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Cassazione civile sez. trib., 18/08/2025, n. 23463

Massima

In tema di contenzioso tributario, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo qualora sia pendente dinanzi alle Sezioni Unite la questione sulla rilevanza del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario.
Tale rinvio si rende opportuno, in particolare, quando l’assoluzione del contribuente è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, anche se ai sensi dell’art. 530, secondo comma, del codice di procedura penale (formula dubitativa).
La necessità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite è accentuata dalla sopravvenienza normativa (ius superveniens) dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, la cui interpretazione sull’efficacia di tale giudicato penale nel processo tributario, avente ad oggetto i medesimi fatti, è appunto al vaglio delle Sezioni Unite.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 108/04/21 del 26/01/2021, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Vera Illuminati avverso la sentenza n. 320/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2011.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari, beneficiando l’Amministrazione finanziaria del cd. raddoppio dei termini di accertamento in ragione dell’emersione di fatti penalmente rilevanti segnalati dalla Guardia di finanza.

2. Il.Ve. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 07/01/2025, la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 21 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eccependo la sussistenza di un giudicato penale involgente i medesimi fatti oggetto del giudizio.

1.1. Invero, la sig.ra Il.Ve. è stata assolta dal Tribunale di Ascoli Piceno perché il fatto non sussiste, sia pure con la formula prevista dall’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

1.2. Orbene, poiché, successivamente alla trattazione della presente controversia, con ordinanza n. 5714 del 04/03/2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens costituito dall’art. 21 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., appare opportuno disporre rinvio della causa a nuovo ruolo.

2. In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 e il 6 agosto 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2025.

Allegati

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