questa sedo.
I motivi di ricorso:
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 5 maggio 1989, n. 171, art. 13, comma 1, e del D.M. 10 gennaio 1991, n. 77, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la difesa dell’amministrazione critica il principio affermato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, nella quale non si tiene conto dell’intervenuta abrogazione della L. n. 153 del 1978, art. 2 da parte della L. 5 maggio 1989, n. 171, art. 13 la quale non fa menzione dell’ipotesi di esenzione originariamente prevista. La soggezione dello stazionamento d’imbarcazioni alla tassa anche in acque pubbliche oggetto di concessione è stata, inoltre, esplicitamente prevista dal D.M. 10 gennaio 1991, n. 77, art. 1.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 153 del 1978, art. 2, u.c., art. 2697 c.c., comma 2, l’amministrazione deduce che, anche a voler ritenere applicabile la L. n. 153 del 1978, art. 2, come interpretato nella sentenza richiamata, secondo quest’ultima sarebbe, comunque, necessario, ai fini dell’esenzione, che il cantiere sia stato riconosciuto come idoneo con provvedimento dell’autorità marittima. Nel caso di specie non risulta nè allegato, nè provato che la banchina dove ora ormeggiata l’imbarcazione fosse pertinente ad un cantiere e che quest’ultimo fosse stato ritenuto idoneo dall’autorità marittima.
Motivi della decisione:
3.1. Il primo motivo non merita accoglimento. La mancata previsione espressa dell’esenzione nella nuova norma non significa, infatti, che lo stazionamento del natante in acque pubbliche debba essere automaticamente considerato soggetto al tributo, potendo il non assoggettamento derivare dal particolare regime al quale lo specchio d’acqua è stato concretamente sottoposto. E tanto a prescindere dalla portata del decreto ministeriale invocato dall’Avvocatura, il quale non può, per il principio della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., prevedere autonome fattispecie di tributi.
3.2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo. Oltre a condividere i rilievi dell’Avvocatura circa la mancata dimostrazione delle concrete ragioni dello stazionamento, il Collegio, pur prendendo atto del principio affermato da Cass. 12825/95, non ritiene che tale principio possa essere seguito. In proposito si richiama il successivo indirizzo della giurisprudenza della Sezione in materia di TOSAP, secondo il quale, se il, presupposto impositivo è la temporanea occupazione di un’arca aperta ad un uso generalizzato, a nulla rileva il fatto che la stessa area sia oggetto di concessione e per la stessa venga corrisposto un canone, salvo che il regime concessorio non riguardi uno spazio già sottratto all’uso generale, come avviene nel caso di mercati (sentenze 19254/03 e 233/04).
Il Collegio ritiene chi e il principio debba essere applicato anche al Tributo in contestazione, il cui presupposto è il mero stazionamento di un natante in acque pubbliche. Pertanto, il mero fatto che lo specchio d’acqua fosse oggetto di concessione all’Impresa che gestiva il cantiere, presso il quale il natante avrebbe dovuto subire interventi meccanici, non può escludere, da solo, l’applicazione del tributo, essendo a tal fine necessario che lo stazionamento avvenisse in una zona già sottratta all’uso generale, in conseguenza della concessione, da opere o apposite delimitazioni entro le quali si svolgeva l’attività del cantiere.
3.3. L’accoglimento della censura, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia.
I giudici di rinvio dovranno, pertanto, verificare se, in base alle allegazioni di parte e alle prove offerte, lo stazionamento dell’imbarcazione sia avvenuto in una zona oggetto di concessione e sottratta, per la presenza di opere, all’uso generale.
Ai giudici di rinvio è affidata anche la decisione sulle spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile – tributaria, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009