RILEVATO CHE:
– il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 372/2021 del 10 maggio 2021 è stato notificato soltanto alla De. Snc di Ra.De.in liquidazione;
– al predetto ricorso ha resistito la prefata società, cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore Ra.De., costituitosi nel presente giudizio di legittimità in tale esclusiva veste, come chiaramente si ricava dal tenore della procura speciale “ad litem” rilasciata in calce al controricorso agli avv.ti Alberto Marcheselli e Marina Milli;
– l’impugnata sentenza è stata pronunciata anche nei confronti di Ra.De., in proprio e quale erede della defunta madre De.Li.;
– i motivi di ricorso articolati dall’Amministrazione Finanziaria riguardano tutti e tre gli atti di intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010 oggetto della presente controversia, sia quello rivolto alla società sia quelli personalmente notificati ai predetti Ra.De. e De.Li., l’uno e gli altri annullati dalla gravata sentenza;
RITENUTO
pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ra.De., nella duplice qualità innanzi precisata;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ra.De., in proprio e nella qualità di erede della defunta De.Li., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2025.
