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Cassazione civile sez. trib., 15/09/2025, n. 25188

Massima

Integra il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’anomalia motivazionale che si traduce nella violazione di legge costituzionalmente rilevante, riducendo il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”. Tale vizio ricorre quando la motivazione, pur esistendo dal punto di vista formale, non consente di individuare il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3954/32/2016 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 10125/26/2014. Con tale decisione erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti da Da.Va. e Ag.Da. contro l’avviso di accertamento, loro notificato nella qualità di autori della violazione di norme tributarie, sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.3.2013 nei confronti della società LEMACO Srl con cui l’amministrazione finanziaria accertava, per l’anno 2008, ai fini delle imposte dirette, maggiore reddito imponibile e ricostruiva il valore della produzione netta, recuperando anche l’IVA indebitamente detratta.

2. I ricorrenti, tra l’altro, in via preliminare eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per mancata rituale notifica dell’atto impositivo alla società, in ritenuta violazione dell’articolo 2495 cod. civ. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti per tale profilo, ritenuto assorbente, e annullava l’avviso di accertamento compensando le spese. La decisione veniva riformata dal giudice d’appello che riteneva valida la notifica nei confronti della società, effettuata ex art. 145 cod. proc. civ., nei confronti del legale rappresentante e, nel merito, riteneva fondate le riprese ad imposizione nei confronti degli odierni ricorrenti.

3. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattordici motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

 

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/92, 137 e 140 cod. proc. civ. e 60 lett. e) D.P.R. 600/73.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Si rammenta che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

2.2. La sentenza d’appello può ben essere motivata per relationem senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado (v. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 20883 del 05/08/2019), sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

2.3. La CTR ha affermato in parte motiva (“motivi in fatto e diritto”) che “relativamente, invece, alle specifiche censure contro le motivazioni dell’impugnata sentenza, mosse dall’appellante, per le motivazioni già infra esposte ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto e considerato dal Collegio, il ricorso in appello di parte pubblica deve essere accolto, riformata in parte qua deve essere la sentenza impugnata e, per l’effetto devolutivo, legittimo deve essere dichiarato l’atto impositivo impugnato”.

La motivazione esiste esclusivamente dal punto di vista formale, ma per le sue intrinseche contraddittorietà non consente di individuare il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione. Il giudice, superata la questione della nullità dell’avviso per omessa notifica, ha nel merito riconosciuto la legittimità della pretesa azionata dall’Ufficio finanziario senza indicare le ragioni sottese a tale decisione e, precisamente, le circostanze in base alle quali gli odierni ricorrenti potevano ritenersi autori delle violazioni contestate nell’avviso di accertamento impugnato.

2.4. Non v’è poi dubbio che la parte dello “svolgimento del processo” vada letta unitamente ai “motivi della decisione” nella valutazione complessiva del significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, meramente parvente. È infatti necessaria la ragionata seppure succinta disamina dei motivi di appello e, in assenza di tale passaggio ineludibile, si determina l’apoditticità della decisione, la quale si limita nel caso in esame ad aderire alla decisione di primo grado affermandone la correttezza ed esaustività e l’assenza di prova della diversa prospettazione offerta dalla parte.

Ciò non permette di comprendere il percorso logico compiuto dal giudice d’appello per ritenere destituite di fondamento le plurime riprese oggetto di causa e numerosi motivi di appello di cui il ricorso dà conto.

3. Restano assorbiti dall’accoglimento del suddetto mezzo di impugnazione: il secondo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ. e 60 lett. e) D.P.R. 600/73; il terzo per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36 D.P.R. 602/73 e omessa pronuncia; il quarto motivo per nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36 del D.P.R. 602/73; il quinto per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 D.Lgs. 472/97 e omessa pronuncia; il sesto motivo recante la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) ex art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione all’art. 7 D.Lgs. 472/97; il settimo per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 11 D.Lgs. 472/97 e omessa pronuncia; l’ottavo motivo per nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) di cui all’art.36 D.Lgs. n.546/92 in relazione all’art. 11 D.Lgs. 472/97; il nono motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 legge 326/2003 e omessa pronuncia; la decima censura, di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs.n.546/92 in relazione all’art. 7 legge 326/2003; l’undicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 74/2000 e omessa pronuncia; la dodicesima censura di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 74/2000; Il tredicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione degli artt. 11, comma 3, e 15 bis D.P.R. 602/73 – e omessa pronuncia e il quattordicesimo motivo di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/92 in relazione agli artt. 11, comma 3, e 15 bis D.P.R. 602/73.

4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2025.

Allegati

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