RILEVATO CHE:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3954/32/2016 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 10125/26/2014. Con tale decisione erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti da Da.Va. e Ag.Da. contro l’avviso di accertamento, loro notificato nella qualità di autori della violazione di norme tributarie, sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.3.2013 nei confronti della società LEMACO Srl con cui l’amministrazione finanziaria accertava, per l’anno 2008, ai fini delle imposte dirette, maggiore reddito imponibile e ricostruiva il valore della produzione netta, recuperando anche l’IVA indebitamente detratta.
2. I ricorrenti, tra l’altro, in via preliminare eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per mancata rituale notifica dell’atto impositivo alla società, in ritenuta violazione dell’articolo 2495 cod. civ. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti per tale profilo, ritenuto assorbente, e annullava l’avviso di accertamento compensando le spese. La decisione veniva riformata dal giudice d’appello che riteneva valida la notifica nei confronti della società, effettuata ex art. 145 cod. proc. civ., nei confronti del legale rappresentante e, nel merito, riteneva fondate le riprese ad imposizione nei confronti degli odierni ricorrenti.
3. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattordici motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/92, 137 e 140 cod. proc. civ. e 60 lett. e) D.P.R. 600/73.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Si rammenta che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
2.2. La sentenza d’appello può ben essere motivata per relationem senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado (v. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 20883 del 05/08/2019), sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
2.3. La CTR ha affermato in parte motiva (“motivi in fatto e diritto”) che “relativamente, invece, alle specifiche censure contro le motivazioni dell’impugnata sentenza, mosse dall’appellante, per le motivazioni già infra esposte ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto e considerato dal Collegio, il ricorso in appello di parte pubblica deve essere accolto, riformata in parte qua deve essere la sentenza impugnata e, per l’effetto devolutivo, legittimo deve essere dichiarato l’atto impositivo impugnato”.
La motivazione esiste esclusivamente dal punto di vista formale, ma per le sue intrinseche contraddittorietà non consente di individuare il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione. Il giudice, superata la questione della nullità dell’avviso per omessa notifica, ha nel merito riconosciuto la legittimità della pretesa azionata dall’Ufficio finanziario senza indicare le ragioni sottese a tale decisione e, precisamente, le circostanze in base alle quali gli odierni ricorrenti potevano ritenersi autori delle violazioni contestate nell’avviso di accertamento impugnato.
2.4. Non v’è poi dubbio che la parte dello “svolgimento del processo” vada letta unitamente ai “motivi della decisione” nella valutazione complessiva del significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, meramente parvente. È infatti necessaria la ragionata seppure succinta disamina dei motivi di appello e, in assenza di tale passaggio ineludibile, si determina l’apoditticità della decisione, la quale si limita nel caso in esame ad aderire alla decisione di primo grado affermandone la correttezza ed esaustività e l’assenza di prova della diversa prospettazione offerta dalla parte.
Ciò non permette di comprendere il percorso logico compiuto dal giudice d’appello per ritenere destituite di fondamento le plurime riprese oggetto di causa e numerosi motivi di appello di cui il ricorso dà conto.
3. Restano assorbiti dall’accoglimento del suddetto mezzo di impugnazione: il secondo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ. e 60 lett. e) D.P.R. 600/73; il terzo per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36 D.P.R. 602/73 e omessa pronuncia; il quarto motivo per nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36 del D.P.R. 602/73; il quinto per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 D.Lgs. 472/97 e omessa pronuncia; il sesto motivo recante la nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) ex art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione all’art. 7 D.Lgs. 472/97; il settimo per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 11 D.Lgs. 472/97 e omessa pronuncia; l’ottavo motivo per nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) di cui all’art.36 D.Lgs. n.546/92 in relazione all’art. 11 D.Lgs. 472/97; il nono motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 legge 326/2003 e omessa pronuncia; la decima censura, di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs.n.546/92 in relazione all’art. 7 legge 326/2003; l’undicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 74/2000 e omessa pronuncia; la dodicesima censura di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n.546/92 in relazione agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 74/2000; Il tredicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione degli artt. 11, comma 3, e 15 bis D.P.R. 602/73 – e omessa pronuncia e il quattordicesimo motivo di nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/92 in relazione agli artt. 11, comma 3, e 15 bis D.P.R. 602/73.
4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2025.
