FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate notificava a (omissis) un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2013, operando le conseguenti riprese fiscali.
2. Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, la quale veniva disattesa dall’Ufficio in base al rilievo che l’atto impositivo in questione non rientrava fra quelli definibili ai sensi della richiamata disposizione normativa, essendo stato notificato dopo il 24 ottobre 2018.
3. Successivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) notificava al (omissis), ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, la comunicazione di avvenuta presa in carico delle somme dovute in base al predetto avviso di accertamento.
4. Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, assumendo di essere venuto a conoscenza, soltanto a seguito della sua notificazione, dell’implicito rigetto dell’istanza di definizione agevolata.
5. La Commissione adita rigettava il ricorso.
6. La decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che con sentenza n. 745/2022 del 18 marzo 2022 respingeva l’appello della parte privata.
7. Contro questa sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., inteso a denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
8. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
10. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022 (cd. “rottamazione-quater”) e di non essere a tal fine tenuto al versamento di alcuna ulteriore somma rispetto a quelle già corrisposte, come attestato dalla comunicazione del 26 luglio 2023 inviata dal Direttore Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
11. Alla predetta memoria sono stati allegati la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comportante anche l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi (ex art. 1, comma 236, primo periodo, della legge citata), e il provvedimento summenzionato.
12. Rileva la Corte che dalla documentazione depositata in atti non è possibile stabilire se le cartelle esattoriali rottamate siano riferibili all’avviso di accertamento presupposto dalla qui impugnata comunicazione di avvenuta presa in carico ex art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010.
13. Tanto impedisce di pronunciare l’invocata cessazione della materia del contendere.
14. D’altronde, nemmeno può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
15. Cionondimeno, avendo il ricorrente manifestato in modo inequivoco il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, l’esperito gravame di legittimità va dichiarato, per tale ragione, inammissibile (cfr. Cass. n. 28550/2024, Cass. n. 34822/2023, Cass. n. 27539/2023, Cass. n. 15722/2023).
16. Avuto riguardo alle modalità di definizione della lite e alle sottostanti motivazioni, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.
17. Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, atteso che la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.
