(omissis)
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. (omissis), notificato in data 27.3.2012, l’Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, provvedeva alla rideterminazione del reddito d’impresa della società “Elettrica VIMA Sas”, relativo all’anno d’imposta 2007, per un ammontare pari ad Euro 159.014,00.
Con avviso di accertamento n. (omissis), l’Ufficio, atteso lo status di socio accomandante della prefata società rivestito dal sig. (omissis), nella misura del 50%, accertava per la medesima annualità, in conformità al disposto di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, in capo al contribuente, un reddito di partecipazione per Euro 79.507,00, oltre sanzioni di legge.
Con ricorso, notificato in data 29.9.2012, il Sig. (omissis), lamentava l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, nonché l’infondatezza per insussistenza dei redditi di impresa della società “Elettrica VIMA Sas” relativamente all’anno d’imposta 2007, chiedendo, pertanto, dichiararsi lo stesso nullo ovvero illegittimo, previa sospensiva.
Resisteva in giudizio l’Ufficio, osservando essere la compagine sociale ristretta a soli due soci, nonché poter egli esercitare i poteri di controllo e consultazione, sicché il contribuente avrebbe avuto facilmente la possibilità di prendere visione dell’atto richiamato. In merito all’asserita insussistenza di redditi d’impresa in capo alla società, l’Ufficio evidenziava come il prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, pertanto ogni doglianza ad esso relativa non avrebbe potuto trovare ingresso in altra sede processuale.
Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni del contribuente, ma la sentenza veniva riformata in grado d’appello, sul fondamentale assunto per cui, ai fini della tutela del diritto di difesa del contribuente, necessaria sarebbe stata l’allegazione all’accertamento effettuato nei confronti del sig. (omissis), dell’avviso di accertamento notificato alla società “Elettrica VIMA Sas” per lui pregiudizievole, onde consentirgli di prenderne visione.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione patrono erariale, affidandosi ad un unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.
CONSIDERATO
Va preliminarmente dichiarato non sussistere il litisconsorzio necessario fra soci e società di persone, trattandosi qui di profili limitati all’ambito personale del socio (cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008, n. 10115/2012, Cass. V, n. 3789/2018). Il ricorso può quindi essere scrutinato.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2261 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nella sostanza, si afferma il carattere personale dei redditi del socio accomandante, a prescinderne dalla contabilizzazione societaria.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Il socio, altresì, in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 2261 c.c., ha “il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’Amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”, diritto concretamente realizzabile in maniera non oltremodo dispendiosa, peraltro, qualora la compagine sociale risulti ristretta.
La motivazione dell’avviso di accertamento notificato al socio accomandante, pertanto, ben può, in virtù e della trasmissione de plano dei risultati dell’accertamento compiuto nei confronti della società in capo al socio e degli ampi poteri concessi a quest’ultimo ai fini della effettiva conoscenza della situazione sociale, rinviare per relationem all’avviso di accertamento notificato alla società. Ciò, peraltro, è conforme all’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio … che rinvii “per relationem” a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione” (Cass., Sez. VI, 28.11.2014, n. 25296, che richiama Cass., Sez. trib., 12.3.2014, n. 5645).
Recentemente, è stato ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio “perrelationem”, nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell’art. 2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell’accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione (cfr. Cass. V, n. 20157/2021).
Nel caso di specie, la circostanza per cui il contribuente avesse avuto la conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità di quanto contenuto nell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società “Elettrica VIMA Sas” è evincibile non solo tramite l’applicazione di quanto disposto dall’art. 2261 c.c., ma anche alla luce della ristretta compagine sociale che caratterizza la prefata società, che certamente consente di avere una maggior consapevolezza degli affari societari (v. Cass. Sez. trib., 15.2.2008, n. 3896, che si esprime nel senso di configurare un vero e proprio “onere di conoscere” gli accadimenti sociali in capo al socio).
Trattando di motivazione c.d. per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti collegati all’atto notificato, questa Suprema Corte di legittimità con orientamento consolidato – da cui non si vede qui ragione per discostarsi – ne ritiene sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale, “per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato” (Cass., Sez. VI – 5, 11.4.2017, n. 9323).
Ebbene, nel caso in esame, il riferimento compiuto nell’avviso di accertamento notificato al sig. Ri. all’oggetto, al contenuto e al destinatario dell’atto presupposto appare puntuale nonché coerente col suesposto insegnamento giurisprudenziale (v. avviso di accertamento n. (Omissis), pag. 3, all. n. 1 al ricorso, ove si legge: “Visto che la Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli – ha accertato per l’anno 2007 un reddito d’impresa di Euro 159.014,00, alla società “Elettrica VIMA Sas” (P.I. (Omissis) emettendo avviso di accertamento n. (Omissis) già notificato”).
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi al sopra illustrati principi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’1 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2024.
