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Cassazione civile sez. trib.,12/01/2025, n. 780

Massima

Non può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso per Cassazione formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate notificava a (omissis) un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2013, operando le conseguenti riprese fiscali.

2. Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, la quale veniva disattesa dall’Ufficio in base al rilievo che l’atto impositivo in questione non rientrava fra quelli definibili ai sensi della richiamata disposizione normativa, essendo stato notificato dopo il 24 ottobre 2018.

3. Successivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) notificava al (omissis), ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, la comunicazione di avvenuta presa in carico delle somme dovute in base al predetto avviso di accertamento.

4. Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, assumendo di essere venuto a conoscenza, soltanto a seguito della sua notificazione, dell’implicito rigetto dell’istanza di definizione agevolata.

5. La Commissione adita rigettava il ricorso.

6. La decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che con sentenza n. 745/2022 del 18 marzo 2022 respingeva l’appello della parte privata.

7. Contro questa sentenza il (omissis)  ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., inteso a denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

8. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

10. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022 (cd. “rottamazione-quater”) e di non essere a tal fine tenuto al versamento di alcuna ulteriore somma rispetto a quelle già corrisposte, come attestato dalla comunicazione del 26 luglio 2023 inviata dal Direttore Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

11. Alla predetta memoria sono stati allegati la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comportante anche l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi (ex art. 1, comma 236, primo periodo, della legge citata), e il provvedimento summenzionato.

12. Rileva la Corte che dalla documentazione depositata in atti non è possibile stabilire se le cartelle esattoriali rottamate siano riferibili all’avviso di accertamento presupposto dalla qui impugnata comunicazione di avvenuta presa in carico ex art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010.

13. Tanto impedisce di pronunciare l’invocata cessazione della materia del contendere.

14. D’altronde, nemmeno può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

15. Cionondimeno, avendo il ricorrente manifestato in modo inequivoco il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, l’esperito gravame di legittimità va dichiarato, per tale ragione, inammissibile (cfr. Cass. n. 28550/2024, Cass. n. 34822/2023, Cass. n. 27539/2023, Cass. n. 15722/2023).

16. Avuto riguardo alle modalità di definizione della lite e alle sottostanti motivazioni, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.

17. Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, atteso che la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.

Allegati

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