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Cassazione civile sez. trib., 14/04/2025, n. 9704

Massima

In un contenzioso tributario in cui è necessario il litisconsorzio, la mancata dimostrazione del corretto perfezionamento della notifica ad un litisconsorte che risiede all’estero (nel caso specifico, iscritto all’AIRE in Brasile) impone alla Corte di ordinare alle parti la rinnovazione delle notifiche, richiamando l’articolo 291 del codice di procedura civile, e di conseguenza di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa del completamento di tale incombente.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate – premesso che la Guardia di Finanza aveva rilevato, in sede di verifica, che la B.M. Costruzioni di De.Ma. e C. Snc aveva omesso e, comunque, non aveva esibito la contabilità ex art. 14 D.P.R. n. 600 del 1973, né la documentazione inerente ai fatti gestionali, e che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti – emetteva tre avvisi di accertamento, notificati sia al legale rappresentante della società sia al socio Ro.Be. con i quali, per gli anni 1990, 1991 e 1992, venivano accertati maggiori redditi in capo alla società, ed applicate le conseguenti sanzioni;

Contro tali avvisi proponeva ricorso Ro.Be.

Con ulteriori due avvisi l’Ufficio accertava nei confronti della società in nome collettivo la mancata presentazione del mod. 770 per gli anni 1991 e 1992 nonché il mancato versamento di ritenute alla fonte.

Applicava, conseguentemente, le sanzioni;

Anche tali avvisi venivano separatamente impugnati dal Ro.Be.

2. La C.t.p. di Lecco rigettava i ricorsi relativi agli avvisi derivanti dal mancato versamento delle ritenute d’acconto e, invece, annullava gli avvisi di accertamento nei confronti della società in nome collettivo, ai fini Ilor.

Proposto gravame da entrambe le parti, la C.t.r. della Lombardia con sentenza n. 21 depositata il 10 aprile 2006, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava gli avvisi di accertamento ai fini Ilor rispettivamente per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 e, in accoglimento dell’appello del Ro.Be., dichiarava non dovute da quest’ultimo sopratasse e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento per quanto soggetto a ritenuta alla fonte.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ro.Be.

Questa Corte, tuttavia, con la sentenza n. 6953 del 2013 rilevava di ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci illimitatamente responsabili e rinviava al giudice del primo grado per decidere la controversia, previa integrazione del contraddittorio.

3. Il Ro.Be. riassumeva il giudizio nei confronti, oltre che dell’Agenzia, del solo socio De.Ma. in quanto, nelle more, la società si era estinta.

La C.t.p. di Lecco confermava gli avvisi di accertamento relativi all’Ilor, precisando che il reddito accertato doveva imputarsi ai due soci, in misura pari al 75 per cento per il De.Ma. e al 25 per cento per il Ro.Be., e accertava che quest’ultimo non poteva essere chiamato a rispondere di sopratasse e pene pecuniarie comminiate con gli avvisi di accertamento relativi a somme oggetto di ritenuta alla fonte.

Avverso detta sentenza spiegavano appello il Ro.Be. ed appello incidentale l’Ufficio.

Con la sentenza qui impugnata la C.t.r. rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio che aveva chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del Ro.Be. al pagamento di sovratasse e sanzioni e l’imputazione a quest’ultimo del 50 per cento (anziché del 25 per cento) del maggior reddito accertato in capo alla società e, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente, annullava i tre avvisi di accertamento relativi all’Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Ricorrono in cassazione l’Ufficio con ricorso principale e Ro.Be., il quale si è pure difeso a mezzo controricorso ed ha depositato successiva memoria, con ricorso incidentale.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 23625 del 2024 questa Corte rilevava preliminarmente che non vi era prova della rituale notifica sia del ricorso che del controricorso e contestuale ricorso incidentale al socio De.Ma., litisconsorte necessario, come già dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 6953 del 2013, e già parte nel giudizio di rinvio incardinatosi a seguito di quest’ultima.

Per l’effetto ne ordinava la rinnovazione.

6. L’Agenzia delle entrate in data 14 febbraio 2025 ha depositato nota consolare del 31 gennaio 2025 di non avvenuta notifica. Il contribuente in data 24 febbraio 2025 ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di non aver ricevuto alcun documento attestante l’esito del procedimento notificatorio.

Con memoria depositata il 24 febbraio 2025 la difesa di Ro.Be. ha rappresentato di non aver ricevuto alcun documento attestante l’esito del procedimento.

 

CONSIDERATO CHE:

1. Dai documenti versati in atti risulta che De.Ma., nei confronti del quale è stata ordinata la rinnovazione delle notifiche è iscritto all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) e che la sua residenza è in Brasile. Detto Stato ha aderito alla Convenzione del 15 novembre 1965 sulle notificazioni.

All’attualità, tuttavia, sebbene entrambe le parti abbiano ottemperato alla precedete ordinanza di questa Corte, dando impulso al procedimento notificatorio, quest’ultimo non risulta ancora perfezionato.

In particolare, per quanto attiene alla notifica del ricorso risulta che la medesima non è andata a buon fine; per quanto riguarda, invece, il controricorso e contestuale ricorso incidentale, risulta la spedizione all’autorità consolare ma non vi è prova dell’esito del procedimento.

2. Appare necessario, ex art.291 cod. proc. civ., ordinare alle parti di provvedere – in alternativa alla produzione della documentazione eventualmente attestante la tempestiva notifica, ove l’autorità abbia nelle more provveduto in tal senso – a nuova notifica del ricorso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alle parti di provvedere – in alternativa alla produzione della documentazione attestante la rituale notifica – alla rinnovazione della notifica del ricorso e del controricorso-ricorso incidentale nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2025.

Allegati

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