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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2024, n. 29020

Massima

Nel processo tributario, la notifica degli atti di impugnazione al contribuente (o al curatore fallimentare) a mani proprie è sempre valida ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, prevalendo sulla disciplina generale del codice di procedura civile relativa al domicilio eletto.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

FATTI DI CAUSA

La società GEOMECCANICA Srl era destinataria di avviso di accertamento per gli anni di imposta 2003 e il 2004 con ripresa tassazione per diverse voci, in ordine a indebite deduzioni di costi per spese generiche non ritenute ammissibili dall’Ufficio.

Il giudizio di primo grado era favorevole alla contribuente, nel frattempo dichiarata fallita, donde proponeva appello all’Amministrazione finanziaria notificandolo a mani del legale rappresentante nella persona del curatore fallimentare. Il collegio di secondo grado riteneva inammissibile l’appello perché non notificato nel domicilio eletto presso il difensore di primo grado, da ritenersi legittimato anche per i gradi successivi.

Propone ricorso per Cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

 

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’articolo 360, numeri 3 o 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 330 dello stesso codice di rito nonché per violazione dell’articolo 17 del decreto legislativo numero 546 del 1992 dell’articolo 43 del Regio decreto numero 267 del 1942. In buona sostanza si lamenta che il collegio di appello abbia ritenuto inammissibile il gravame per notifica al di fuori del domicilio eletto in primo grado. Si evidenzia che la disciplina speciale del processo tributario consente la notifica a mani proprie della contribuente o del legale rappresentante in ogni caso, a prescindere da elezione di domicilio specifica.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed infatti, l’articolo 17, primo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992 ammette sempre ed in ogni caso la notifica a mani proprie del contribuente, ritenendo ancillari le previsioni del codice di procedura civile che vengono richiamate in quanto compatibili. E altresì pacifico, per orientamento consolidato, che in caso di fallimento il legale rappresentante debba individuarsi nella figura del curatore, unico soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale e processuale, una volta intervenuta la sentenza di decozione.

Questa Corte è intervenuta più volte sul punto, affermando anche di recente che in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. V, n. 14549/2018), altresì in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contribuente è valida ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 anche se non perfezionata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario (cfr. Cass. V, n. 34450/2022, su principio sancito da S.U. n. 14916/2016, ma già V, n. 7059/2014). Peraltro, è altresì pacifico che il legale rappresentante di un contribuente che sia società di capitali dichiarata fallita debba individuarsi nella figura del curatore (cfr., per tutte, Cass. I, n. 2626/2018).

Infine, e per completezza, deve ricordarsi quanto sancito da questa Corte ancora con pronuncia Cass. T. n. 26416/2023 (sulla notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve), che ai paragrafi 2.6 e 2.7 ricostruisce questi principi con ampia giurisprudenza, per concludere che nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l’art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie. Viene poi aggiunto che nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall’art. 38 dello stesso.

Pertanto, il ricorso erariale è fondato e merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopraesposti i principi.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma l’1 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2024.

Allegati

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