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Cassazione civile sez. trib., 18/06/2025, n. 16478

Massima

Integra un vizio di omessa pronuncia per infrapetizione, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) che, investita di un appello dell’Ufficio concernente il recupero a tassazione di costi sostenuti con molteplici fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 110, commi 10 e 11, TUIR, ometta di prendere qualsiasi decisione esplicita o implicita in relazione alla posizione di uno dei fornitori specificamente contestati (nel caso di specie, Ocean). Tale omissione, non sanabile da una pronuncia sull’altro fornitore o da un generico avallo delle statuizioni di primo grado, comporta la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame sulla censura accolta.

Supporto alla lettura

RICUSAZIONE

La ricusazione è un meccanismo attraverso il quale una delle parti coinvolte in un processo può chiedere che il giudice al quale è affidato il processo venga sostituito da un altro giudice; può essere richiesta quando ci sia fondato motivo di dubitare dell’imparzialità del giudice. La legge stabilisce quali sono gli esatti motivi per cui si può chiedere la ricusazione nei processi penali, civili ed amministrativi, inoltre definisce anche le diverse modalità per richiedere la ricusazione del giudice.

La ricusazione può essere richiesta nelle ipotesi indicate dall’art. 51 c.p.c., ove il giudice avrebbe obbligo di astenersi e non vi provvede, ovvero:

  • se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o da- tore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

La ricusazione del giudice si propone mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria 2 giorni prima dell’udienza, se il ricusante conosce il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione della causa nel caso contrario.

Il provvedimento con cui il giudice decide sulla ricusazione assume la forma dell’ordinanza e, se l’accoglie, deve contenere l’indicazione nominale del giudice che sostituisce il ricusato. L’art. 54 c.p.c. impone alla cancelleria l’obbligo di dare notizia dell’ordinanza che decide sulla ricusazione al giudice ed alle parti, e ciò per porre queste ultime nella condizione di provvedere alla riassunzione della causa entro il termine di 6 mesi.

Come stabilito dall’art. 61, c. 2, c.p.c., il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico d’ufficio (CTU) considerato ausiliario consulente del giudice, quando vengono formulate domande di natura tecnica. In tal caso il giudice è obbligato a nominare come CTU un professionista iscritto all’albo del tribunale. Se il CTU accetta l’incarico deve prestare giuramento in un’apposita udienza.

Ricevuta la nomina, il consulente può rifiutarsi o astenersi. Secondo quanto disposto dall’art. 89 disp. att. c.p.c., l’istanza di astensione va proposta con ricorso, e dunque in forma scritta; tuttavia, si ritiene anche consentita una sua proposizione in forma orale, potendo essere raccolta in un processo verbale redatto dal cancelliere del giudice competente.

Altro strumento per mezzo del quale si intende garantire l’imparzialità del CTU è la possibilità, riconosciuta a ciascuna delle parti, di sollevare istanza di ricusazione.

Per quanto concerne i possibili motivi di ricusazione, occorre richiamare la norma che disciplina i casi di astensione del giudice, ossia l’art. 51 del c.p.c..

L’istanza di ricusazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha provveduto alla nomina, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione del CTU. In caso di mancata proposizione dell’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio entro il termine previsto dall’art. 192, deve intendersi preclusa definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimarrà ritualmente acquisita agli atti del processo.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, i cui esiti confluivano nel PVC redatto il 30 settembre 2013, l’Agenzia delle entrate notificava:

– alle società contribuenti l’avviso di accertamento n. (Omissis), relativo ad IRES per l’anno di imposta 2008;

– alla società PRYSMIAN CAVI E SISTEMI Srl (d’ora in avanti, per brevità, PCS) l’avviso di accertamento n. (Omissis), relativo ad IRAP per l’anno di imposta 2008.

Con i detti avvisi venivano ripresi a tassazione costi per oltre 6 milioni di euro, sostenuti dalla PCS (società consolidata) per operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’articolo 110, commi 10 e 11, t.u.i.r.

Le società impugnavano gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano; pendente iudicio le parti raggiungevano due accordi conciliativi, all’esito dei quali il giudizio proseguiva limitatamente alle operazioni intercorse con i fornitori Ocean Diving An Marine Service (d’ora in avanti, per brevità, Ocean) per quasi 3 milioni di euro, e Sonepar International Services (d’ora in avanti, per brevità, Sonepar) per oltre un milione di euro.

La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere in relazione ai rilievi per cui era intervenuta la conciliazione. Condannava, infine, l’Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00.

2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, le società resistevano e spiegavano appello incidentale condizionato.

La CTR accoglieva l’impugnazione principale limitatamente al profilo riguardante le spese, che compensava integralmente tra le parti. Nel merito, dopo aver riportato il quadro normativo di riferimento, riteneva che la Sonepar avesse dato la dimostrazione del pagamento delle imposte cantonali e municipali, ciò che comportava, in applicazione dell’art. 3, comma 1, D.M. Fin. 31/01/2002, l’esclusione della stessa dai soggetti black list di cui al comma 10 dell’art. 110 t.u.i.r. Affermava, poi, che la Sonepar aveva dimostrato anche l’esistenza delle cd. circostanze esimenti di cui al comma 11 della citata norma.

3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le contribuenti resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato a due motivi.

Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e rigettarsi il ricorso incidentale.

Le contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

All’udienza pubblica del 23/05/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; gli avvocati dello Stato hanno chiesto accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale; l’avvocato delle contribuenti ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Ufficio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la “violazione dell’art. 112 c.p.c. per infrapetizione” per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla legittimità del recupero a tassazione del costo per la prestazione resa dal fornitore Ocean. Il giudice del gravame avrebbe, infatti, esaminato solo la posizione dell’altro fornitore, Sonepar.

Il motivo è fondato.

1.1. Dall’esame dell’appello proposto dall’Ufficio (riportato per stralci nel ricorso per cassazione) emerge chiaramente che era stata eccepita la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del t.u.i.r. in relazione ad ambedue i fornitori, ossia Sonepar ed Ocean.

La CTR, dopo aver ritenuto “corretta la statuizione dei primi giudici”, ha ritenuto non violata la norma citata facendo esclusivo riferimento alle operazioni intercorse con la Sonepar, pretermettendo qualsiasi decisione in relazione alla Ocean.

La CTR giunge, persino, ad affermare (pagina 8) che la Sonepar è l’unico fornitore non oggetto di conciliazione.

1.2. E’ evidente, quindi, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice del gravame, non potendo ritenersi che lo specifico motivo di gravame proposto dall’Ufficio sia stato rigettato con le affermazioni, rese dalla CTR nell’incipit della motivazione (circa la correttezza della decisione di primo grado), o addirittura che sia stato rigettato implicitamente (stante la diversità dei soggetti fornitori).

Il motivo va, quindi, accolto.

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale esime la Corte dall’analisi del secondo motivo (con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, e dell’art. 2697 cod. civ.), proposto in via subordinata.

3. Il ricorso incidentale condizionato, ammissibile in astratto a seguito dell’accoglimento di quello principale, è inammissibile in concreto, poiché attinge una decisione non resa dalla CTR, nemmeno in forma di rigetto implicito.

3.1. Con il primo motivo le contribuenti lamentano, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'”illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, commi 1 e 3 D.p.R. 600/1973, 331 c.p.p., 4 D.Lgs. 74/2000, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.” per avere la CTR implicitamente rigettato l’eccezione (riproposta in secondo grado con appello incidentale) di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento.

3.2. Con il secondo motivo le contribuenti lamentano, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'”illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, D.P.R. 600/1973″ per avere la CTR implicitamente rigettato l’eccezione (riproposta in secondo grado con appello incidentale) di illegittima reiterazione dell’istruttoria già espletata con esito negativo da parte dell’A.F.

3.3. L’inammissibilità dei due motivi discende dalla circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dalle contribuenti, non vi è stata alcuna pronuncia (nemmeno implicita) sui motivi di appello incidentale condizionato; invero, il rigetto, nel merito, dell’appello principale dell’Ufficio (salvo che per il capo relativo alle spese) ha comportato giocoforza l’assorbimento dell’appello incidentale (non a caso proposto come ‘condizionato’); infatti, nessuna statuizione sui detti motivi è espressa dalla CTR nella sentenza gravata, né può ritenersi implicita nella detta decisione; le dette questioni, infatti, avrebbero potuto trovare ingresso nel grado di appello (e, quindi, decise, se del caso implicitamente) solo nel caso in cui fosse stato accolto l’appello principale.

3.4. Quanto detto comporta che solo nell’ipotesi in cui, in sede di rinvio, la CTR dovesse accogliere l’appello principale dell’Ufficio in relazione alla posizione dell’Ocean, dovrà poi esaminare i motivi dell’appello incidentale condizionato (limitatamente alla posizione dell’Ocean), poiché solo in tale ipotesi risorgerebbe l’interesse delle contribuenti ad una pronuncia sui detti motivi. Di contro il giudicato favorevole alle contribuenti sui capi non impugnati in questa sede dall’Ufficio (ovvero quelli relativi alla posizione della Sonepar) esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia, in sede di rinvio.

4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, ed a regolare le spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2025.

Allegati

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