FATTI DI CAUSA
La (omissis) Spa impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella esattoriale notificatale dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) in data 20 luglio 2019, recante l’intimazione di pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ad essa irrogate dalla Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate per l’infedele dichiarazione dei redditi presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2015.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva, fra l’altro, di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di contestazione ex art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 presupposto dalla predetta cartella.
La Commissione adita, in accoglimento del ricorso, annullava l’impugnata cartella, sulla base dell’assorbente rilievo che la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni non poteva ritenersi regolarmente eseguita secondo la procedura cd. degli “irreperibili assoluti” prevista dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale, con sentenza n. 3769/2022 del 4 ottobre 2022, accoglieva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e rigettava l’originario ricorso della contribuente, ritenendo che l’atto di contestazione in discorso fosse stato correttamente notificato.
Contro questa sentenza la (omissis) Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116,139,140 e 143 c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 97 Cost.
1.1 Viene rimproverato alla CGT di secondo grado di aver erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto di contestazione presupposto dall’impugnata cartella di pagamento fosse stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.2 Si obietta, al riguardo, che la notifica dell’atto era stata tentata all’indirizzo dove la società aveva la propria sede legale (piazza (Omissis) – M) e che nella relata il messo notificatore non aveva attestato le ricerche esperite al fine di reperire l’eventuale diversa sede della destinataria.
1.3 Viene, inoltre, contestato al collegio regionale di non aver preso in esame l’argomentazione difensiva della (omissis) Spa incentrata sulla dedotta violazione del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti fra contribuente e Amministrazione Finanziaria, costituenti espressione dei superiori princìpi costituzionali di solidarietà e di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Si evidenzia, in proposito, che presso il suindicato indirizzo l’Agenzia delle Entrate aveva già eseguito con esito positivo altre notifiche, anche poco tempo prima di quella in contestazione.
2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
2.1 Si sostiene che i giudici di seconde cure avrebbero trascurato di valutare la documentazione prodotta in giudizio dalla AMARANTO HOLDING Spa, dalla quale si evinceva che le precedenti notifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo di piazza (Omissis) in M -corrispondente al domicilio fiscale della contribuente, mai variato- erano andate a buon fine, sicché non sussistevano i presupposti dell’irreperibilità assoluta richiesti per l’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame del secondo.
3.1 La CGT di secondo grado ha così argomentato la propria decisione “Nel caso di specie, il domicilio fiscale della società, coincidente con la sua sede legale, all’epoca della notificazione dell’atto di contestazione, era in Piazza (Omissis), M. Si è tentata la notifica presso la sede della società, ma si è rilevata l’assenza della sede legale presso l’indirizzo comunicato all’Amministrazione finanziaria alla data di attribuzione della partita IVA, coincidente con quello dichiarato al registro delle imprese presso la Camera di Commercio; non sussisteva la facoltà di notificare l’atto al legale rappresentante della società (all’epoca, sig. Amoroso Antonello), in quanto il domicilio fiscale del medesimo (sito in C) era al di fuori del Comune dove la società aveva sede legale e domicilio fiscale (M). Pertanto, in assenza dei requisiti sub a) e b), la notificazione, nel caso di specie, è correttamente avvenuta ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/73, senza necessità di ulteriori ricerche da parte dell’agente notificatore, con la conseguenza che la relata di notifica è stata compilata correttamente. Quanto attestato dal messo nella relata di notifica è di per sé sufficiente a impedire in questa sede qualsiasi contestazione sulla veridicità del contenuto ivi riportato. Eventuali contestazioni in ordine al contenuto della relata, infatti, possono essere sollevate solo tramite presentazione di apposita querela di falso da parte del contribuente. Ne deriva la corretta procedura di notificazione ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/73, cosicché l’atto di contestazione, con la relativa pretesa erariale, è divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini di legge”.
3.2 La surriportata motivazione appare giuridicamente erronea nella parte in cui afferma che, ai fini della validità della notificazione eseguita nei confronti della (omissis) Spa a norma dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, risultava sufficiente la mera constatazione, ad opera dell’organo notificatore, dell’inesistenza della sede legale della società presso l’indirizzo in cui avrebbe dovuto trovarsi, senza che si rendesse necessario il compimento di “ulteriori ricerche”.
3.3 Un simile asserto si pone, infatti, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024).
3.4 È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
3.5 Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).
3.6 Dai suenunciati princìpi di diritto si è erroneamente discostata la CGT di secondo grado, la cui decisione risulta, quindi, affetta dal denunciato vizio ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
4. Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.
