FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Direzione Provinciale di Fermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla (omissis) Srl, esercente l’attività di commercio e noleggio di autovetture e natanti, un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2008, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994.
2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con sentenza n. 761/2021 del 28 giugno 2021, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
4. Contro questa sentenza la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei princìpi contabili nn. 13 e 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994.
5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
7. In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore (omissis) e dagli avvocati (omissis), la (omissis) Srl ha rinunciato al ricorso; contestualmente, l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocato dello Stato Salvatore Adamo, ha a sua volta rinunciato al controricorso.
8. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.
9. In presenza di una concorde richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.
10. Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testé citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.